Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 giugno 2011
Attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 488, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede, a decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, che gli enti di previdenza pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili;
Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone, tra l'altro, che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge sono disciplinati, per il periodo 2009-2012, gli investimenti immobiliari, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, per finalita' di pubblico interesse, degli enti di previdenza pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili;
Visto l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, relativa ad «Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile», laddove precisa il criterio di redditivita' per gli investimenti immobiliari di cui al sopra citato art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede che le restanti risorse, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, siano destinate dagli enti di previdenza pubblici all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e a fronte di apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli stessi, demandando ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di attuazione del medesimo comma 4;
Considerato che il perimetro di riferimento del presente decreto e' quello delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali
Considerato, inoltre, che con separato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011, recante l'individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172, in corso di registrazione, e' stata disciplinata, anche ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la realizzazione dei poli logistici integrati per le finalita' di integrazione allocativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti previdenziali e assistenziali, e previsto, per l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto l'art. 8, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che precisa che le disposizioni di cui allo stesso articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2010, che disciplina le operazioni di acquisto e vendita di immobili nonche' le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati, in attuazione del comma 15 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni previste dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dia disposizioni agli enti di previdenza previdenziali ed assistenziali pubblici;

Decreta:

Art. 1
Individuazione delle risorse finanziarie, in attuazione dell'art. 8,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. Gli enti di previdenza pubblici - fatte salve le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da attuare secondo le modalita' indicate nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, n. 3820 - comunicano all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dall'approvazione dei piani di impiego prevista dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'ammontare delle restanti risorse da destinare:
a) all'acquisto di immobili adibiti ad uso ufficio in locazione passiva alle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali;
b) alla sistemazione allocativa dei poli logistici integrati, quali sedi unitarie degli Enti previdenziali e degli Uffici del Ministero del lavoro, disciplinati con separato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011, in corso di registrazione, citato nelle premesse, recante l'individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n.172, che prevede, anche ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la realizzazione dei poli logistici integrati per le finalita' di integrazione allocativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti previdenziali e assistenziali e, per l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
 
Art. 2
Individuazione delle esigenze allocative

1. L'Agenzia del demanio, sulla base delle risorse disponibili individuate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto dagli enti previdenziali, fornisce agli stessi, entro il 31 luglio di ogni anno, indicazioni in ordine alle esigenze allocative delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali.
2. Le amministrazioni dello Stato individuano annualmente, ai sensi dell'art. 2 comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.191, il fabbisogno di immobili ad uso strumentale attraverso un'adeguata valutazione dei processi di riorganizzazione complessivi, della tendenza delle cessazioni del personale, del turn-over e dei processi di esternalizzazione in atto. Le priorita' di investimento degli Enti di cui al comma 1 per l'acquisto di immobili in cui le amministrazioni dello Stato corrispondono una locazione passiva devono riguardare le sinergie e le possibili razionalizzazioni logistiche e funzionali integrate tra le amministrazioni predette e sono definite a seguito della verifica, da parte dell'Agenzia del demanio, dei piani di razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionale, favorendo il conseguimento di obiettivi di risparmio, di redditivita' e di valorizzazione.
3. Per l'anno 2011, l'Agenzia del demanio puo' dare specifiche indicazioni agli enti previdenziali per l'esecuzione di singole operazioni, purche' incluse in piani di razionalizzazione. L'esecuzione delle operazioni avviene previa verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato in premessa.
 
Art. 3
Disciplina dell'acquisto

1. L'Agenzia del demanio, ove valuti la necessita' che una pubblica amministrazione utilizzi un immobile in locazione passiva in ragione delle funzioni esercitate dall'amministrazione stessa, delle caratteristiche connesse al bene, del contesto territoriale e del mercato immobiliare, accertata la disponibilita' della proprieta' all'alienazione dell'immobile, fornisce indicazioni agli enti di previdenza pubblici affinche' tale acquisto venga da essi valutato, sotto il profilo tecnico ed amministrativo. L'acquisto e' inserito nei piani di investimento da presentare al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale del 10 novembre 2010, in attuazione dell'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. L'acquisto si perfeziona a cura dell'ente di previdenza pubblico secondo le ordinarie procedure previste dai regolamenti interni dell'ente, nel rispetto della valutazione fornita dall'Agenzia del demanio.
2. Ultimata la procedura di acquisizione, l'Agenzia del demanio, ai sensi del comma 222 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, provvede a stipulare con l'ente di previdenza pubblico un apposito contratto di locazione passiva, previa determinazione di congruita' del canone, da quantificarsi in misura pari al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare.
3. Qualora l'ente di previdenza pubblico non provveda a definire entro 60 giorni l'acquisto di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio procede secondo le disposizioni contenute nel comma 222 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 giugno 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 174.
 
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