Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla proposta di modifica della denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" in "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" e modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini.



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164
Esaminata la domanda presentata, per il tramite della regione Liguria, dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori, su istanza dei produttori interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio»;
Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica della denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» in «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino» e modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini, secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 

Annesso
Proposta di modifica della denominazione di origine controllata
"Golfo del Tigullio" in "Golfo del Tigullio-Portofino " o
"Portofino " e modifica del relativo disciplinare di produzione dei
vini

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata in "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino " e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco, anche nelle tipologie spumante, frizzante e passito;
rosso, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosato, anche nella tipologia frizzante;
Bianchetta Genovese, anche nella tipologia frizzante;
Vermentino, anche nella tipologia frizzante;
Ciliegiolo, anche nelle tipologie frizzante e novello;
Moscato, anche nella tipologia passito;
Scimiscia' (Cimixa);
2. La denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" con la specificazione della sottozona "Costa dei Fieschi" e' riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti di cui all' allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino " bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" bianco (anche spumante, frizzante e passito): Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosso (anche frizzante e novello) e rosato (anche frizzante): Ciliegiolo e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.
I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino"con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese, Vermentino, Ciliegiolo, Scimiscia' (Cimixa'), devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 15%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.
I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato e Moscato Passito devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve atte ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova cosi' delimitata:
la citta' di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Oleose, a ovest;
il Mar Ligure da Genova fino al confine con la provincia di La Spezia, a sud e a sud-est;
i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di: Genova, Davagna, Lumarzo, Neirone, Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, a nord;
i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, Mezzanego, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia.
Sono quindi compresi nell'area i seguenti comuni della provincia di Genova:
A) Per l'intero territorio: Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure; Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli;
A) Per parte del loro territorio: Genova, Lorsica, Moconesi.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.
I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
2. La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" non deve essere superiore a 9 t.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Liguria, con proprio decreto,su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia, puo' in relazione dell'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato.
3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol. per i bianchi e di 10% vol. per i rossi e rosati con o senza indicazione del vitigno.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Liguria.
E' consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.
Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuale con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
2. La resa massima delle uve fresche in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino", con l' esclusione della tipologia passito, non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. La resa massima di uva in vino finito, calcolata sull'uva fresca, per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" bianco passito e "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato passito non deve essere superiore al 50%.
Nella vinificazione delle uve, destinate all'ottenimento di detti vini, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/l.
4. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino", con l' esclusione dei vini passiti, sono consentite le pratiche dell'arricchimento con le modalita' e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino"all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16 g/l;
Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fine,caratteristico;
sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l;
Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente
Per il tipo Novello - titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00 % vol "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosato:
colore: rosato;
odore: vinoso, di profumo delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 18 g/l;
Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente. "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" Bianchetta genovese:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: Fine, delicato;
sapore: secco, sapido, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16 g/l;
Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente. "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso talvolta con riflessi dorati con l'invecchiamento;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, sapido, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,00% vol. , di cui almeno 5,50% vol. e non oltre 7,00% vol. effettivo ;
acidita' totale: minimo 5 g/l;
estratto non riduttore minimo 15 g/l; "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Vermentino:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
odore: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol. ;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16 g/l.
Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" Ciliegiolo (anche frizzante e novello):
colore: da rosso cerasuolo a rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, intenso, persistente;
sapore: sapido, di buon corpo, armonico;
titolo alcolomerico volumico totale: minimo 11,00% vol.;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l.
Per il tipo Frizzante - Spuma: fine ed evanescente "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" spumante:
Spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, intenso;
sapore: da extrabrut a dry, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 16 g/l. "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" passito:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 16,50% vol. di cui almeno 12,00% vol. effettivo;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 25 g/l. "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato passito:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: dolce, caldo, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 15,50% vol. di cui almeno 11,00% vol. effettivo;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 25 g/l. "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Cimixa' o Scimiscia':
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
odore: fine, delicato, persistente;
sapore: secco, fresco, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol. ;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 17 g/l.
E' facolta' del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino", con l'esclusione delle tipologie frizzante e spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
3. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
 
Allegato 1
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino"
sottozona "Costa dei Fieschi".

Art. 1.
Denominazione dei vini

1. La denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco, nelle tipologie spumante e passito;
rosso;
rosato;
Moscato, anche nella tipologia passito;
2. Per tutto quanto non indicato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto stabilito nel disciplinare di produzione della DOC "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino".

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" bianco (anche spumante e passito): Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 40% , da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" rosso e rosato: Ciliegiolo e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 40% , da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" Moscato (anche passito) Moscato Bianco per il 100%.

Art. 3.
Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere prodotte nella zona delimitata dell'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Genova: Camogli, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e Zoagli .

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione a sud , sud est, sud ovest, est e ovest.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.
I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
2. La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" non deve essere superiore a 8,5 t.
3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" anche con indicazione di vitigno, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol. per i bianchi e di 11,5% vol. per i rossi e rosati.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della Regione Liguria.
Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuale con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
2. La resa massima delle uve in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi", con l'esclusione della tipologia passito, non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. La resa massima di uva in vino finito, calcolata sull'uva fresca, per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" bianco passito e Moscato passito non deve essere superiore al 50%.
Nella vinificazione delle uve, destinate all'ottenimento di detti vini, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 300 g/l.
3. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Costa dei Fieschi , con l' esclusione dei vini passiti, sono consentite le pratiche dell'arricchimento con le modalita' e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" bianco
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, persistente;
sapore:secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16 g/l; "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" rosso
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo :11,50% vol.;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 23 g/l; "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" rosato
colore: da rosa tenue a a rosa cerasuolo;
odore: fine e fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol.;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l; "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" spumante
Spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, intenso;
sapore: da extra brut a dry, fresco, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 16 g/l. "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" passito
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: ampio, intenso, persistente, etereo.
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 18,00% vol. di cui almeno 14,00% vol. effettivo;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore: minimo 25 g/l. "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" Moscato:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso talvolta con riflessi dorati con l'invecchiamento;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, sapido, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,00% vol. , di cui almeno 5,50% vol. e non oltre 7,00% vol. effettivo ;
acidita' totale: minimo 5 g/l;
estratto non riduttore minimo 15 g/l; "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" Moscato passito
colore: giallo dorato oro piu' o meno intenso;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: dolce, caldo,caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 18,00% vol. di cui almeno 14,00% vol. effettivo;
acidita' totale: minimo 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 25 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" con la menzione passito devono essere immessi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della produzione delle uve.
2. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati,vigneto di produzione non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" , con l'esclusione della tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro dalla capacita' massima di 5 litri ad esclusione della tipologia spumante.
 
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