Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 agosto 2011 |
Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il decreto 8 luglio 2009 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Porchetta di Ariccia» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 marzo 2009; Visto il Regolamento (UE) n. 567 del 14 giugno 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia»; Considerato che l'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.» ha adeguato il piano gia' predisposto per il controllo della denominazione «Porchetta di Ariccia» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il gia' citato Regolamento (UE) n. 567 del 14 giugno 2011; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 12 luglio 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione concessa con decreto 8 luglio 2009, all'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.» con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Porchetta di Ariccia» e' da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 567 del 14 giugno 2011. |
| Art. 2
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 8 luglio 2009. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2011
Il direttore generale: La Torre |
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