Gazzetta n. 210 del 9 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 luglio 2011
Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2009, n. 207;
Rilevato il ripetersi delle manifestazioni in oggetto ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, anche a causa dell'inosservanza delle prescrizioni di cui all'o.m. 21 luglio 2009;
Considerato che, alla luce di quanto sopra, permangono le motivazioni poste alla base dell'o.m. 21 luglio 2009, con particolare riferimento alle condizioni di contingibilita' ed urgenza;
Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure di tutela della salute e del benessere degli equidi impegnati in manifestazioni popolari, pubbliche o private, che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, integrandole con le ulteriori misure rivelatesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'o.m. 21 luglio 2009;
Visto il decreto ministeriale l° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010, registro n. 5, foglio n. 315;

Ordina:

Art. 1
Manifestazioni autorizzate

1. Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.), nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'Allegato A, che ne costituisce parte integrante.
2. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica dell'ente o comitato organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'Allegato A. A tal fine la commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali di cui all'Allegato A.
 
Art. 2
Disposizioni relative a equidi e fantini

1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1 cavalli di eta' inferiore ai quattro anni.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.
3. Gli organizzatori sono responsabili dell'applicazione del presente articolo.
 
Art. 3
Sostanze ad azione dopante

1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.
2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE.
 
Art. 4
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, che sostituisce l'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2009, ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 375
 
Allegato A

Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela
dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali

a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonche' delle persone che assistono alla manifestazione.
b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.
c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.
d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2 e' formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed e' inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove.
f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che attua altresi' una visita veterinaria preventiva e certifica l'idoneita' degli equidi allo svolgimento dell'attivita', un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilita' di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.
g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.
 
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