Gazzetta n. 204 del 2 settembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2011
Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12, con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione della delega, nonche' quelli specifici concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la cui percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Rilevato che il predetto articolo 2, comma 4, assume a riferimento, ai fini dell'attribuzione ai singoli comuni della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, il territorio su cui si e' determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo e dispone, inoltre, che l'assegnazione di tale compartecipazione, in sede di prima applicazione ed in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per comune, avvenga sulla base del gettito della citata imposta per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;
Visto, altresi', l'articolo 14, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che, fino a quando non sono disponibili le informazioni necessarie per assicurare l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia, tale assegnazione avviene, in sede di prima applicazione, sulla base del gettito della medesima imposta sul valore aggiunto distinto per regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;
Considerato che l'importo finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato sulla base dei pertinenti articoli del capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata, rientranti nell'ambito dell'unita' previsionale relativa al gettito derivante dall'attivita' ordinaria di gestione, e' pari a 2.889 milioni di euro;
Considerato, altresi', che il gettito dell'imposta sul valore aggiunto, determinato in base alle previsioni iscritte sul capitolo 1203 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2011, risultanti dalla relativa tabella allegata al decreto 21 dicembre 2010, recante «Ripartizioni in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013», pubblicato nel supplemento ordinario n. 288 della Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303, al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante all'Unione europea a titolo di risorse proprie, nonche' di quella riconosciuta alle regioni a statuto speciale, e' pari a 111.989 milioni di euro;
Rilevato, pertanto, che la percentuale della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario, finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' pari al 2,58 per cento del suddetto gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2011;
Ritenuto, in sede di prima applicazione, di dover provvedere all'assegnazione della predetta compartecipazione ai singoli comuni ripartendo il gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna regione, utilizzando i dati risultanti dal quadro VT della dichiarazione IVA relativa all'anno 2008, in quanto ultimo anno disponibile e statisticamente elaborato, e procedendo alla successiva suddivisione, sulla base dei dati ISTAT, per il numero della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre 2009;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 31 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1

Aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto
spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario

1. Per l'anno 2011, l'aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' determinata in misura pari al 2,58 per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2011, calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante all'Unione europea a titolo di risorse proprie nonche' della compartecipazione alla medesima imposta riconosciuta alle regioni a statuto speciale, in quanto finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
 
Art. 2
Assegnazione ai comuni della compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto

1. In sede di prima applicazione, l'assegnazione ai comuni della compartecipazione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, avviene in base alla ripartizione dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna regione, come risultante dall'elaborazione dei dati riportati nel quadro VT della dichiarazione IVA relativa all'anno 2008, suddiviso, sulla base dei dati ISTAT, per il numero della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre 2009.
2. In attuazione della disposizione di cui al comma 1, ai singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e' attribuita, per l'anno 2011, la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto nella misura indicata nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 246
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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