IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Lecce
Visto il ricorso presentato dalla organizzazione sindacale CISAL davanti al TAR di Lecce n. R.G. 444/2011 avverso il decreto n. 2/2011 contro questa direzione provinciale del lavoro e contro l'Unione generale lavoratori; Vista l'ordinanza del TAR n. 382/11 con la quale si dispone la sospensione dell'attivita' della commissione di conciliazione; Ritenuto di dover procedere ad una nuova istruttoria nei confronti di tutte le organizzazioni interessate; Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dall'art. 31, comma 3 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, con il quale viene reso facoltativo il tentativo di conciliazione dinanzi alla commissione costituita presso questo ufficio; Considerato che il citato articolo individua i soggetti che dovranno comporre la nuova commissione di conciliazione, prevedendo che la stessa debba essere presieduta dal direttore, da un suo delegato, o da un magistrato collocato a riposo e formata da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro ed altrettanti rappresentanti dei lavoratori designati rispettivamente dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale; Letta la nota del superiore Ministero del 25 novembre 2010, n. 3428 che, ai fini di una obiettiva valutazione del grado di rappresentativita' territoriale delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, fa espresso rinvio ai criteri forniti con la propria precedente circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995; Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentativita': 1) consistenza numerica del sindacato; 2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale; 3) attivita' di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva; Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentativita', anche sulla base della effettiva operativita' delle associazioni e delle organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo hanno riguardato i seguenti elementi di raffronto: a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e confrontati con quelli ufficiali prodotti dalla sede provinciale dell'INPS di Lecce; b) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale; c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; d) partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla commissione di conciliazione istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Lecce, nonche' alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la direzione provinciale del lavoro; Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attivita' di conciliazione delle controversie di lavoro, alla stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale e ai verbali di accordo in sede sindacale; Tenuto conto dei dati forniti dall'INPS relativi ai pensionati facenti parte delle singole organizzazioni sindacali e attribuita particolare rilevanza alle deleghe associative per le organizzazioni dei lavoratori autonomi e datoriali fornite dal medesimo ente; Visti i riscontri pervenuti dalle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali interessate; Considerato che il criterio della maggiore rappresentativita' agli specifici fini comporta una valutazione dei dati numerici acquisiti in funzione dei criteri innanzi evidenziati; Tenuto conto che il criterio della maggiore rappresentativita' deve essere integrato con quello «pluralistico» con conseguente necessita' di attribuzione dell'ultima designazione a favore dell'associazione che, benche' minoritaria sotto il profilo quantitativo, deve essere preferita in base alla specialita', qualita' e rilevanza degli interessi collettivi espressi (Cons. Stato sez. VI del 7 marzo 2007, n. 1067); Considerato che in forza del principio di cui al punto che precede, atteso che gli interessi collettivi del settore agricolo sono gia' rappresentati dalla Coldiretti, si ritiene necessario dover attribuire l'ultima designazione all'associazione Confartigianato che, pur essendo quantitativamente minoritaria rispetto alla Confederazione italiana agricoltori (CIA), e' espressione degli interessi collettivi espressi dal settore artigianato e piccola e media impresa che, diversamente risulterebbero non rappresentati; Viste le designazioni effettuate dalle citate associazioni interessate: associazioni dei lavoratori: CISL; CGIL; UIL; CISAL; associazioni datori di lavoro: Confindustria; Confcommercio; Coldiretti; Confartigianato;
Decreta:
Di istituire presso la direzione provinciale del lavoro di Lecce la commissione di conciliazione prevista dall'art. 410 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dall'art. 31, comma 3, legge n. 183/2010, composta come segue: associazioni lavoratori: sig. Francesco Durante (componente effettivo CISL); sig. Andrea Mazza (componente supplente CISL); sig. Luca Toma (componente effettivo CGIL); sig. Antonio Gagliardi (componente supplente CGIL); sig. Salvatore Florio (componente effettivo UIL); sig. Antonio Perrone (componente supplente UIL); sig. Paolo Rizzini (componente effettivo CISAL); sig. Giuseppe De Bellis (componente supplente CISAL); associazioni datori di lavoro: dott. Angelo Costantini (componente effettivo Confindustria); dott.ssa Flavia Trifance (componente supplente Confindustria); dott. Enio Paladini (componente effettivo Confcommercio); dott. Federico Pastore (componente supplente Confcommercio); sig. Paolo Vantaggiato (componente effettivo Coldiretti); sig. Antonio Imbriani (componente supplente Coldiretti); sig.ra Maria Rosa Resta (componente effettivo Confartigianato); sig. Amedeo Giuri (componente supplente Confartigianato). Il presente provvedimento revoca e sostituisce il precedente decreto n. 2 del 3 febbraio 2011 con un completo riesame dei dati istruttori, in ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza di sospensione n. 382/2011 del TAR di Lecce con particolare riguardo alle posizioni di CISAL e di UGL. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Avverso lo stesso potra' essere proposto ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale della Puglia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lecce, 28 luglio 2011
Il direttore provinciale: Villanova |