IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Vista la domanda del 28 settembre 2010 presentata dall'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti n. 32, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Nimble» contenente le sostanze attive tifensulfuron metile e tribenuron metile; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del 26 marzo 2002 di inclusione della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001; Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva tribenuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/54/CE della Commissione del 19 settembre 2005; Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010; Vista la valutazione dell'Istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Cheminova Agro Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi; Vista la nota dell'Ufficio in data 18 maggio 2011, prot. 16668, con la quale e' stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data; Vista la nota pervenuta in data 21 giugno 2011 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto con la nota sopra citata; Ritenuto di autorizzare il prodotto «Nimble» fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva tribenuron metile; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti n. 32, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NIMBLE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tribenuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 50-100-0,250. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Schirm GmbH - Mecklenburger Strasse 229 - D 23568 Lubeck (Germania). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15063. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2011
Il direttore generale: Borrello |