Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 1 agosto 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Xibrraku Dije, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007; Vista l'istanza con la quale la Sig.ra XIBRRAKU Dije, coniugata MYZYRI, nata a Qyrkan, Elbasan(Albania) il 20 aprile 1987, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermier i pergjithshem", conseguito in Albania nell'anno 2008 ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione esibita dalla richiedente; Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si e' gia' provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2010; Visto il decreto 24465-P in data 19 maggio 2010 con il quale si dispone che il riconoscimento del titolo della richiedente e' subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale; Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 28 luglio 2011, a seguito della quale la Sig.ra XIBRRAKU Dije e' risultato idonea; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
Decreta:
Art. 1
1. Il titolo di "Infermier i pergjithshem" conseguito nell'anno 2008 presso l'Universita' "Aleksander Xhuvani" di Elbasan (Albania) dalla Sig.ra XIBRRAKU Dije, nata a Qyrkan, Elbasan(Albania) il 20 aprile 1987, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere. |
| Art. 2
1. La Sig.ra XIBRRAKU Dije e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2011
Il direttore generale: Leonardi |
|
|
|