Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 agosto 2011
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per i dispositivi individuali di protezione compresi nella direttiva n. 89/686/CE, alla CSI SpA, in Bollate.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
e
IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993;
Vista la direttiva del Ministro delle Attivita' Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza acquisita in atti il 26 novembre 2009 al n. 108994, con la quale la societa' CSI SPA con sede legale in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI), ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale;
Viste le successive integrazioni documentali prodotte dal richiedente, ed acquisite agli atti il 06 giugno 2010, n. 136299;
Rilevato che la documentazione prodotta dalla societa' CSI SPA, e' conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle Attivita' Produttive del 19 dicembre 2002;
Considerato che la societa' CSI SPA, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;
Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del D. L.vo 475/92, relativo ai Dispositivi di Protezione Individuali, tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 marzo 2011;

Decretano:

Art. 1

1. La societa' CSI SPA con sede legale in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) e' autorizzata, in conformita' agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 04 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione, rispettivamente ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza ed all'attestazione della conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici e la sorveglianza dei sotto elencati Dispositivi di Protezione Individuale di categoria seconda e terza:
a. Protezione del capo, del viso (parziale o totale), delle mani e del braccio, del corpo e degli occhi - art. 10 della direttiva 89/686/CEE;
b. Protezione del capo, del viso (parziale o totale), delle mani e del braccio, del corpo e degli occhi - art. 10; Protezione del viso (parziale o totale) - art. 11 della direttiva 89/686/CEE;
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' CSI SPA con sede legale in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' CSI SPA, per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle Attivita' Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
7. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo Economico -Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, div. XIV.
 
Art. 3

1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, c. 6, del D. L.vo 475/92, il Ministero dello Sviluppo Economico -Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - si riservano la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica. Div. XIV.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle Attivita' Produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale per il
mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica del Ministero
dello sviluppo economico
Vecchio
Il direttore generale della tutela
delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
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