Gazzetta n. 211 del 10 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 18 luglio 2011 |
Riconoscimento, al sig. Biagi Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza di Biagi Andrea, nato il 25 agosto 1976 a La Spezia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' di Pisa in data 24 ottobre 2002; Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo; Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia dell'11 novembre 2004; Preso atto che il richiedente ha documentato di essere stato ammesso al Patrocinio davanti al Giudice Unico della CdA di Genova, inoltre ha presentato un attestato di qualifica professionale come esperto in amministrazione del personale; Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 25 maggio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; Considerato che ha documentato di essere iscritto all' «Il.lustre col. legi d'Advocats» de Barcelona dal 25 ottobre 2010; Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente; Considerato che nella conferenza di servizi del 1° aprile 2011, si e' ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia in quanto tale formazione verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalita' e' specificatamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«advocat» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di "avvocato" in Italia sia colmata: e tale verifica non puo' non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non puo' ancora far parte del bagaglio di professionalita' del richiedente proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'«avvocato» che sia gia' tale in Italia; Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Decreta:
Al Sig. Biagi Andrea, nato il 25 agosto 1976 a La Spezia, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 18 luglio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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