Gazzetta n. 210 del 9 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 luglio 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Vettori Ilenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza di Vettori Ilenia, nata il 22 aprile 1981 a Barga, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Universita' degli studi di Pisa in data dell'11 ottobre 2007;
Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze del 15 dicembre 2010;
Considerato, altresi', che l'istante ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato del 27 ottobre 2010;
Considerato che la medesima ha documentato di aver frequentato un corso pratico per l'esercizio della professione forense e il corso di preparazione all'esame di stato di avvocato;
Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione dell'11 marzo 2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritta all'Ilustre colegio de Abogados di Murcia dal 27 dicembre 2010;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Considerato che nella fattispecie la richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia nella sessione 2009, come attestato dalla Corte d'appello di Firenze in data 27 ottobre 2010;
Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale dell'interessato;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Ritenuto, inoltre, che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia e/o in Spagna non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;
Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Vettori Ilenia, nata il 22 aprile 1981 a Barga, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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