Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 giugno 2011
Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attivita' svolta nell'anno 2010.


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, cosi' come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, concernente la riforma della disciplina del Centri di Assistenza Fiscale, di seguito denominati C.A.F.;
Visti gli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, che hanno esteso la facolta' di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12 e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, di seguito denominati «professionisti abilitati»;
Visto l'articolo 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale per le attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'articolo 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'articolo 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999 n. 164, che prevede che il compenso di cui all'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;
Visto l'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;
Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da £ 25.000 (€ 12,91) a £ 25.650 (€ 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma I del citato art. 38 e da £ 20.000 (€ 10,33) a £ 20.520 (€ 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
Visti i decreti interdirigenziali del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato con i quali, dall'anno 2002 si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione modello 730 elaborata e trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38;
Visto il decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del 29 marzo 2007, con il quale sono state stabilite le modalita' di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati per l'attivita' di assistenza fiscale svolta nell'anno 2006 e successivi;
Visto il decreto interdirigenziale del Direttore Generale delle Finanze di concerto con il Ragioniere Generale. dello Stato del 13 maggio 2009 con il quale si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai C.A.F., ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attivita' svolta nell'anno 2008;
Visto l'ultimo decreto interdirigenziale del Capo del Dipartimento Finanze di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato n. 5367 del 5 agosto 2010 con il quale si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F., ai professionisti abilitati ed ai sostituti d'imposta;
Vista la nota del 17 febbraio 2011 n. 1270, con la quale l'istituto Nazionale di Statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2010 risulta pari al + 1,6 %;
Considerato che a norma dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla predetta variazione percentuale la misura unitaria del compenso spettante ai C.A.F., ai sostituti d'imposta e ai professionisti abilitati per l'attivita' prestata nell'anno 2010;
Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto puo' essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;
Sentita l'Agenzia delle Entrate;

Decreta:

Art. 1

1. Il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2009 a € 16,03 con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 16,29;
2. 11 compenso di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2009 a € 12,82 con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 13,03;
3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in misura doppia.
 
Art. 2

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'articolo 1 e' corrisposto ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalita' indicate nel decreto 29 marzo 2007 del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.
2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
3. I sostituti d'imposta che hanno gia' percepito il compenso per l'attivita' prestata nell'anno 2010 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dall'articolo 1.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 giugno 2011

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella Il Ragioniere dello Stato: Canzio
 
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