Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 luglio 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Dauti Artana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia Civile

Vista l'istanza della sig.ra Dauti Artana, nata il 26 febbraio1971 a Lezhe (Albania) cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente Sig.ra Dauti Artana e' in possesso del titolo accademico Laurea in giurisprudenza, conseguito presso l' Universita' di Milano in data 25 novembre 2005;
Considerato che e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve» dal 4 dicembre 2004;
Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 19 novembre 2009;
Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa comprendente anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente;
Ritenuto quindi che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Considerato che la sig.ra Dauti Artana e' in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano il 22 dicembre 2011 con scadenza del 17 febbraio 2012 per lavoro autonomo;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla Sig.ra Dauti Artana, nata il 26 febbraio 1971 a Lezhe (Albania) cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio azionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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