IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Visto l'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002; Vista la proposta del Comitato di Presidenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 28 settembre 2010, di integrazione e modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002, e modificato con successive delibere del 19 novembre 2002 e del 14 luglio 2009; Nella seduta del 15 febbraio 2011;
Delibera di approvare le seguenti modifiche del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria: «Art. 6 (Ripartizione della segreteria in uffici). (Omissis). Lett. g) Ufficio provvedimenti disciplinari e di decadenza (ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12, lett. b) Tenuta del registro degli esposti di giudici tributari, pubbliche autorita' ed altri soggetti pubblici e privati. Tenuta del registro delle iniziative disciplinari. Tenuta del registro relativo alle convocazioni, esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza di cui all'art. 12, lettere a), c), d), ed e), decreto legislativo n. 545/1992. Tenuta del registro dei soggetti sottoposti in sede penale a pene accessorie. Accertamenti preliminari previsti dall'art. 16, comma II, decreto legislativo n. 545/1992, sotto la responsabilita' e direzione del componente incaricato. Predisposizione delle proposte di delibera di apertura del procedimento. Predisposizione delle proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari in base alle indicazioni del componente responsabile dell'ufficio. Confezione definitiva delle delibere indicate e predisposizione del decreto di fissazione della discussione nei procedimenti disciplinari. Formazione del testo della decisione disciplinare. Provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa delle funzioni. Tenuta del registro dei ricorsi in opposizione avverso le decisioni disciplinari del Consiglio. Tenuta del registro dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Tenuta del registro dei ricorsi giurisdizionali avverso le indicate decisioni del Consiglio e/o il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di applicazione della sanzione. Predisposizione delle proposte di delibera del Consiglio nonche' della redazione delle relazioni richieste dall'Avvocatura dello Stato relative alle impugnazioni delle sentenze TAR (ivi comprese le ordinanze di sospensiva). (Omissis). Lett. p) Ufficio ispettivo Vigilanza sul funzionamento delle commissioni tributarie. Coadiuva i Consiglieri ispettori nella attivita' istruttoria preliminare, cura l'organizzazione amministrativa e logistica delle ispezioni, provvede alla raccolta della documentazione anche in collaborazione con gli altri uffici del Consiglio, conserva i documenti, forma l'archivio delle ispezioni. Predispone - per ciascun Consigliere ispettore - una raccolta dei dati e documenti riferiti alla Commissione tributaria da ispezionare, occorrendo con l'ausilio e la collaborazione degli altri uffici del Consiglio. Tenuta del registro delle ispezioni e della relativa documentazione. Tenuta del registro dei verbali delle ispezioni. (Omissis). Art. 8 (Funzionari preposti agli uffici). - 1. A ciascuno degli uffici indicati nell'art. 6 alle lettere da a) a p) e' preposto un funzionario appartenente alla Area Terza del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri. La designazione e' effettuata dal Comitato di Presidenza su proposta del Segretario Generale, previa approvazione del Consiglio.». La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 15 febbraio 2011
Il Presidente: Gobbi |