Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 luglio 2011
Riconoscimento, alla prof.ssa Eva Zsuzsanna Bencze, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Eva Zsuzsanna Bencze;
Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor" ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
Visti il titolo di laurea in «Chimica» conseguita il 19 giugno 2007 presso l'Universita' «CA' Foscari» di Venezia e il titolo di «Ingegnere Chimico» e «Dottore (Ph. D) in Scienze ambientali, conseguiti in data 9 novembre 2000 presso l'Universita' Statale di Veszprem (Ungheria)»;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, e' esentata dalla presentazione della documentazione «CELI 5 Doc», relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto e' in possesso di laurea conseguita in Italia;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonche' all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Visto il decreto direttoriale, prot. n. 4112 del 24 aprile 2009, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
Vista la nota 23 giugno 2011 - prot. n. 9356, con la quale la direzione generale del personale della Scuola - Uff. III dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto - ha comunicato l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessata solo per la classe 59/A;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale:
«Diplomă de Inginer in profilul Chimie - specializarea: tecnologia Substanţeor Anorganicę» serie J Nr. 23054 rilasciato dall'Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania) in data 19 giugno 1993, con «esami complementari di pedagogia», certificati dalla stessa Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania), posseduto dalla cittadina comunitaria (italiana, rumena e ungherese) Eva Zsuzsanna Bencze, nata a Singeorgiul del Padure (Romania) il 7 aprile 1970, come integrato dalla misura compensative del decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:
59/A - Matematica, scienze nella scuola secondaria di I grado.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2011

Il direttore generale: Palumbo
 
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