IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2010, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi»; Vista la richiesta dell'Istituto marchigiano tutela vini intesa a ottenere la rettifica degli articoli 3 e 5 del citato disciplinare, al fine di differenziare per il vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione, rispetto a quella di vinificazione delle stesse, comprensiva della deroga, di cui all'art. 5 dello stesso disciplinare; Visto il parere espresso in merito dalla regione Marche; Visto il parere favorevole espresso sulla citata richiesta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 20 luglio 2011; Ritenuto, in accoglimento della predetta richiesta, di dover apportare la conseguente rettifica agli articoli 3 e 5 del disciplinare di produzione sopra richiamato;
Decreta:
Articolo unico
A titolo di rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», da ultimo modificato con il decreto 18 febbraio 2010 richiamato in premessa: l'art. 3, primo comma, e' sostituito dal seguente testo: «La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi ricade nelle province di Ancona e Macerata.»; l'art. 3, penultimo comma, e' sostituito dal seguente testo: «L'uso della menzione "Classico" e' riservata al vino ottenuto dalle uve raccolte nella zona originaria piu' antica.». l'art. 5, terzo comma, e' sostituito dal seguente testo: «E' altresi' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi anche con la specificazione classico, dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra, per produrre vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi anche con la specificazione classico, purche' le predette operazioni siano state effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2011
Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno |