IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14 luglio 1957, n. 594 recante: «Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi» che all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico; Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113 recante: «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» ed in particolare gli articoli 1 e 2 relativi rispettivamente, alla formazione dell'Albo professionale dei centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alla funzione di centralinista; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», in particolare l'art. 45, comma 12, che dispone: «Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 gennaio 2000 recante «Individuazione di qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n.113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144» che all'art. 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate ulteriori qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010 con il quale e' stato recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Vista la circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avente ad oggetto: «Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012» ed, in particolare l'Allegato 3 «Tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento» che riconduce alla nuova qualifica di operatore amministrativo segretariale il diploma di qualifica professionale di centralinista telefonico non vedente; Ritenuto di estendere ai soggetti non vedenti che conseguono il diploma di operatore amministrativo segretariale ai sensi della vigente normativa sulla istruzione e formazione professionale la stessa tutela normativa oggi riconosciuta ai centralinisti non vedenti dalla legge 29 marzo 1985, n. 113 iscritti nell'apposito Albo nazionale;
Decreta:
Art. 1
Equipollenza della qualifica di operatore amministrativo segretariale a quella di centralinista telefonico
1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n.113 la qualifica di operatore amministrativo segretariale e' riconosciuta equipollente a quella di centralinista telefonico non vedente. 2. Ai fini del conseguimento della qualifica equipollente di cui al presente articolo e ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale nazionale, restano ferme le disposizioni di cui alla citata legge n. 113/85. Roma, 11 luglio 2011
Il Ministro: Sacconi |