Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. 147
Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il relativo regolamento di organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, recante provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalita' giuridica;
Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959 n. 189 e l'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che dispongono che la Guardia di finanza e' una forza di polizia ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro dell'economia e delle finanze, e le disposizioni che regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e dalle determinazioni del Comandate generale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17 comma 3, concernente l'adozione di regolamenti con decreti ministeriali nei casi previsti dalla legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 2 (come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) comma 3, che determina le modalita' di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che riforma l'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e delle finanze che, all'articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173 di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile che, tra l'altro, modifica ed integra alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare, l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, 1° aprile 2010, n. 76), recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009;
Considerato che, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;
Considerato che per la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti con durata non superiore ai novanta giorni l'articolo 2, comma 3, prevede l'adozione di distinti atti costituiti da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le amministrazioni statali, e da provvedimenti adottati secondo il proprio ordinamento, per gli enti pubblici nazionali;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico regolamento che determini i termini di conclusione dei procedimenti non superiori a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri);
Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le procedure relative al rapporto di lavoro del personale "contrattualizzato," regolati dalla contrattazione collettiva di settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e ritenuto di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che e' assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative, nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unita' organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione, individui le unita' organizzative responsabili degli stessi procedimenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1499/2011, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 21 aprile 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri).
2. I termini di conclusione dei procedimenti, non superiori a 90 giorni sono determinati nelle allegate tabelle, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento:
a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze;
b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) Tabella D - Guardia di finanza;
e) Tabella E - Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri).
3. Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate al comma 1, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:

Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258
(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato",
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1927, n. 288.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1° ottobre 2004 (Regolamento di individuazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale nell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del D.P.R. 15
dicembre 2003, n. 385), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13
gennaio 2005, n. 9.
Il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187
(Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1934, n. 177.
Si riporta il testo degli artt. 23 e 33 del citato
regio decreto-legge n. 1187 del 1934:
"Art. 23. E' istituito, presso il comando generale
della regia guardia di finanza, un «fondo di previdenza
sottufficiali e appuntati» al quale e' affidato l'incarico
di corrispondere ai sottufficiali ed agli appuntati del
corpo - all'atto della cessazione dal servizio - un premio
di previdenza indipendentemente dalla indennita' di
buonuscita che corrisponde ai marescialli l'opera di
previdenza per il personale civile e militare dello Stato.
Al «fondo previdenza sottufficiali e appuntati » e'
conferita personalita' giuridica. Esso e' sottoposto alla
vigilanza del Ministro per le finanze.
Agli effetti tributari si applicano al «fondo
previdenza sottufficiali e appuntati» le disposizioni
vigenti per l'opera di previdenza."
"Art. 33. E' istituita, presso il comando generale
della regia guardia di finanza, una «cassa ufficiali »,
alla quale spettano gli incarichi e i proventi che, per gli
ufficiali del corpo, la legge 21 dicembre 1931, n. 1710,
attribuisce al «fondo massa della regia guardia di
finanza».
Al consiglio di amministrazione del fondo massa - per
l'amministrazione di detta cassa - e' sostituito il
consiglio di amministrazione della «cassa ufficiali» di cui
al successivo art. 34.".
Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 aprile
1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di
finanza):
"Art. 1. Il Corpo della guardia di finanza dipende
direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le
finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le
violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia
finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi,
sull'osservanza delle disposizioni di interesse
politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle
frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i
quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.".
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L.
31 marzo 2000, n. 78):
"Art. 1. Natura e Dipendenza.
1. Il Corpo della Guardia di finanza e' forza di
polizia ad ordinamento militare con competenza generale in
materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari
prerogative conferite dalla legge.
2. All'atto della istituzione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo
della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge
23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro
dell'economia e delle finanze.".
Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.
189 del 1959:
"Art. 5. Il Comando generale e' costituito da reparti,
uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono
assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono
esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi
del successivo art. 7.
Per le esigenze addestrative di carattere militare e
per il collegamento con il Ministero della difesa e'
assegnato al Comando generale, dal Capo di Stato maggiore
della difesa, un generale di divisione in servizio
permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con
il Comando generale e' assegnato al Ministero della difesa
un generale di divisione in servizio permanente del Corpo
della guardia di finanza.
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono
assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del
Ministero delle finanze .
L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito
dal Comandante generale.".
Il testo della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1960, n.
274.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
della L. 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 febbraio 1999, n. 44.
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
12 settembre 1988, n. 214, S.O.
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
citata legge n. 400 del 1988:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
18 agosto 1990, n. 192.
Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
241 del 1990, come da ultimo sostituito dall'articolo 7
della legge 18 giugno 2009, n. 69:
"Art. 2. Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.".
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
Si riporta il testo degli articoli da 23 a 25 del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 23. Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. E' istituito il ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita'
di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali."
"Art. 24. Aree funzionali.
1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare
riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico; alla
valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato,
compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e
l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello
Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli
strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al
consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del
Ministero dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso
dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali,
coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i
controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le
funzioni ispettive ed i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della
normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; linee generali e coordinamento delle
attivita' concernenti il personale del Ministero; affari
generali ed attivita' di gestione del personale del
Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e
coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento
del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema
informativo del personale del Ministero; tenuta
dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento
della comunicazione istituzionale del Ministero.
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione,
programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e
gestione del personale delle singole aree sono svolte
nell'ambito delle stesse aree."
"Art. 25. Ordinamento.
1. Il Ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente
decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere
superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed
ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del
Ministro.
2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto
legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle
riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le
imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
materia di amministrazione, riscossione e contenzioso
concernenti le accise sui tabacchi lavorati.".
Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre
2000, n. 301 recante "Regolamento recante norme per il
riordino della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n.
250.
Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del
Ministro delle finanze n. 301 del 2000:
"Art. 1. Natura e compiti della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze.
1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze,
di seguito denominata Scuola, e' istituzione di alta
cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del
Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile. La
Scuola ha anche autonomia di bilancio, e' assoggettata alle
disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed e' inserita
nella tabella A allegata alla stessa legge.
2. La Scuola provvede alla formazione, alla
specializzazione ed all'aggiornamento del personale
dell'amministrazione dell'economia e delle finanze nonche',
su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che
operano nel settore della fiscalita' e dell'economia, del
personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la
gestione di attivita' formative e di divulgazione, sia
nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresi',
nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su
impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e
ricerche su temi di interesse dell'amministrazione
dell'economia e delle finanze. Puo' svolgere attivita'
formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti
italiani ed esteri, e curare la formazione e la
preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel
pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e
favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso
tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola
sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli
richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. La Scuola con la sua struttura didattica, il
personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, e'
iscritta nelle apposite banche dati del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gestite
in collaborazione con il CINECA, e continua a essere
iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle
ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, ed opera, ove compatibile, nel
rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa
puo' promuovere o partecipare ad associazioni, societa' e
consorzi, nonche' stipulare accordi di programma,
convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
Nell'ambito di consorzi o accordi con universita', italiane
ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando
al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi
di studio o altre iniziative riservate alla competenza
degli atenei.".
Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173
(Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1
della L. 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 14 luglio 2003, n. 161.
La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile), e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
69 del 2009:
"Art. 7. Certezza dei tempi di conclusione del
procedimento.
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono
inserite le seguenti: «, di imparzialita'»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono
inserite le seguenti: «dei criteri e»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il
silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo
21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere
proposto anche senza necessita' di diffida
all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza
dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il
giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza
dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale»;
c) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del
presente articolo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;
d) il comma 5 dell'articolo 20 e' sostituito dal
seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei
dirigenti; di esso si tiene conto al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa,
adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente
articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza
dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per
ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge,
gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da
ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di
avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine
indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, che prevedono termini non
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato
articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo
scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali
si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato
articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i
termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono
termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente
sostituito e introdotto dal presente articolo.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.
Il decreto ministeriale 28 gennaio 2009 (Individuazione
e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non
generale dei Dipartimenti) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1
luglio 2009, n. 150, S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.".
Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.
241 del 1990:
" Art. 4. Unita' organizzativa responsabile del
procedimento.
1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o
per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad
atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile
della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.".
Note all'art. 1:
Per il riferimento al testo dell'art. 4 della citata
legge n. 241 del 1990, vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Abrogazioni

Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali gia' attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) il decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304;
b) il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1993, n. 299;
c) il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 1° settembre 1993, n. 475;
d) il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678;
e) il decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997, n. 325.



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289
(Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad
effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2000,
n. 244, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 17. Domanda per l'iscrizione nell'albo.
1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su
apposito modulario con allegato questionario, recante
l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni
necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la
fiscalita' locale e deve essere corredata dall'attestazione
dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione
governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti
richiesti per comprovare il possesso dei prescritti
requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e l'assenza
delle cause di incompatibilita'.
2. La documentazione da produrre per l'iscrizione
nell'albo puo' essere sostituita, a norma degli articoli 2
e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle
relative dichiarazioni sostitutive.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di
cui al comma 1 e' fissato in centottanta giorni.".



 
Art. 3
Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 giugno 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 311
 
Allegato
Tabella A
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Tabella B
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Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico



Tabella D
Parte di provvedimento in formato grafico



Tabella E
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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