Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 12 agosto 2011 |
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per i dispositivi individuali di protezione compresi nella direttiva n. 89/686/CE alla Eurofins Modulo Uno SpA, in Torino. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione; Visto il decreto legislativo 04 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione; Visto il decreto legislativo 02 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03 aprile 1993; Vista la direttiva del Ministro delle Attivita' Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE; Visti il decreto di autorizzazione concesso a favore del Consorzio DNV MODULO UNO SCARL alla certificazione per la direttiva citata in premessa del 12 dicembre 2005 pubblicato nella G. U. n. 301 del 28/12/2005 e il decreto di estensione dell'autorizzazione del 1° dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2006; Vista la scrittura privata stipulata tra DET NORSKE VERITAS ITALIA Srl ed EUROFINS MODULO UNO SpA di scioglimento del Consorzio DNV MODULO UNO SCARL registrato presso l'agenzia delle entrate ufficio di Milano 1, in data 10/12/2009 serie 3 n. 12860; Visto il verbale di assemblea straordinaria della societa' MODULO UNO SPA del 9 ottobre 2008, rep. 464022, raccolta 19849 redatto dal notaio Tomaselli in Torino, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino ufficio 2, il 16 ottobre 2008, di modifica della denominazione societaria in EUROFINS MODULO UNO SPA; Vista la richiesta rinnovo dell'autorizzazione e di trasferimento formulata da parte della societa' EUROFINS MODULO UNO SPA del 30 novembre 2009 prot n. 0110018 delle autorizzazioni concesse alla societa' CONSORZIO DNV MODULO UNO SCARL ed in particolare quella relativa alla direttiva in premessa; Viste le successive integrazioni documentali prodotte dal richiedente, ed acquisite agli atti rispettivamente con note del 19 febbraio 2010 al n. 17443 e del 31 marzo 2011 al n. 59608; Rilevato che la documentazione prodotta dalla societa' richiedente e' conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle Attivita' Produttive del 19 dicembre 2002; Considerato che la societa' EUROFINS MODULO UNO SPA, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE; Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del D. L.vo 475/92, relativo ai Dispositivi di Protezione Individuali, tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 aprile 2011;
Decretano:
Art. 1
1. La societa' EUROFINS MODULO UNO SPA con sede legale in via Cuorgne', 21 - 10156 Torino e' autorizzata, in conformita' agli articoli 7, 8, 9, 10 ed 11 del decreto legislativo 04 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione, rispettivamente ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza ed all'attestazione della conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici e la sorveglianza dei sotto elencati Dispositivi di Protezione Individuale di categoria seconda e terza: a) Dispositivi di protezione auricolare (cuffie antirumore anche montate su elmetti e inserti auricolari) - art. 10; b) Dispositivi di protezione del capo (caschi) - articoli 10 e 11; c) Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - art. 10; d) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (autorespiratori) -articoli 10 e 11; e) Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto (anticaduta) -art. 11. |
| Art. 2
1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni. 2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' EUROFINS MODULO UNO SPA, per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - legge comunitaria 1994. 3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 04 dicembre 1992, n. 475. 4.Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' EUROFINS MODULO UNO SPA, per un periodo non inferiore a dieci anni. 5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro. 6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle Attivita' Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003. 7. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, div. XIV. |
| Art. 3
1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, c. 6, del D. L.vo 475/92, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - si riservano la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 04 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica. Div. XIV. 3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 04 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle Attivita' Produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 agosto 2011
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico Vecchio Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Mastropietro |
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