Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 luglio 2011 |
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva dodemorph a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2009, di recepimento della direttiva 2008/125/CE, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva dodemorph; Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 31 agosto 2009 che dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva dodemorph puo' essere autorizzata solo come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra; Tenuto conto che l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 31 agosto 2009, stabilisce le modalita' e i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle nuove disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/125/CE d'inclusione della sostanza attiva dodemorph nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2 del decreto ministeriale 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Tenuto conto che l'art. 5, commi 1 e 2, del suddetto decreto stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2008/125/CE; Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; Visto altresi' il parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'Ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto puo' essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva dodemorph, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995; Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva dodemorph ottemperando a quanto richiesto dall'Ufficio; Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1
1. I prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva dodemorph, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 31 agosto 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 31 agosto 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva dodemorph nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995. |
| Art. 2
1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.
Roma, 14 luglio 2011
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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