Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 luglio 2011, n. 145
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».
2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali.):
"Art. 16. Organismi di mediazione e registro. Elenco
dei formatori.
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di
serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire
organismi deputati, su istanza della parte interessata, a
gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui
all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono
essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro
per la trattazione degli affari che richiedono specifiche
competenze anche in materia di consumo e internazionali,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli
organismi sono disciplinati con appositi decreti del
Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla
materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo
economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
medesima data, gli organismi di composizione
extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il proprio regolamento di procedura e il codice etico,
comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento
devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti
privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo
17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
giustizia valuta l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal
Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione
per la trattazione degli affari in materia di consumo di
cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo
economico.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito,
con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la
mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di
formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e'
stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione
all'attivita' di formazione di cui al presente comma
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione
professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a
legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e
il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di
rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 60 della legge 19
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile.):
"Art.60. Delega al Governo in materia di mediazione e
di conciliazione delle controversie civili e commerciali.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di
conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
3, realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla
conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti
disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi
professionali e indipendenti, stabilmente destinati
all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della
normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il
Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di
conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati
dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad
ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo
Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel
Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con
decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilita', per i consigli degli
ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali,
organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento,
si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione
istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel
Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari
materie, la facolta' di istituire organismi di
conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui
alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione
iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di
mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie,
prevedere la facolta' del conciliatore di avvalersi di
esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti
presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai
decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma
1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le
consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennita' spettanti ai
conciliatori, da porre a carico delle parti, siano
stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il
cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della
possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di
agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al
contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti
derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere
dall'anno precedente l'introduzione della norma e
successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico
giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
chiude il processo corrisponda interamente al contenuto
dell'accordo proposto in sede di procedimento di
conciliazione, che il giudice possa escludere la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello
stesso, condannandolo altresi', e nella stessa misura, al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo
quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il
vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di
contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un
regime di incompatibilita' tale da garantire la
neutralita', l'indipendenza e l'imparzialita' del
conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia
efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.".
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 3, comma 2, e 17,
comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione
dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del
registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei
formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle
indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo
16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.), come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 3. Registro.
1. (omissis).
2. Il registro e' tenuto presso il Ministero
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di
giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della
giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con
qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato
nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero
della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del
registro per la trattazione degli affari in materia di
rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C
e parte II), sezione C, il responsabile esercita i poteri
di cui al presente decreto sentito il Ministero dello
sviluppo economico.
3. - 6. (omissis)."
"Art. 17. Elenco degli enti di formazione.
1. (omissis).
2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
esistenti presso il Dipartimento per gli affari di
giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della
giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con
qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato
nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero
della giustizia.
3. - 6. (omissis).".



 
Art. 2

Modifiche all'articolo 4 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonche' la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3 del
citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del
2010, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 4. Criteri per l'iscrizione nel registro.
1. - 2. (omissis).
3. Il responsabile verifica altresi':
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i
quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al
diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in
alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio
professionale;
b) il possesso, da parte dei mediatori, di una
specifica formazione e di uno specifico aggiornamento
almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in
base all'articolo 18, nonche' la partecipazione, da parte
dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di
tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione
svolti presso organismi iscritti;
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti
requisiti di onorabilita':
a. non avere riportato condanne definitive per delitti
non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o
temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse
dall'avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le
conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che
intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3,
comma 3, parte i), sezione B e parte II), sezione B.
4. - 6. (omissis).".



 
Art. 3
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
a) «d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo puo' rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»;
b) «e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5 del
citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del
2010, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 7. Regolamento di procedura.
1. - 4. (omissis).
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di mediazione puo' avere inizio
solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore
designato della dichiarazione di imparzialita' di cui
all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a
ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda
per la valutazione del servizio; il modello della scheda
deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa,
con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue
generalita', deve essere trasmessa per via telematica al
responsabile, con modalita' che assicurano la certezza
dell'avvenuto ricevimento;
c) la possibilita' di comune indicazione del mediatore
ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale
designazione da parte dell'organismo.
d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la
parte istante anche in mancanza di adesione della parte
chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo puo'
rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo
all'esito del verbale di mancata partecipazione della
medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal
mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo;
e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari
di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica
competenza professionale del mediatore designato, desunta
anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
6. - 8. (omissis).".



 
Art. 4
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. L'organismo iscritto e' obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b)».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 8. Obblighi degli iscritti.
1. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare
immediatamente al responsabile tutte le vicende
modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento
dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell'organismo e' tenuto a
rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale
di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del
verbale medesimo.
3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi' la
proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi
dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
4. L'organismo iscritto e' obbligato a consentire,
gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il
tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
b).".



 
Art. 5

Modifiche all'articolo 16 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;
b) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta' per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma»;
c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennita' e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»;
e) al comma 9, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento di procedura dell'organismo puo' prevedere che le indennita' debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;
f) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: «14. Gli importi minimi delle indennita' per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.».



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 16. Criteri di determinazione dell' indennita'.
1. - 3. (omissis).
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per
ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma
della medesima tabella A:
a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un
quinto tenuto conto della particolare importanza,
complessita' o difficolta' dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un
quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di
formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i
primi sei scaglioni, e della meta' per i restanti, salva la
riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e
non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal
presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla
lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo
scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri
scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c)
del presente comma quando nessuna delle controparti di
quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al
procedimento;
5. - 7. (omissis).
8. Qualora il valore risulti indeterminato,
indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le
parti sulla stima, l'organismo decide il valore di
riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica
alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di
mediazione il valore risulta diverso, l'importo
dell'indennita' e' dovuto secondo il corrispondente
scaglione di riferimento;
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima
dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non
inferiore alla meta'. Il regolamento di procedura
dell'organismo puo' prevedere che le indennita' debbano
essere corrisposte per intero prima del rilascio del
verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo,
l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di
svolgere la mediazione;
10. - 13. (omissis).
14. Gli importi minimi delle indennita' per ciascun
scaglione di riferimento, come determinati a norma della
tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.".



 
Art. 6

Modifiche all'articolo 20 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;
b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;
c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;
d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del2010, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 20. Disciplina transitoria.
1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli
organismi gia' iscritti nel registro previsto dal decreto
del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo
quanto previsto dal comma 2, il responsabile, dopo aver
provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,
verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti
previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le
eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se
l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale
ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta;
2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera
presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti anche formativi in esso
previsti per l'esercizio della mediazione o, in
alternativa, attestare di aver svolto almeno venti
procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione
volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui
almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli
stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui
al periodo precedente, possono continuare a esercitare
l'attivita' di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei
requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata
comunicazione al responsabile.
3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli
enti abilitati a tenere i corsi di formazione, gia'
accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo
quanto previsto dal comma 4, il responsabile, dopo aver
provveduto all'iscrizione di cui al periodo
precedente,verifica il possesso in capo a tali enti dei
requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi
le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente
ottempera alle richieste del responsabile entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si
intende confermata; in difetto di tale ottemperanza,
l'iscrizione si intende decaduta.
4. I formatori abilitati a prestare la loro attivita'
presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i requisiti di aggiornamento indicati
nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza
dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono
continuare a esercitare l'attivita' di formazione.
Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3
danno immediata comunicazione al responsabile.



 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 luglio 2011

Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico: Romani
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 297
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone