Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 agosto 2011
Riconoscimento, al sig. Preindl Matthias, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Preindl Matthias, nato a Bressanone il 12 dicembre1986, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo svizzero di «Ingegneria elettrica e dell'informazione» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» in Italia;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che l'istante ha conseguito la «Laurea triennale in Ingegneria elettrotecnica», presso l'«Universita' degli Studi di Padova» in data 24 luglio 2008 e il «Master of Science Eth in elettronica e tecnologia dell'informazione» presso il «Politecnico federale di Zurigo» come attestato in data 8 marzo 2010;
Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 26 maggio 2011;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere» -sez. A, settore industriale- e quella di cui e' in possesso l'istante e che pertanto risulta opportuno richiedere misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Preindl Matthias, nato a Bressanone il 12 dicembre 1986, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «Ingegneri» sez. A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o, a scelta del candidato, in un tirocinio di dieci mesi, le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) impianti chimici 2) impianti termoidraulici e solo orale 3) ordinamento e deontologia professionale, oppure, a scelta del candidato, un tirocinio di 10 (dieci) mesi sulle materie oggetto della prova attitudinale.
Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) Prova attitudinale:il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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