Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2011
Integrazione al decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella G.U.R.I. n. 96 del 26 aprile 2010;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 del 9 maggio 2011;
Visto l'allegato 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011, riportante, per ciascuna tipologia di contrassegno di Stato, il relativo formato;
Considerate le istanze avanzate, successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 19 aprile 2011, da parte di taluni Consorzi di tutela volte ad ottenere la possibilita' di ridurre la dimensione della larghezza dei contrassegni di Stato al fine di consentire l'adeguamento degli stessi alle macchine etichettatrici attualmente in uso, nonche' di adattare la larghezza dei contrassegni all'ampia gamma dei recipienti utilizzati;
Ritenuto opportuno accogliere le richieste avanzate;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011;

Decreta:

Articolo unico

1. E' consentito ai soggetti imbottigliatori dei vini DOCG e DOC ridurre la dimensione della larghezza dei contrassegni di Stato cosi' come prevista all'allegato 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011.
2. L'operazione di cui al comma precedente deve garantire, in ogni caso, l'integrita' e la visibilita' delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2011

Il Ministro: Romano
 
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