Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 luglio 2011
Riconoscimento, al sig. Paoletti Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia Civile

Vista l'istanza di Paoletti Francesco, nato il 13 marzo 1976 a Firenze, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli l e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Universita' degli Studi di Firenze in data 20 aprile 2004;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato del 25 settembre 2006;
Considerato, altresi', che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato in data 11 giugno 2008;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 3 luglio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados'' di Madrid dal 27 maggio 2010;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;
Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale dell'interessato;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Paoletti Francesco, nato il 13 marzo 1976 a Firenze, cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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