Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 agosto 2011
Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante l'«Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici»;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;
Visto il decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, concernente le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 del decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272;
Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del TULPS;
Rilevata la necessita' di classificare i prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, in una delle categorie previste dall'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visti i capitoli IV e VI dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del TULPS;
Visto l'allegato C al regolamento per l'esecuzione del TULPS;
Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni o aggiunte agli allegati al regolamento stesso;
Rilevata la necessita' di dover individuare specifiche disposizioni tecniche per l'impianto e la sicurezza di depositi destinati allo stoccaggio dei manufatti classificabili nella categoria V, gruppi D ed E;
Ritenuta l'urgenza, al fine di assicurare la sicurezza dei depositi dei prodotti esplodenti e degli esercizi di minuta vendita, di modificare alcune disposizioni riportate nell'allegato B al citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' di recepire i piu' recenti orientamenti della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;
Considerato che, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e' necessario impartire disposizioni transitorie sulla sicurezza dei siti di stoccaggio di esplodenti;
Acquisiti in merito i pareri del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200, espresso con nota del 10 giugno 2011, nonche' della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta dell'11 maggio 2011, come previsto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58;
Ritenuta l'esigenza di apportare delle modifiche al capitolo I dell'allegato C;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno»;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994»;
Ritenuto che occorre dare attuazione all'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58;
Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nella seduta dell'11 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto provvede all'individuazione delle corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, con quelle di cui all'art. 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonche' alla classificazione in una delle categorie dell'allegato A al citato regolamento di esecuzione del TULPS dei prodotti gia' riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
2. Il presente decreto provvede, altresi', ad aggiornare gli allegati A, B e C del regolamento di cui al comma precedente.
 
Art. 2
Equiparazione tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 58/2010 e le categorie previste dall'art. 82 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in calce all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto l'allegato 1 al presente decreto, concernente le corrispondenze tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le categorie di classificazione degli artifici pirotecnici previste dall'art. 82 del regio decreto n. 635/1940 e successive modificazioni.
 
Art. 3

Classificazione dei manufatti non classificati
tra i prodotti esplodenti

1. I manufatti gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973, sono classificati:
a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che sono destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/2010;
b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota B) del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973;
c) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
 
Art. 4
Modificazioni all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
recante «Disposizioni sui depositi di articoli pirotecnici»

1. Al capitolo IV dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modifiche:
al paragrafo 2 (Depositi di fabbrica), e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:
per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella sottoriportata;
per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5;
con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti;
la tabella di cui al paragrafo 2 e' cosi' sostituita:
Parte di provvedimento in formato grafico


al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6»;
al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) lettera h), comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifizi pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E»;
al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«q) per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche etc. viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3 del punto 2, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:
per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella soprariportata;
per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5; con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti. Qualora nello stesso deposito si dovessero immagazzinare artifizi sia del tipo ad effetto di scoppio che ad effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi si dovra' applicare per K il valore maggiore previsto per la polvere nera;
r) per quanto riguarda i depositi destinati all'immagazzinamento di manufatti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo D, ad esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio o assimilabile tipo crepitio o fischio e di quelli appartenenti al gruppo E, essi possono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 15 metri da altri edifici o strade, a condizione che siano adottati per essi i seguenti criteri per la difesa contro gli incendi e che il quantitativo della massa attiva non ecceda i 5000 kg, nel rispetto dei criteri di stivaggio indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185):
A) i depositi devono essere di tipo isolato monopiano e devono distare da altri edifici o strade almeno 15 metri e, non possono essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;
B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,5 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m);
C) deve essere assicurata la possibilita' di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco;
D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attivita', ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e, non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire, rispettivamente, requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. E' consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;
F) le porte di accesso devono essere metalliche;
G) le strutture della copertura devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R non inferiori a 120. Gli elementi strutturali secondari, che non partecipano alla stabilita' della copertura, possono non possedere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, purche' siano adottati i necessari accorgimenti, affinche' l'eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori;
H) all'interno di ogni locale, deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A 144BC;
I) i depositi aventi superficie superiore a 200 m² devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformita' alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosita' 1 della vigente norma UNI;
J) i depositi aventi superficie superiore a 1000 m² e carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m² devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto;
K) i depositi devono avere un adeguato sistema di ventilazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta, realizzata su pareti contrapposte;
L) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformita' alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni;
M) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimita' delle uscite.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attivita'.
L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:
chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenuta la segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
attivazione del sistema di controllo fumi;
N) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.»;
al paragrafo 4, il terzo comma, lettera h), e' cosi' modificato: «Qualora tale quantitativo dovesse essere superato vanno costruiti depositi distinti ciascuno della capacita' non superiore a 80 tonnellate. Se trattasi di acido picrico o di esplosivi che abbiano caratteristiche analoghe, il detto quantitativo massimo sara' ridotto a 60 tonnellate e se trattasi di esplosivi della terza categoria sara' invece ridotto a 3 tonnellate. Lo stesso provvedimento potra' essere adottato qualora si ravvisasse la necessita', determinata ad esempio dai valori delle distanze di sicurezza esterne, di dover costituire il deposito su diversi locali, sia pure destinati a contenere carichi inferiori alle 80 tonnellate. Fra i vari locali costituenti il deposito dovranno intercorrere le distanze risultanti dalla applicazione della formula del n. 4, lettera c) del cap. I. Per quanto concerne gli artifizi della IV categoria e della V categoria, gruppo C, il valore di K sara' assunto pari a quello della polvere nera (0,4) per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), mentre per gli artifizi ad effetto luminoso si assumera' il valore K=0,3.
2. Ove negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del TULPS e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. esistano le condizioni opportune relative alla disponibilita' di spazi adeguati, sara' possibile costituire, per la conservazione degli stessi artifizi e la loro successiva commercializzazione, un deposito «annesso», in cui ricoverare una limitata scorta di artifizi da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppo D ed E in quantita' complessiva non superiore a 200 kg netti. La cubatura dovra' essere pari ad 1 mc per ogni 3,5 kg netto di materiale pirotecnico che dovra' essere conservato su scaffali metallici o pallets che dovranno essere disposti internamente in modo tale da agevolare la movimentazione dei materiali.
3. Il deposito di cui al comma precedente dovra' essere realizzato secondo i criteri di seguito riportati:
A) i depositi di materiale esplodente non devono comunicare con le altre attivita', compresa quella commerciale, e non possono essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;
B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,5 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m);
C) deve essere assicurata la possibilita' di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco;
D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attivita', ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. E' consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;
F) devono essere separati da altre attivita' con parete REI 120;
G) la porta di accesso deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 120;
H) in caso di attraversamento di altri compartimenti, le canalizzazioni devono presentare caratteristiche REI/EI pari a quelle richieste per il deposito stesso;
I) all'interno di ogni locale deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A 144BC;
J) i depositi aventi superficie superiore a 200 m² devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformita' alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosita' 1 della vigente norma UNI;
K) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformita' alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni;
L) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimita' delle uscite.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attivita'.
L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:
chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenuta la segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
attivazione del sistema di controllo fumi;
M) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli articoli 1, 2 e 3 del cap. VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono cosi' sostituiti:
«Art. 1 (Generalita'). - 1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
a) polveri della I categoria;
b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
c) manufatti della IV e V categoria.
Negli esercizi di minuta vendita e' altresi' consentito, in aggiunta a quanto indicato al punto 4, del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove e' consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonche' manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantita' complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovra' rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma.
In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima.
Negli esercizi abilitati al caricamento delle cartucce il limite massimo delle capsule innescate e dei bossoli innescati e' stabilito in n. 50.000 per ciascuno, fermo restando il limite di cui al precedente capoverso per i locali in cui e' consentito l'accesso al pubblico.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite e' posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.
2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. E' vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.
I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati e venduti nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.
3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante "Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unita' di misura"), fornite al successivo art. 3, si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e V categoria e/o sulla confezione, in conformita' a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorche' costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., e' esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.
4. Negli esercizi di minuta vendita si possono detenere e vendere fino a complessivi 200 kg netti dei prodotti indicati al successivo art. 3 "Contenuto della licenza" lettere a), b), c) e d), superato tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato.
Oltre quanto indicato al comma precedente, si possono detenere e vendere prodotti esplodenti di V categoria - gruppi D ed E nei quantitativi indicati al successivo art. 3, lettera e).
5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il Prefetto acquisira' il parere della commissione tecnica provinciale.
Art. 2 (Prescrizione sui locali). - 1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e/o con ambienti che non abbiano attinenza con l'attivita' dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili nido, scuole, strutture sanitarie, comunita' religiose, alberghi, affittacamere e bed & breakfast con piu' di 25 posti letto, attivita' commerciali all'ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m², luoghi di culto, locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti e centri sportivi, locali soggetti ad affollamento superiore a 100 persone.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute ne' poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare del Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potra' prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumita' pubblica.
Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria, gruppo C inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.
Nei locali destinati al deposito di prodotti esplodenti in cui non e' ammesso il pubblico o nei locali ove avviene il caricamento delle cartucce non e' consentito l'immagazzinamento di altro materiale.
2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sara' fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria o manufatti di IV categoria; a mc 1 per ogni 3,5 kg di polvere sotto forma di cartucce in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera b) e a 1 mc ogni 3,5 kg netti di prodotti esplodenti appartenenti alla V categoria, gruppi C, D ed E, ad esclusione delle capsule innescate per cartucce e dei bossoli innescati.
Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto/i, anche se contiguo/i a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme. E' vietato l'accesso al pubblico nel predetto locale (o nei predetti locali) ove vengono custodite tali materie esplodenti.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno trattato con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilita'; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.
Nel deposito i prodotti esplodenti possono altresi' essere conservati su pallets; non e' ammessa la sovrapposizione di piu' di due pallets. All'interno del deposito deve in ogni caso essere lasciato un passaggio di 60 cm.
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.
Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria, gruppo C inertizzati e/o i loro simulacri, nonche' manufatti della V categoria, gruppi D ed E, nel rispetto di quanto previsto al presente art. 2, punto 2, secondo comma.
Negli esercizi isolati si puo' concedere licenza per vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.
Si definisce esercizio isolato un esercizio di minuta vendita di materiali esplodenti quando si riscontrano le seguenti condizioni:
a) l'esercizio e' condotto in un manufatto che non ricada nell'abitato del territorio comunale di appartenenza, secondo le classificazioni delle varie zone del P.R.G.;
b) il manufatto in cui ha sede l'esercizio e' costituito da una propria struttura nel cui ambito e pertinenze non si svolgano altre attivita' di qualsiasi genere;
nel manufatto puo' essere consentito l'alloggio del titolare e del suo stretto nucleo familiare, nonche' gli uffici necessari alla gestione dell'esercizio; potranno inoltre sussistere le infrastrutture pertinenti a tale alloggio e uffici (rimessa per auto, centrali tecnologiche, locali tecnici), in tale caso la struttura potra' anche essere articolata su due piani a condizione che gli stessi siano separati da soletta aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco di REI 120;
il manufatto dovra' rispettare, inoltre, le distanze da altre costruzioni esterne al lotto di pertinenza non soggette a vincoli di distanza, imposte dal vigente regolamento edilizio comunale, ma in ogni caso tali distanze non dovranno essere inferiori al limite minimo fissato dal Codice civile.
In un esercizio di minuta vendita "isolato" i quantitativi di materiali esplodenti, determinati in base a quanto prescritto nella parte seconda dell'art. 3, possono essere triplicati a condizione che il carico dell'esercizio non ecceda, in ogni caso, il valore massimo prescritto nella parte seconda dell'art. 1, paragrafo 4, fermo quanto prescritto alla parte seconda dell'art. 2 circa le caratteristiche dei locali.
Ove in un esercizio di minuta vendita isolato si intenda superare il carico massimo di 200 kg netti incrementandolo fino al triplo di quello ammissibile, il valore dovra' essere calcolato in funzione della distanza da elementi esterni penalizzanti, applicando la formula d=KvC. I valori di "K" applicabili vengono indicati nella tabella riportata al paragrafo 2 del cap. IV. Si precisa che se nell'esercizio sono conservati e commercializzati prodotti ai quali sono attribuiti valori di "K" diversi, nel calcolo si dovra' applicare il valore di "K" piu' elevato. I valori di "K" riportati in tabella potranno essere divisi per 2 se le mura perimetrali dell'esercizio abbiano caratteristiche R/REI 120; potranno essere ulteriormente ridotti in presenza di ostacoli naturali o artificiali. Resta fermo l'obbligo di disporre in ogni caso di cubature dei locali conformi a quanto previsto nella parte seconda dell'art. 2, comma 2.
Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi piu' in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.
3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.
I solai di copertura e di calpestio devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.
I serramenti possono essere di metallo o di legno: in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche EI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno nel caso di esplosione all'interno.
Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e V categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche EI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformita' alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 successive modificazioni ed integrazioni.
L'impianto di produzione calore deve essere realizzato in conformita' alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
All'interno dell'esercizio deve essere previsto un estintore ogni 150 mq di pavimento con un minimo di due aventi capacita' estinguente non inferiore a 34A144BC.
Art. 3 (Contenuto della licenza). - Puo' essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) ad e) come di seguito specificato:
a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria puo' essere sostituito con due chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto b).
In caso di rinuncia totale:
alle sole polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, cosi' suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2;
25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);
ai 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere:
75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);
in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potra' raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria e' considerato pari a:
n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure
n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure
n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure n. 12.000 cartucce da salve oppure 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E;
c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria puo' essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa, ogni chilogrammo della IV categoria puo' essere sostituito con due chilogrammi netti della V categoria, gruppo C.
In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria, gruppo C. Si potra' raddoppiare il quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria, gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria puo' essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, gruppo C, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per anni comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
Non e' in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria, gruppo C con manufatti della IV categoria.
I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria, gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di artifici di V categoria, gruppo C purche' in confezione "blister" realizzata con materiale autoestinguente;
e) artifizi della V categoria, gruppo "D" in quantitativo fino a 50 kg nonche' un quantitativo illimitato di V categoria, gruppo "E" con l'osservanza delle condizioni di conservazione di cui all'art. 2, punto 2, quarto e quinto comma.
In caso di rinuncia a detenere artifizi della IV categoria il quantitativo di artifizi della V categoria, gruppo D puo' essere triplicato nel rispetto di quanto previsto dal medesimo punto 2, secondo comma.
In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza puo' essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.
Nel corso di validita' della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorita' di pubblica sicurezza, puo' effettuare sostituzioni per categoria e quantita' dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.
Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S.».
 
Art. 5
Modificazioni al capitolo I dell'allegato C
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

Al capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4, al primo periodo, le parole «di deposito o di vendita» sono sostituite dalle parole «di deposito di fabbrica o di deposito di vendita»;
b) al numero 4, al secondo periodo, dopo le parole «la licenza permanente» sono inserite le parole «ha validita' di un anno e»;
c) al numero 6, primo paragrafo, le parole «delle categorie I e V gruppo A» sono sostituite dalle parole «delle categorie I, IV e V, gruppo A e gruppo C»;
d) al numero 6, secondo paragrafo, le parole: «a depositi di fabbrica o di vendita od» sono soppresse.
 
Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente decreto e dalle relative disposizioni in materia di vendita, e' consentito, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo smaltimento delle scorte dei prodotti gia' etichettati, riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, previa comunicazione alla locale Questura, da parte dei fabbricanti e degli importatori, dei quantitativi in giacenza e dei siti di stoccaggio, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data suddetta. Le scorte non smaltite entro i ventiquattro mesi debbono essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di siti adibiti a deposito di prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 1973, gia' esistenti, devono munirsi, ove previste, delle licenze di polizia, delle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi ed adeguare le strutture alle norme tecniche vigenti.
Per gli esercizi di minuta vendita gia' autorizzati, ai sensi del cap. VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovra' essere aggiornato entro i successivi dodici mesi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973.
Roma, 9 agosto 2011

Il Ministro: Maroni
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone