Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Terre di Pisa" |
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Il Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata da A.PRO.VI.TO - Produttori Vitivinicoli Toscani Societa' Cooperativa Agricola, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata del vino «Terre di Pisa»; Visto il parere favorevole della Toscana sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, presente il rappresentante della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| ANNESSO Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» Art. 1. Denominazione
1. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" e' riservata ai vini "Terre di Pisa" rosso e "Terre di Pisa" Sangiovese che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Base ampelografica
1. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" Sangiovese e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 95%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%. 2. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" rosso e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, per ciascun vitigno, minimo del 20% ad un massimo del 70%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve della Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" ricade nel territorio amministrativo della Provincia di Pisa, dei comuni di Fauglia, Crespina, Lari, Chianni, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., Lajatico, San Miniato Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.
Art. 4. Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente i vigneti che insistono su terreni collinari e nelle pianure con giacitura ed orientamento adatti ritenuti idonei per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa". Sono da escludere tutte le zone comprese nei fondovalle e basse pianure umidi e non sufficientemente soleggiati. 3. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 5. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 4.500 ceppi ad ettaro. 6. La produzione massima di uva ammessa per vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" Sangiovese e "Terre di Pisa", proveniente da tali vigneti non deve essere superiore a tonnellate 8,5 per ettaro, in ogni caso la resa per ceppo non puo' superare mediamente 2 Kg di uva. 7. In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata ai sopraccitati limiti. 8. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origina controllata. 9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" Sangiovese e "Terre di Pisa", un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.
Art. 5. Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni riportati nell'art. 3. Tuttavia, tali operazioni, possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della provincia di Pisa. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. 3. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" non possono essere immessi al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno 16 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 mesi in recipienti di legno o altro materiale e 4 mesi di affinamento in bottiglia.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" all'atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Terre di Pisa" rosso: colore: da rosso rubino a granato; odore: fine, caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l estratto non riduttore minimo: 24 gr/l. "Terre di Pisa" Sangiovese: colore: rosso rubino tendente al granato; odore: fine, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol. acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 gr/l.
Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari 2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 3. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e localita', come da Allegato A al presente disciplinare. 4. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell' art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 4. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8. Confezionamento
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" devono essere immessi al consumo in bottiglie esclusivamente in vetro della capacita' inferiore a 5 litri e debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. Non e' consentito l'uso del fiasco toscano. 2. Per i vini a denominazione di origine controllata "Terre di Pisa" sono ammessi soltanto recipienti di capacita' di litri: 0,187 - 0,375 - 0,750 - 1,5 - 3,00 - 5,00. 2. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente in materia fatta eccezione del tappo a corona. |
| Allegato A Terricciola: Morrona Soiana Soianella La Chientina La Sterza La Rosa Selvatelle Casanova Aia Bianca di sopra Aia Bianca di sotto Badia di Morrona Le Case Stibbiolo Villa Pieve a Pitti Podernovo Il Rondone Gli Scopeti I Sodi del Paretaio Antica I Poggi Peraia Le Colonne Il Felciaio Cerroni Crocina La Querciola Caligiano La Solatia Il Nocino La Cava Castelvecchio Colombiera Porzano Poggio Auzzo Poggiarelli Poggiarellini Fibbiano Fauglia: Valtriano, Luciana, Acciaiolo San Regolo I Poggetti Poggio pallone Vallicelle Pugnano Poggio alla Farnia La Tavola Pontita Casabianca Ferrucci Fondo La Grotta Il Palazzaccio Villa Petri Crespina: Cenaia Cenaia Vecchia Tripalle Ceppaiano, Botteghino La Tana Lavoria Le Lame La Leccia Migliano Poggio al Tesoro Siberia Villa il Poggio Volpaia Volpaina Lustignano I Gioielli La Guardia Bocca Mariana Poggio al Casone La Cinquantina Lari: Boschi di Lari Casciana Alta Cevoli Visconti La Capannina Lavaiano Le Casine Perignano Quattro Strade San Ruffino Spinelli Usigliano Capannile Colle Croce Gramugnana Orceto Querceto Aiale I Princi Le capanne La Turchia Le cave San Frediano Le Selve Ripoli Chianni: Rivalto Garetto I Gulfi L'Aiola La Fornace La Pescaia La Pieve Podere Vitalba Sassi Bianchi Villa Rosavita La Cascina Pieve di Rivalto Rivalto Capannoli: San Pietro Belvedere Capavoli Santissima annunziata Strada Solaia Pian di Roglio I mochi Palazzetto Palaia: Alica Agliati Colleoli Forcoli Gello Montanelli Montechiari Montefoscoli Partino San Gervasio Villa Saletta Baccanella Chiecinella Collelungo La Palazzina Montacchita San Jacopo Sant'Andrea Toiano Usigliano Chiesina Vallicella Peccioli: Cedri, Fabbrica, Ghizzano, Libbiano, Legoli, Montecchio, Montelopio La Bianca Casciana Terme: Ceppato Collemontanino Parlascio Sant'Ermo Acquaviva Poggio ai Pini Poggio di San Giorgio Il Disperato La Selvicciola I Sodi Le Rigole Il Loghino La Piaggia Botriolo Podere Le Querce La Moraiola Le cave Ponsacco: Camugliano Le Melorie Val di Cava I Poggini Giardino Pontedera: Il Romito La Rotta Montecastello Treggiaia Chiesa di Gello Gello di Lavaiano Granchi La Borra La Cava La Pineta La Porzia Le Cantine Le Vallicelle Magazzini Pardossi Santa Lucia Tiro a segno I Fabbri Zona Industriale Gello Montopoli in Val d'Arno: San Romano, Capanne, Marti Angelica Castel del Bosco Fontanelle Gasparrino Masoria Mazzana Musciano San Lorenzo Sant'Andrea alle Fornaci Varramista Lajatico: Orciatico; La Sterza, Villaggio San Giovanni Solatio di Crocignano Pian Lungo Pian del Fosce Vepre Pian dell'Olmo Querciaviglia Poggioncino Selva Pianina Piano delle Vigne San Miniato: San MiniatoBasso, Ponte a Egola, Stibbio, Molino d'Egola, Cigoli, La Catena, La Scala, Isola, Roffia, Ponte a Elsa, Corazzano, Balconevisi, Cusignano, La Serra, Moriolo Coniano San Quintino Alberaccio Borghigiana Bottega Genovini Genovini Bucciano Calenzano Primo Calenzano Secondo Calpetardo Campriano Canneto Case Altini Case nuove di Roffia Casotti di Moriolo Chiesina Vallicella Fondo scesa Balconevisi Fornacino Gargozzi Giovanastra Guerrazzi La Dogaia Le Case Le Colonne Le Tombe Leccio Mezzopiano Primo Mezzopiano secondo Molino Vecchio Montenaso Montorzo Ontraino Palagetto Palagio Palazzo Torto Parrino Piano di Moriolo Poggio Poggio a isola San Donato Sant'Angelo Sorrezzana Casa Strada San Miniato Stazione San Romano Orciano Pisano: Convento Pieve Vecchia Lorenzana: Laura, Tremoleto Colle Alberti I Greppioli La Casa Le Colombaie Podere del Pozzo Selvapiana Vicchio Roncione Santa Luce: Pastina, Pomaia Pieve di Santa Luce Case Colombaie Il Poggio Stazione S. Luce |
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