IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 4 aprile 2006 presentata dall'impresa W. Neudorff GmbH KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Mühle 3, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NEU 1171 H PPO contenente le sostanze attive acido pelargonico ed idrazide maleica; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Istituto superiore di sanita', per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva idrazide maleica, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/CE della commissione dell'11 aprile 2003; Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido pelargonico, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della commissione del 18 dicembre 2008; Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'ufficio in data 27 aprile 2011 prot. 13537 con la quale e' stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; Vista la nota pervenuta in data 17 maggio 2011 da cui risulta che l'impresa W. Neudorff GmbH KG ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Finalsan Ultima»; Ritenuto di autorizzare il prodotto «Finalsan Ultima» fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva acido pelargonico; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
L'impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Mühle 3, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FINALSAN ULTIMA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 100-250-500; L 1 - 2. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13219. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2011
Il direttore generale: Borrello |