Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 4 agosto 2011
Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunita' economica europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8, comma 15, della legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152;
Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26 giugno 1990 del Consiglio, per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;
Viste le note del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. 18618-P, del 17 settembre 2008, e n. 21036, del 24 ottobre 2008, con le quali sono state impartite istruzioni per implementare, in tempi rapidi, il sistema informativo per la registrazione delle attivita' relative al Piano di sorveglianza per West Nile Disease;
Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, recante «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2008, n. 277;
Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. DGSA/13691, del 24 luglio 2009, con cui viene comunicata l'attivazione del Sistema informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) per la notifica informatizzata dei focolai di malattie animali soggette a denuncia, ai sensi dell'art. 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 15 settembre 2009, recante: «Procedure operative d'intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano della di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) - art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 novembre 2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009, recante: «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)»;
Vista la circolare del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute prot. n. 14381-P, del 15 giugno 2011, con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri della sorveglianza umana della West Nile Disease;
Visto il parere del Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, reso in data 10 novembre 2010;
Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, reso in data 10 novembre 2010;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Ministero della salute 3 agosto 2011, in corso di registrazione, concernente «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina»;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010 recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;
Rilevato che si sono evidenziati casi di encefalomielite di tipo West Nile dalla fine del mese di agosto 2008, e che alcune positivita' riscontrate nel 2009 e nel corso del 2010, hanno coinvolto anche aree del territorio nazionale non considerate a rischio e non interessate dall'epidemia del 2008;
Ritenuto pertanto necessario confermare e integrare le misure straordinarie introdotte con la citata ordinanza ministeriale, tenuto conto che l'infezione ha interessato territori diversi da quelli sottoposti a monitoraggio nel triennio 2008-2010 e che i dati epidemiologici derivanti dalle attivita' di sorveglianza veterinaria straordinaria sono utili e indispensabili per le misure preventive che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico della malattia;

Ordina:

Art. 1
Finalita' e definizioni

1. Le misure della presente ordinanza si applicano nei casi di insorgenza di encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a) equide sospetto di West Nile Disease: un equide che, nel periodo di attivita' dei vettori, presenta atassia locomotoria o morte improvvisa, in particolare in una zona a rischio come definita all'allegato A) della presente ordinanza, oppure un equide che, nel periodo di attivita' dei vettori, presenta almeno uno dei seguenti sintomi: movimenti in circolo; incapacita' a mantenere la stazione quadrupedale; paralisi/paresi agli arti; fascicolazioni muscolari; deficit propiocettivi. Tali sintomi possono essere accompagnati da: debolezza degli arti posteriori; cecita'; ptosi del labbro inferiore, o paresi dei muscoli labiali o facciali; digrignamento dei denti. Deve essere considerato come sospetto di encefalomielite di tipo West Nile anche un risultato sierologico positivo in assenza di sintomatologia clinica;
b) conferma del sospetto diagnostico: avviene quando i campioni prelevati dall'equide sospetto di cui alla lettera a) risultano positivi a uno o piu' esami di laboratorio di conferma effettuati dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise;
c) positivita' recente e autoctona: una positivita' confermata per la quale dall'indagine epidemiologica e dal quadro degli esami di laboratorio si puo' presumere che l'infezione sia la conseguenza della circolazione del virus nel luogo in cui e' stato tenuto l'animale negli ultimi due mesi.
 
Art. 2
Ambito di applicazione e criteri

1. L'attuazione del Piano di sorveglianza per encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2007 e' obbligatoria nei territori individuati secondo i criteri di cui all'allegato A) della presente ordinanza.
2. Il Piano di sorveglianza di cui al precedente comma e' annuale e si applica ad integrazione delle attivita' gia' previste sull'intero territorio nazionale ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007.
3. Sulla base dell'evoluzione epidemiologica l'allegato A) della presente ordinanza e' modificato annualmente con decreto del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute, sentito il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise e acquisito il parere tecnico della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.
 
Art. 3
Flussi informativi

1. Sulla base dei dati anamnestici e dei risultati dell'indagine epidemiologica, la Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise e il servizio veterinario delle Regioni coinvolte, identificano l'area interessata dalla circolazione virale.
2. Al fine di tutelare la salute umana, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, segnalano, contestualmente alla regione e ai dipartimenti di prevenzione, servizi d'igiene e di sanita' pubblica delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le positivita' recenti e autoctone rilevate nell'area interessata dalla circolazione virale, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni.
3. I dipartimenti di prevenzione, servizi d'igiene e di sanita' pubblica delle aziende sanitarie locali competenti per territorio segnalano ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio le positivita' accertate nell'uomo. Tale informativa e' comunicata anche alla Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute e al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise.
4. Nell'area interessata dalla circolazione virale non si applicano gli ulteriori provvedimenti di restrizione delle movimentazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni.
 
Art. 4
Identificazione degli equidi

1. Gli equidi sottoposti alle misure previste dalla presente ordinanza devono essere identificati ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009.
2. Gli equidi di cui alla presente ordinanza non possono essere movimentati prima del termine delle prove diagnostiche, ad eccezione di quelli identificati e rintracciati sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009.
 
Art. 5
Sistema informativo

1. Al fine di adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Ministero della sanita' 6 ottobre 1984, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano utilizzano il Sistema Informativo per la Notifica delle Malattie Animali (SIMAN) di cui alla nota DGSA prot. - 13691 del 24 luglio 2009, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio e autorizzati all'esecuzione delle prove di laboratorio, con cadenza quindicinale, nell'ambito delle attivita' previste all'allegato A) della presente ordinanza, effettuano la registrazione presso il SIMAN degli esiti degli esami di laboratorio.
3. I servizi veterinari regionali o locali delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano utilizzano le apposite applicazioni informatiche del SIMAN per la registrazione delle attivita' di sorveglianza svolte sugli equidi, identificati e registrati secondo il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009, e sui gruppi di polli sentinella.
 
Art. 6
Vaccinazione facoltativa degli equidi

1. Su specifica richiesta delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero della salute espleta le procedure per rendere disponibile un presidio immunizzante per consentire la vaccinazione facoltativa a carico dei proprietari/detentori degli equidi.
2. L'avvenuta vaccinazione di cui al comma 1 e' registrata sull'apposita sezione del documento di identita' (passaporto) dell'equide, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, e contestualmente, sulla Banca dati nazionale degli equidi.
 
Art. 7
Entrata in vigore e durata

1. La presente ordinanza entra in vigore 7 giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha validita' di 24 mesi dalla pubblicazione.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 4 agosto 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 145
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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