Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 25 luglio 2011 |
Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenexamid, la cui iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e' stata posticipata al 31 dicembre 2015 dalla direttiva 2010/77/UE. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001, di recepimento della direttiva 2001/28/CE, che ha iscritto fino al 31 maggio 2011, la sostanza attiva fenexamid nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego, dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, la cui scadenza coincide con quella dell'iscrizione della sostanza attiva fenexamid in essi contenuta; Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, di recepimento della direttiva 2010/77/UE, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la scadenza dell'iscrizione delle sostanze attive indicate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 compresa la sostanza attiva fenexamid; Considerato che detto periodo di proroga si e' reso necessario, per permettere alla Commissione europea di valutare i dati supplementari presentati dal notificante a supporto del rinnovo dell'iscrizione di detta sostanza attiva; Ritenuto di prorogare fino al 31 dicembre 2015, le registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, al fine di adeguarle alle nuove condizioni che saranno stabilite dal regolamento comunitario di rinnovo dell'approvazione della suddetta sostanza attiva; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
1. Le autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenexamid, riportati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2015. 2. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva fenexamid. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'Impresa interessata.
Roma, 25 luglio 2011
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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