IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 5 comma 2, lettera e), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici; Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nel quale e' previsto che il capo del Dipartimento della protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge, tra gli altri, alle amministrazione centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo, in materia di protezione civile; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che all'art. 3 include tra le attivita' di protezione civile quelle volte, tra l'altro, alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio; Vista, altresi', la legge 21 novembre 2000, n. 353, che, nel disciplinare la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, attribuisce al Dipartimento della protezione civile il coordinamento sul territorio nazionale delle attivita' aeree di spegnimento incendi con la flotta aerea antincendio dello Stato; Tenuto conto, pertanto, che il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle, proprie competenze, si e' dotato di strumenti di previsione circa la pericolosita' degli incendi boschivi, anche con il supporto dei Centri di competenza che operano nel campo della previsione e della prevenzione degli incendi boschivi, per assicurare la piu' proficua organizzazione degli interventi di propria spettanza; Ritenuta preminente la necessita' di individuare ogni utile misura atta a supportare l'attivita' del Dipartimento della protezione civile ed, in particolare, quella del Centro operativo aereo unificato (COAU) nell'organizzazione del sistema di risposta alle richieste di concorso aereo nello spegnimento degli incendi boschivi; Considerata inoltre l'utilita', in termini di interesse pubblico, di assicurare, nell'esercizio delle specifiche competenze istituzionali, un'efficiente e responsabile gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, per realizzare un'efficace sinergia nell'organizzazione del complesso sistema di risposta e contrasto agli incendi boschivi, secondo i diversi livelli ed ambiti territoriali di competenza; Considerato altresi' che nella riunione del 17 maggio 2011 il Dipartimento della protezione civile ha messo a disposizione delle Amministrazione regionali il sistema previsionale della pericolosita' potenziale degli incendi boschivi, denominato RIS.I.C0., per la condivisione dei relativi modelli previsionali;
Adotta per le motivazioni di cui in premessa la seguente direttiva
1. Obiettivi La precipua finalita' della presente direttiva e' definire l'ambito operativo di uno strumento di previsione, di natura probabilistica, delle condizioni di suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, che sia in grado di fornire ai competenti Uffici del Dipartimento della protezione civile utili informazioni a supporto delle attivita' della flotta aerea di Stato, cosi' da modulare, in termini di massima proficuita', la gestione organizzativa della flotta stessa, assicurando altresi', attraverso la diffusione del predetto strumento di previsione presso le amministrazioni competenti in materia, quell'indispensabile scambio di informazioni, cosi' da favorire, nel rispetto delle attribuzioni di spettanza di ciascuna di esse, un quadro sinergico di iniziative ed interventi di contrasto agli eventi di cui trattasi. 2. Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi Per le finalita' di cui al punto 1, e' adottato un Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi, di seguito indicato come Bollettino, strutturato su scala provinciale e riportante lo scenario di previsione di natura probabilistica delle condizioni di suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, articolate su tre livelli, con una stima delle stesse fino a 24 ore ed una rappresentazione della loro tendenza fino alla scala temporale piu' opportuna. Ferma la valenza esclusivamente interna al Dipartimento della protezione civile del Bollettino e fatte salve le competenze e l'autonomia di ciascuna Amministrazione rispetto agli interventi volti a fronteggiare adeguatamente il fenomeno degli incendi boschivi, il Bollettino stesso e' comunque reso disponibile al Corpo forestale dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Prefetture, alle Regioni ed alle Province autonome allo scopo di assicurare idonei flussi informativi in merito alle condizioni di suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi elaborate dal Dipartimento della protezione civile, sulla base degli elementi notiziari e di elaborazione acquisiti. Resta a carico delle Amministrazioni alle quali il Bollettino e' reso disponibile la responsabilita' della relativa fruizione per la strutturazione delle attivita' di spettanza, anche in assenza di autonome valutazioni ed analisi di dettaglio circa i diversi livelli di pericolosita' degli incendi boschivi nell'ambito del territorio di competenza. Con successivo decreto del capo del Dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalita' attuative della presente direttiva. Roma, 1° luglio 2011
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 108 |