Gazzetta n. 204 del 2 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 5 luglio 2011 |
Centri autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica - 2011. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO della prevenzione e della comunicazione
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, e successive integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto l'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi; Visto da ultimo il decreto dirigenziale 14 luglio 2009 con il quale sono stati autorizzati nuovi centri di vaccinazione nonche' aggiornati i dati relativi ad alcuni centri gia' autorizzati; Viste le istanze presentate dalle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Toscana, Basilicata, Calabria e Lombardia per l'estensione a nuovi Centri dell'autorizzazione a praticare la sopra citata vaccinazione; Riconosciuta l'opportunita' di accogliere le suddette istanze, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio; Preso atto pertanto della necessita' di integrare l'elenco degli uffici sanitari e della opportunita' di fornire un elenco aggiornato dei centri gia' autorizzati e dei relativi indirizzi;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: regione Emilia-Romagna: Cervia - Ambulatorio igiene pubblica di Cervia (Ravenna) - via dell'Ospedale n. 17 - tel. 0544287641; Lugo - Ambulatorio igiene pubblica di Lugo (Ravenna) - viale Masi n. 2D - tel. 0545283055; Bagnacavallo - Ambulatorio igiene pubblica di Bagnacavallo (Ravenna) - via Vittorio Veneto n. 8 - tel. 0545283055; Faenza - Ambulatorio igiene pubblica di Faenza (Ravenna) - via Zaccagnini n. 22 - tel. 0546602520- 21; regione Veneto: Feltre - Ambulatorio vaccinale azienda ULSS n. 2 Feltre (Belluno) - via Bagnols sur Ceze n. 30 - tel. 0439883416; regione Lazio: Roma - Centro vaccinale ospedale pediatrico Bambin Gesu' - piazza S. Onofrio n. 4 - tel. 0668592296; regione Toscana: Volterra - Ambulatorio dei viaggi Azienda USL n. 5 Volterra (Pisa) - Borgo S. Lazzaro n. 5 - tel. 058891813; regione Basilicata: Rionero in Vulture - Ufficio igiene e sanita' pubblica - strada provinciale c/o ospedale oncologico IRCCS - tel. 0972721555; Lauria - Ufficio igiene e sanita' pubblica - via XXV Aprile c/o presidio ospedaliero di Lauria - tel. 0973621438 - 621443; regione Calabria: Lamezia Terme - U.O. Igiene e sanita' pubblica - via Sottotenente Notaro - tel. 0968208304; regione Lombardia: Lomazzo - ASL provincia di Como - distretto di Lomazzo - via del Rampanone n. 1 - tel. 0296941420. |
| Art. 2
Per effetto delle autorizzazioni di cui all'art. 1 e a seguito di cambiamenti di indirizzo di alcuni centri gia' autorizzati con decreti dirigenziali generali, l'elenco dei centri riportati in allegato al decreto dirigenziale del 14 luglio 2010 e' sostituito dall'elenco di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio, per i previsti controlli di legge. Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2011
Il Capo dipartimento: Oleari |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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