Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2011 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanita' penitenziaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008; Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 28 ottobre 2010; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge Costituzionale n. 3 del 1948; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 56 della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalita', i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanita' penitenziaria.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948, ha approvato lo Statuto speciale per la Sardegna. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: «283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c): a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria; b) le modalita' e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unita' di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale; c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute; d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprieta' del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attivita' sanitarie; e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanita' penitenziaria.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (reca «modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948, e' il seguente: «Art. 56 - Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonche' le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo». - Il testo del comma 283 dell'art. 2 della citata legge, n. 244 del 2007, e' riportata nelle note alle premesse.
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| Art. 2
Trasferimento delle funzioni sanitarie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' per il collocamento, disposto dall'autorita' giudiziaria, nelle comunita' terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 4, comma 5 del presente decreto. 2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stai di tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255. Il testo dei commi 6 e 6-bis dell'art. 96 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e' il seguente: «6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.». «6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunita' terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale. ». - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182. Il testo dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo e' il seguente: «Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della liberta' personale). - 1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di eta'. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di eta'.».
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| Art. 3
Modalita' ed esercizio delle funzioni e organizzazione
1. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalita' organizzative, gli obiettivi e gli interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonche' dei minori sottoposti a provvedimento penale, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria). 2. La Regione, inoltre, nell'ottica del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e delle Case di Cura e di Custodia disciplina con le modalita' indicate al comma 1, gli interventi da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Note all'art. 3: - Si riportano gli allegati A e C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008: «Allegato A: Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale. Premessa. - Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria», all'art. 1 stabilisce che: i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di liberta', hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. L' art. 2 definisce il quadro di riferimento per le azioni da porre in essere, stabilendo che: 1. Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende sanitarie e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabilmente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. 2. L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati e' organizzata secondo principi di globalita' dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarieta' dei servizi e delle prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuita' terapeutica. 3. Alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda sanitaria. L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti. In particolare, il servizio sanitario nazionale assicura ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimenti penali: azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilita' individuale e collettiva in materia di salute; informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso nell'istituto penale, durante il periodo di esecuzione della pena e all'atto della immissione in liberta'; interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale; l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternita'; l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'», all'art. 1 stabilisce che: 1.Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della liberta' consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali. 2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati e' diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonche' delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale. Per realizzare quanto previsto, occorre definire principi di riferimento, individuare obiettivi di salute, delineare le azioni programmatiche necessarie e gli interventi prioritari, programmare adeguati modelli organizzativi, prevedere modalita' di verifica dei risultati. Nel presente documento, laddove non altrimenti specificato, con la dizione Istituti di Pena si intendono comprese tutte le seguenti strutture: Istituti di Pena per Adulti, Istituti di pena per Minorenni, Centri di Prima Accoglienza, Comunita' ministeriali terapeutiche ed educative che ospitano minorenni sottoposti a provvedimenti penali, denominate, per semplificare, con il solo termine «comunita'». Principi di riferimento. Riconoscimento della piena parita' di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi ed degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale; Necessita' di una piena e leale collaborazione interistituzionale tra Servizio Sanitario Nazionale, Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nonche' la esigenza di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, degli istituti di pena per minori, dei Centri di Prima Accoglienza, delle Comunita' e dei Centri clinici. Gli interventi a tutela della salute sono strettamente complementari con gli interventi mirati al recupero sociale del reo, attraverso azioni e programmi condotti con il concorso di tutte le istituzioni interessate, delle cooperative sociali e delle associazioni di volontariato; l'efficacia di tali interventi integrati e' favorita dalla partecipazione diretta dei detenuti alle attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione, e ai percorsi di preparazione all'uscita. Gli Istituti penitenziari, gli istituti di pena per minori e i centri di Prima Accoglienza, le Comunita' e i Centri clinici devono garantire, compatibilimente con le misure di sicurezza, condizioni ambientali e di vita rispondenti ai criteri di rispetto della dignita' della persona: evitare il sovraffollamento, rispettare i valori religiosi e culturali, ecc. La continuita' terapeutica costituisce principio fondante per l'efficacia degli interventi di cura e deve essere garantita dal momento dell'ingresso in carcere e/o in una struttura minorile, durante gli eventuali spostamenti dei detenuti tra diversi istituti penitenziari e strutture minorili, e dopo la scarcerazione e immissione in liberta'. Obiettivi di salute e Livelli essenziali di assistenza. In accordo con il Piano sanitario nazionale sono, di seguito, indicati i principali obiettivi di salute che devono essere perseguiti, tenuto conto della specificita' della condizione di reclusione e di privazione della liberta', attraverso l'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni che, a vario titolo, concorrono alla tutela della salute della popolazione ristretta negli istituti di pena: promozione della salute, anche all'interno dei programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria, mirata all'assunzione di responsabilita' attiva nei confronti della propria salute; promozione della salubrita' degli ambienti e di condizioni di vita salutari, pur in considerazione delle esigenze detentive e limitative della liberta'; prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con progetti specifici per patologie e target differenziati di popolazione, in rapporto all'eta', al genere e alle caratteristiche socio culturali, con riferimento anche alla popolazione degli immigrati; promozione dello sviluppo psicofisico dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimento penale; riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l' individuazione dei fattori di rischio. Per perseguire gli obiettivi di salute sopra elencati, occorre: 1. definire modalita' organizzative e di funzionamento del servizio sanitario presso ciascun istituto di pena, prevedendo modelli differenziati in rapporto alla tipologia dell'istituto, ma integrati nella rete dei servizi sanitari regionali per garantire continuita' assistenziale anche in termini di equita' e qualita'; 2. disporre di conoscenze epidemiologiche sistematiche sulle patologie prevalenti; 3. conoscere le condizioni e i fattori di rischio specifici che sono causa o concausa delle manifestazioni patologiche; 4. attivare un sistema informativo alimentato da cartelle cliniche informatizzate. 5. porre attenzione specifica alle patologie che comportano interventi a lungo termine di presa in carico della persona, con caratteristiche di elevata intensita' e/o complessita' assistenziale (ad es. tossicodipendenza e patologie correlate, HIV, malattie mentali), con il concorso di piu' figure professionali, sanitarie e sociali (in caso di pene alternative o di scarcerazione e di misure proprie del settore minorile); 6. attivare sistemi di valutazione della qualita', riferita soprattutto all'appropriatezza degli interventi (corretto uso di farmaci, approcci diagnostico terapeutici e riabilitativi basati su prove di efficacia); 7. attivare programmi di formazione continua, con particolare riferimento all'analisi del contesto ambientale e alle specifiche variabili che influenzano lo stato di salute fisico e mentale, sia dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, che del personale della polizia penitenziaria e socio-educativo; 8. attivare modalita' di coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri della Giustizia minorile, che garantiscano la concertazione e la verifica dei programmi di intervento, con particolare attenzione alle sinergie necessarie tra l'Area Sanitaria (di competenza del SSN) e le Aree del Trattamento e della Sicurezza (di competenza delle Amministrazioni Penitenziarie). Le azioni programmatiche e gli interventi prioritari. Organizzare le conoscenze epidemiologiche. Le Regioni attivano una rilevazione sistematica sullo stato di salute in tutti gli istituti di pena del territorio regionale di riferimento e forniscono dati sulla prevalenza e l'incidenza degli stati patologici, descrivendo, altresi', condizioni e fattori di rischio che ne favoriscono l'insorgenza o ne ostacolano la cura. Onde disporre di una elaborazione nazionale dei dati rilevati dalle Regioni, viene istituito il Sistema Informativo Nazionale sulla salute dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute. Le funzioni principali del sistema informativo nazionale possono sintetizzarsi nelle seguenti: monitoraggio dell'attivita' dei servizi sanitari, analisi del volume di prestazioni e dei pattern di trattamento e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza; supporto alle attivita' gestionali dei servizi sanitari, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale; supporto alla ricerca e al Miglioramento Continuo di Qualita'. Promozione della salute. Anche sulla base delle conoscenze epidemiologiche e delle condizioni di rischio, occorre attivare interventi «educativi» e di responsabilizzazione dei detenuti, degli internati e dei minori sottoposti a procedimento penale nei confronti della propria salute, mirati a contrastare: la sedentarieta'; l'alimentazione scorretta; l'uso inadeguato di alcol; l'abitudine al fumo. L'efficacia di tali interventi e' fortemente influenzata dal coinvolgimento diretto e dalla responsabilizzazione dei detenuti, tramite l'attivazione di gruppi di discussione e gruppi di auto mutuo aiuto. Garantire la salubrita' degli ambienti di vita e l'igiene degli alimenti. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie, attraverso visite ispettive periodiche, procedono, per ciascuno Istituto penale di competenza territoriale, ad una verifica, tramite sistemi standardizzati di rilevazione, dei: requisiti igienico sanitari di tutti gli ambienti, ivi compresi gli alloggi della Polizia penitenziaria; stato delle strutture edilizie, in rapporto alle tipologie edilizie ed agli standard abitativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 (Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario) e dalle normative regionali vigenti in materia di strutture residenziali per adolescenti; requisiti di igienicita' degli alimenti. E' responsabile dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile provvedere, con appropriata programmazione, al mantenimento degli standard igienico sanitari previsti dalla normativa vigente. Organizzare gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale. Le Aziende sanitarie nel cui ambito territoriale sono ubicati uno o piu' Istituti di pena: assicurano il soddisfacimento dei bisogni di salute e della domanda di cura dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, privilegiando prioritariamente interventi mirati a prevenire l'insorgenza o il peggioramento degli stati patologici, con particolare riferimento a quelli maggiormente diffusi nelle comunita' cosiddette confinate (quali ad es. i disturbi dell'alimentazione e le malattie infettive); organizzano percorsi terapeutici che garantiscano la tempestivita' degli interventi, la continuita' assistenziale, l'appropriatezza e la qualita' delle prestazioni, la verifica dei risultati, anche attraverso apposite linee guida. Particolare attenzione programmatica va rivolta agli interventi nelle seguenti aree: 1. la medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi; 2. le prestazioni specialistiche; 3. le risposte alle urgenze; 4. le patologie infettive; 5. prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche; 6. prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale; 7. la tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a misure penali e della loro prole; 8. la tutela della salute delle persone immigrate. La medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi I presidi sanitari, presenti in ogni istituto penale, garantiscono l'erogazione delle prestazioni sanitarie di medicina generale individuate dai Livelli essenziali di assistenza (LEA), assicurando l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche necessarie, compresi i farmaci di fascia C, in presenza di specifica indicazione terapeutica; in particolare, attuano i seguenti interventi: valutazione medica e psicologica di tutti i nuovi ingressi, da effettuarsi, se del caso, in piu' momenti temporali e per congrui periodi di osservazione; i dati rilevati sono raccolti nella cartella clinica; tale valutazione e' fatta dal medico di medicina generale del presidio, in collaborazione con lo psicologo e con il supporto degli accertamenti specialistici del caso; adozione di procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della liberta', ed esecuzione degli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo; messa a punto di risposte appropriate per i quadri clinici riscontrati, con valutazione periodica in ordine all'efficacia degli interventi, sempre in collaborazione con gli specialisti coinvolti; visite a richiesta dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, il piu' tempestivamente possibile, compatibilmente con le misure di sicurezza dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile; attuazione di programmi di diagnosi precoce delle principali malattie a carattere cronico degenerativo, sui quali deve essere promosso il coinvolgimento della Direzione degli Istituti Penali e dei servizi della Giustizia minorile, nonche' la partecipazione dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale; accertamento della situazione vaccinale, specie riguardo ai soggetti immigrati, con riferimento al quadro delle vaccinazioni obbligatorie nel nostro Paese, ed esecuzione, se del caso, delle vaccinazioni, ritenute necessarie; promozione e sviluppo della cultura della prevenzione sanitaria, anche in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie; raccolta di tutte le informazioni sanitarie relative a ciascun soggetto, onde assicurare una appropriata presa in carico in altri istituti o al ritorno in liberta'; adesione a programmi finalizzati a garantire l'appropriatezza delle prestazioni. I presidi devono, inoltre, garantire le prestazioni di certificazione in uso nel Servizio sanitario nazionale e le certificazioni specifiche in ambito penitenziario. Le patologie infettive. Le succitate prestazioni devono essere garantite nei presidi penitenziari ed anche in tutte le strutture del circuito della Giustizia minorile. Le prestazioni specialistiche. L'Azienda sanitaria garantisce le prestazioni specialistiche su richiesta del medico responsabile o di altro specialista, da erogarsi all'interno dell'istituto di pena ovvero, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, presso gli ambulatori territoriali o ospedalieri. Gli obiettivi di riferimento sono: uniformare in tutti gli Istituti di pena gli standard di assistenza specialistica; garantire interventi tempestivi, in rapporto alle esigenze di salute; integrare le singole e specifiche competenze nell'ambito di una visione globale del paziente detenuto; attuare, attraverso azioni concertate tra i presidi sanitari degli istituti di pena e i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie, specifici programmi mirati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento degli stati patologici responsabili di un maggior rischio di disabilita'. Le risposte alle urgenze. La popolazione detenuta e quella minorenne sottoposta a provvedimento penale, per l'eterogeneita' e per l'alta prevalenza di stati morbosi, nonche' per la peculiarita' del contesto che non consente l'accesso spontaneo alle strutture di soccorso, necessita che gli interventi urgenti vengano assicurati sia all'interno (qualora l'istituto sia dotato di un centro clinico attrezzato, o qualora erogabili dal medico di guardia), sia nelle strutture ospedaliere di riferimento territoriale. Sulla base di tale considerazione e' necessario: garantire la possibilita' di un pronto intervento nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza; predisporre adeguate attrezzature e modalita' di intervento tali da consentire, laddove possibile, la gestione delle urgenze senza dover ricorrere a luoghi esterni di cura. Le patologie infettive. L'analisi delle patologie infettive piu' frequentemente segnalate negli istituti di pena indica che la prevalenza massima di infezioni e' determinata dalle epatopatie C - correlate e dall'infezione HIV, entrambe in diversi stadi di evoluzione. Inoltre, altri stati morbosi segnalati di frequente in carcere sono la scabbia, le dermatofitosi, la pediculosi e la tubercolosi. Alcune patologie (HIV, epatopatie, ecc.) sono prevalentemente acquisite prima dell'ingresso nell'istituto penale, anche se casi di trasmissione possono verificarsi durante la reclusione attraverso rapporti sessuali, procedure di tatuaggio, scambio di siringhe e oggetti taglienti ecc. Altre patologie (scabbia, pediculosi, ecc.) sono prevalentemente acquisite per trasmissione persona-persona a seguito dell'ingresso di un soggetto infestato. Per tali scopi, le principali azioni da promuovere, sono: attuare una efficace informazione per i detenuti, per i minorenni sottoposti a provvedimenti penali e per il personale (con particolare riferimento agli addetti alla preparazione e distribuzione dei cibi) sulle infezioni/malattie infettive, ai fine di ridurre comportamenti a rischio, anche attraverso l'adozione di modelli di intervento psico-sociale e comportamentale; effettuare la valutazione anamnestico clinica dei detenuti adulti e di minorenni sottoposti a misura limitativa della liberta', all'ingresso e prima dell'immissione nelle sezioni di pena, associata all'offerta di esami diagnostici per le principali patologie infettive; sviluppare protocolli per l'inquadramento e la gestione delle infezioni/malattie infettive clinicamente evidenti, con una dettagliata guida delle misure di barriera e delle procedure di isolamento; sperimentare programmi di immunizzazione primaria (ad esempio epatite A e epatite B) e di terapie preventive per soggetti gia' infetti (ad esempio per la tubercolosi), anche attraverso una valutazione costo-efficacia. Prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche. I tossicodipendenti e gli assuntori di sostanze stupefacenti, secondo i dati del Ministero della Giustizia, costituiscono circa il 30% dei detenuti adulti presenti nelle carceri italiane. Per quanto riguarda i minorenni detenuti, il dato fornito e' pari a circa il 15%. Dati osservazionali provenienti dai Servizi specialistici per le tossicodipendenze (Ser.T.) testimoniano come queste percentuali siano livellate su valori significativamente piu' elevati. Pertanto questa problematica potrebbe coinvolgere fino al 60-70% della popolazione detenuta, sebbene ancora non esistano dati clinico-specialistici certificati. Inoltre, non e' da dimenticare come l'alcol (vino) distribuito nelle carceri per adulti, in quanto alimento non proibito, ma solo a distribuzione controllata, possa rappresentare un serio problema che si innesta sul terreno delle dipendenze e/o come problema a se stante. Inoltre, accanto a questo quadro e' necessario considerare anche tutte le forme di «patologie da dipendenza senza sostanza» quali il doping, il gambling, ecc. L'assistenza ai soggetti tossicodipendenti e' garantita dal Ser.T. dell'Azienda Sanitaria, competente per territorio, che stabilisce rapporti di interazione clinica, sia all'interno dell'istituto penale che nel territorio, con la rete dei servizi sanitari e sociali che sono coinvolti nel trattamento e nel recupero dei tossicodipendenti. La presa in carico del tossicodipendente prevede l'attuazione delle misure preventive, diagnostiche e terapeutiche che riguardano sia l'aspetto clinico che quello della sfera psicologica. I programmi di intervento devono garantire la salute complessiva del paziente all'interno delle strutture carcerarie; cio' comporta la ridefinizione del modello assistenziale, in un'ottica di presa in carico della persona nella sua globalita', che concili le strategie piu' tipicamente terapeutiche con quelle preventive, ivi compresa la riduzione del danno e la gestione clinica delle patologie associate o secondarie, in stretta connessione con gli Enti Ausiliari. Per tali scopi, e' necessario prevedere: la formulazione di percorsi capaci di una corretta individuazione dei bisogni di salute, in particolare tramite la raccolta di dati attendibili sulle reali dimensioni della popolazione alcol-tossicodipendente detenuta e di quella minorile sottoposta a provvedimento penale, ottenuti con metodologie scientificamente accreditate, sul «turnover» della popolazione alcol-tossicodipendente detenuta, sull'incidenza delle patologie correlate all'uso di sostanze (patologie psichiatriche, malattie infettive), sullo stato dei presidi per l'assistenza ai soggetti alcol-tossicodipendenti presenti negli istituti di pena, compreso il personale ivi operante; la sistematica segnalazione al Ser.T., da parte dei sanitari addetti alle visite dei nuovi giunti, dei possibili nuovi utenti o soggetti con diagnosi anche solo sospetta; l'immediata presa in carico dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale, da parte del Ser.T. e' la garanzia della necessaria continuita' assistenziale; l' implementazione di specifiche attivita' di prevenzione, informazione ed educazione mirate alla riduzione del rischio di patologie correlate all'uso di droghe; la richiesta ed effettuazione di indagini chimico-cliniche ritenute necessarie; la effettuazione di ogni eventuale intervento specialistico necessario per l'approfondimento diagnostico e terapeutico; la predisposizione o la prosecuzione di programmi terapeutici personalizzati, sulla base di una accurata diagnosi multidisciplinare dei-bisogni del soggetto; la definizione di specifici protocolli operativi per istituti e sezioni a custodia attenuata quali strutture sanitarie complesse sede di progettazione regionale terapeutica di riabilitazione; la definizione di procedure per l'invio dei soggetti, qualora indicato e compatibilmente con le caratteristiche dei singoli, a sezioni od istituti «a custodia attenuata», idonei per settings terapeutici piu' efficaci, con la previsione di precisi meccanismi per facilitare l'accesso ai colloqui e/o visite del detenuto da parte degli operatori; la definizione di protocolli operativi per la gestione degli interventi predisposti nell'ambito delle misure alternative, sia che riguardino l'affidamento ad un servizio di cura, ivi comprese le Comunita' Terapeutiche, sia nel caso degli arresti domiciliati; analoghi protocolli vanno previsti per il trattamento dei minori sottoposti a provvedimenti penali presso le comunita' terapeutiche, nei tempi previsti dal provvedimento di esecuzione; la realizzazione di iniziative permanenti di formazione che coinvolgano congiuntamente sia gli operatori delle Aziende sanitarie, che quelli della Giustizia. Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale. Secondo uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' che riporta varie ricerche internazionali, circa la meta' dei soggetti detenuti e' affetta da un qualche disturbo di personalita', mentre un decimo soffre di serie patologie mentali, quali psicosi e depressione grave. Quasi tutti i detenuti e i minori entrati nel circuito penale presentano episodi di umore depresso. Ed e', altresi', noto un tasso di suicidi e di tentativi di suicidio fra i detenuti piu' elevato rispetto alla popolazione generale. Si consideri, infine, la consistente prevalenza di comorbilita' per disturbi psichici nei detenuti tossicodipendenti. In assenza di dati epidemiologici sistematici, la prevalenza di disturbi mentali negli istituti di pena italiani e' stimata intorno al 16%. Nella maggior parte dei casi il disturbo mentale sopravviene nel corso della misura detentiva. Un numero limitato di soggetti gia' affetti da malattia mentale, autori di reato, entrano nel circuito penitenziario in quanto prosciolti ed internati negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), in misura di sicurezza detentiva. Un tale quadro giustifica pienamente un programma sistematico di interventi che affronti con risposte adeguate la complessita' del fenomeno, mettendo in atto le seguenti azioni. Attivare un sistema di sorveglianza epidemiologica, attraverso l'osservazione dei nuovi giunti e la valutazione periodica delle condizioni di rischio. Attivare interventi di individuazione precoce dei disturbi mentali, con particolare attenzione ai soggetti minorenni. Curare la formazione e l'aggiornamento degli operatori coinvolti, ivi compreso il personale penitenziario, secondo moduli che tengano conto delle specificita' del contesto in cui si opera. Garantire ai soggetti malati tutte le possibilita' di cura e riabilitazione fornite dai servizi del territorio, attraverso la presa in carico con progetti individualizzati, sia all'interno dell'istituto di pena che all'esterno, nel caso di pazienti che fruiscono di misure trattamentali all'esterno ovvero in esecuzione penale esterna. Il Servizio di salute mentale, responsabile degli interventi all'interno di un dato istituto di pena, stabilisce ogni opportuno contatto col Servizio del territorio di residenza delle persone con patologia mentale, ai fini della continuita' della presa in carico al ritorno in liberta'. Garantire presso ogni istituto penale per i minori, centro di prima accoglienza e comunita', in presenza di soggetti con disturbi mentali, appropriati interventi psichiatrici, psicologici, psicoterapeutici. Favorire fra i detenuti e i minorenni sottoposti a provvedimento penale, la nascita e lo sviluppo di gruppi di auto sostegno. Attivare specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi di suicidio. Favorire e implementare la cooperazione tra area sanitaria e area trattamentale, in modo che gli obiettivi trattamentali propri dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione minorile si possano coniugare con quelli della tutela e della promozione della salute mentale, attraverso gli interventi piu' adeguati, sia a tutela della salute della persona, sia a tutela della sicurezza sociale. Tale prassi deve essere attuata gia' al primo ingresso, tramite il servizio nuovi giunti, e perseguita in tutto il periodo di permanenza nell'istituto di pena. Per tale scopo vanno definiti protocolli e modalita' di collaborazione tra gli operatori dei servizi di salute mentale e gli operatori del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile. In particolare, tale prassi deve essere fortemente incentivata negli istituti di pena per minori, nei centri di prima accoglienza e nelle comunita', anche al fine di fornire all'Autorita' Giudiziaria, attraverso la valutazione della personalita' del minorenne (ex art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988), tutti gli elementi necessari ad adottare la misura penale piu' idonea al trattamento e al recupero del minore autore di reato, individuando le comunita' terapeutiche idonee al collocamento dei minori in misura cautelare e non cautelare. La tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a provvedimenti penali e la loro prole. Pur costituendo una netta minoranza rispetto alla popolazione maschile, alle detenute si riconoscono specifiche e particolari esigenze legate ad una situazione sanitaria preoccupante, sia come area di provenienza (il disagio sociale si accompagna spesso ad un disagio psichico, tossicodipendenza e elevata prevalenza di malattie virali croniche), sia come peggioramento dovuto alla detenzione. Anche per quanto riguarda l'Amministrazione della Giustizia Minorile, pure essendo prevalente la componente dell'utenza maschile, le minorenni sottoposte a provvedimento penale, nonche' l'eventuale prole, che transitano nelle apposite sezioni degli istituti di pena per i Minorenni, nei Centri di Prima Accoglienza e nelle Comunita', necessitano di cure ed attenzioni da definire attraverso programmi mirati tra le strutture minorili e le aziende sanitarie territorialmente competenti. La reclusione o la limitazione della liberta' delle gestanti possono rendere la gravidanza e l'evento nascita particolarmente problematici per l'assetto psichico della donna, con potenziali ripercussioni sulla salute psicofisica del neonato. Si tratta di un problema sociale ancor prima che sanitario al quale solo alcune Regioni e Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria hanno dato una risposta con la realizzazione di strutture di accoglienza attente non solo alle esigenze della sicurezza ma anche agli aspetti psico-emotivi della nascita, che accolgono gestanti puerpere e bambini fino ai tre anni di eta'. Il decreto legislativo n. 230/99 ha previsto quindi prioritari, specifici obiettivi ed azioni relativi al settore materno-infantile da attuarsi ovviamente attraverso i relativi Dipartimenti delle Aziende Sanitarie nel territorio su cui insistono strutture detentive per donne. Tra le azioni programmatiche, si ricordano in particolare: il monitoraggio dei bisogni assistenziali delle recluse con particolare riguardo ai controlli di carattere ostetrico-ginecologico; gli interventi di prevenzione e di profilassi delle malattie a trasmissione sessuale e dei tumori dell'apparato genitale femminile; corsi di informazione sulla salute per le detenute e le minorenni sottoposte a provvedimento penale e di formazione per il personale dedicato, che forniscano anche utili indicazioni sui servizi offerti dalla Azienda sanitaria al momento della dismissione dal carcere o dalle comunita' (consultori, punti nascita, ambulatori ecc.); potenziamento delle attivita' di preparazione al parto svolte dai Consultori familiari; espletamento del parto in ospedale o in altra struttura diversa dal luogo di reclusione; sostegno e accompagnamento al normale processo di sviluppo psico-fisico del neonato. La tutela della salute della popolazione immigrata. La popolazione immigrata detenuta e quella minorile sottoposta a provvedimenti penali, ha subito nell'ultimo decennio un incremento sostanziale legato anche alla presenza di alcune frange di criminalita' proveniente dagli ambienti degli immigrati. L'entita' del fenomeno suggerisce di prevedere specifiche raccomandazioni per gli immigrati detenuti. Propedeutica ad ogni intervento migliorativo delle condizioni di salute degli immigrati in carcere e', infatti, la conoscenza delle caratteristiche della popolazione di cui trattasi, con particolare attenzione ai minorenni immigrati non accompagnati sottoposti a provvedimento dell' Autorita' Giudiziaria Minorile. Pertanto e' necessario: 1. conoscere i reali bisogni di carattere sanitario della popolazione immigrata ristretta negli istituti di pena; 2. rendere fruibili le risorse sanitarie esistenti anche per i minorenni privi di regolare permesso di soggiorno o di documenti di identita'; 3. adottare i programmi di prevenzione esistenti per le malattie trasmissibili, tenendo conto della specificita' della popolazione immigrata. Tra i punti critici da superare, si evidenziano: la carenza di esperienze specifiche di prevenzione da adottare come modelli di riferimento; l'assenza di formazione specifica del personale che opera negli Istituti di pena; la non comprensione della lingua italiana da parte di molti detenuti; la non conoscenza da parte dell'immigrato delle norme e dei regolamenti che disciplinano le attivita' sanitarie negli istituti di pena e delle opportunita' offerte dalle misure alternative; la scarsita' e la non uniformita' sul territorio nazionale di aiuti esterni su cui contare una volta usciti dall'istituzione; la frammentarieta' e la disomogeneita' degli interventi (opuscoli informativi multilingue, sportelli d'ascolto, ecc.) spesso di iniziativa regionale, a volte addirittura locale; la pressoche' assoluta carenza di mediatori culturali; la presenza nel circuito penale minorile di un consistente numero di minorenni immigrati non accompagnati, privi di identificazione e di riferimenti parentali. Si rende necessario, pertanto, uno specifico programma per la salute della popolazione immigrata sul quale devono essere impegnati i servizi sanitari, le direzioni degli istituti di pena, gli Enti locali e il Volontariato, per la messa a disposizione di mediatori culturali e per la predisposizione di opportunita' di accoglienza all'esterno del carcere, in modo da consentire la fruizione delle opportunita' consentite dall'Ordinamento penitenziario. Indicazioni sui modelli organizzativi. Il decreto legislativo n. 230/1999, prevede che gli obiettivi per la tutela della salute dei detenuti, degli internati e dei minori del circuito penale siano precisati nei programmi delle Regioni e delle Aziende sanitarie e realizzati mediante l'individuazione di specifici modelli organizzativi, anche di tipo dipartimentale, differenziati in rapporto alla tipologia e alla consistenza degli Istituti di pena ubicati in ciascuna regione. Per tale scopo, e' prioritaria una ricognizione della realta' esistente, in merito all'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari e negli Istituti di pena minorili, per quanto attiene alle risorse umane, economiche e strutturali attualmente utilizzate. I provveditorati e i Centri per la giustizia minorile forniranno alle Regioni un dettagliato elenco dei locali ad uso sanitario giu' utilizzati sia dalle Aziende sanitarie che dall'Amministrazione Penitenziaria e dalla Giustizia minorile. Del pari, verra' fornito l'elenco con lo stato di conservazione e l'efficienza delle strumentazioni presenti e gli arredi utilizzati in detti locali alla data dell'1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 230/1999. Fino a nuove disposizioni, le Aziende sanitarie continueranno ad utilizzare detti spazi, anche per uso sanitario-amministrativo, mentre le strumentazioni ed il mobilio per uso sanitario, saranno trasferiti con decreto delle amministrazioni competenti. Pur tenendo conto che l'organizzazione dei servizi del SSN e' di competenza regionale, in considerazione della specificita' del contesto degli istituti di pena, e' necessario assicurare in tutto il sistema sanitario penitenziario ed extra-murario un'organizzazione omogenea dei servizi, per garantire in modo uniforme i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. A tal fine, le Regioni, entro il termine previsto dall'art. 3, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente allegato costituisce parte integrante, individuano strumenti omogenei piu' idonei per assicurare, nel rispetto della normativa applicabile al Servizio Sanitario Nazionale ed in conformita' ai modelli organizzativi adottati dalle singole Regioni, la necessaria continuita' nell'esercizio delle funzioni trasferite. La definizione dei modelli organizzativi deve tener conto di criteri diversificati, quali il numero dei detenuti previsti per capienza negli istituti di pena, ma anche la tipologia dei ristretti (minori, donne, disabili, persone affette da specifiche patologie ...), o particolari esigenze di sicurezza (collaboratori di giustizia, alta sicurezza, ecc.). Tenuto conto di cio', e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali trasferite, si propone quanto segue: nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva fino a 200 detenuti, istituire un Servizio multiprofessionale che assicuri le prestazioni di base e specialistiche. Il Medico responsabile del Servizio coordina le prestazioni erogate dalle strutture e dal personale dell'Azienda sanitaria. La Regione stabilisce la collocazione organizzativa del Servizio nell'ambito del distretto o alle dirette dipendenze della direzione sanitaria dell'Azienda sanitaria; nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva da 200 a 500 detenuti, istituire una unita' operativa multiprofessionale, ai fini della erogazione delle prestazioni di base e specialistiche. Il Medico responsabile dell'unita' coordina la medicina generale e quella specialistica, promuove gli interventi necessari da parte delle competenti articolazioni organizzative delle Aziende sanitarie; nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva di oltre 500 detenuti, o istituti sede di Centro Clinico o di sezioni specializzate di degenza ospedaliera, osservazione e/o riabilitazione psichiatrica, disabilita' motoria, malattie infettive, ovvero quando presenti piu' istituti penitenziari anche di diversa tipologia (minorili, femminili), l'indicazione e' di istituire idonea struttura con autonomia organizzativa; nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti Istituti di pena per Minorenni (IPM), Centri di Prima Accoglienza (CPA) o Comunita', l'indicazione e' di istituire nell'ambito della struttura organizzativa istituita dalla Regione, una specifica unita' operativa, ovvero uno specifico servizio multidisciplinare. L'unita' operativa o servizio multidisciplinare comprende tutte le professionalita' necessarie allo svolgimento dello specifico tipo di assistenza e collabora con gli Uffici di Servizio Sociale della Giustizia e del territorio con il compito precipuo di sottrarre il minore al circuito penale; nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari femminili per adulti e per minori l'indicazione e' di istituire, nell'ambito della struttura organizzativa istituita dalla Regione, una specifica unita' operativa, ovvero uno specifico servizio multidisciplinare. Le Regioni e le Aziende sanitarie individuano le modalita' organizzative idonee a garantire, quando necessario, il ricovero dei detenuti e degli internati nelle strutture ospedaliere del SSN, di cui alla legge n. 296/1993, ovvero nelle strutture residenziali extraospedaliere, nel rispetto delle esigenze di sicurezza. Onde contenere il ricorso a strutture esterne agli istituti di pena, le Regioni e le aziende valutano l'opportunita' di provvedere all'adeguamento o alla ristrutturazione dei Centri Clinici penitenziari. In ogni caso, qualunque sia il modello organizzativo adottato, l'Azienda sanitaria deve garantire, in analogia con quanto prescritto per i cittadini in stato di liberta' dall'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 229/1999, l'attivita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale tra tutti gli attori sanitari in gioco e le strutture operative esterne del SSN. Allo stesso modo, deve essere garantito a tutti l'accesso a programmi di intervento che integrano prestazioni sanitarie e prestazioni sociali. Indicazioni specifiche nel settore delle dipendenze patologiche. Per quanto riguarda il modello organizzativo dei Ser.T. che operano negli istituti di pena, ferme restando la competenza regionale al riguardo e le esigenze di sicurezza, l'indicazione e' l'istituzione di una area detentiva (Day Hospital o Day Service), idonea al trattamento della sindrome di astinenza (fase acuta), distinta da quelle di normale permanenza dei detenuti (fase post-acuta). Questa area sanitaria, che si affianca alle sezioni ed istituti a custodia attenuata gia' esistenti, deve garantire interventi terapeutici tempestivi, anche al fine di gestire il disagio dell'arresto e i potenziali atti di autolesionismo, oltre che la necessaria osservazione clinica; i locali individuati per lo svolgimento delle attivita' terapeutico riabilitative intra-murarie devono avere una valenza esclusivamente sanitaria. Il modello organizzativo dovra', altresi', consentire il coordinamento con i programmi svolti all'esterno, in particolare con quelli svolti in regime di misura alternativa alla detenzione. Per la diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza si applicano il decreto ministeriale n. 444/1990, la legge n. 45/1999 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e sue modifiche ed integrazioni. Indicazioni specifiche nel settore della salute mentale. In considerazione della specificita' e della complessita' degli interventi in favore dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimenti dall'Autorita' Giudiziaria, con disturbi mentali, onde dare risposte tempestive ed appropriate, l'indicazione e' l'istituzione di sezioni o reparti a custodia attenuata, in prossimita' dell'infermeria, peri trattamenti terapeutico-riabilitativi, con funzione anche di osservazione per l'accertamento delle infermita' psichiche, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali trasferite. Tali reparti sono destinati agli imputati e condannati con infermita' psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva, che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'ordine di ricovero in O.P.G. o in case di cura o custodia; presso le stesse sezioni potrebbero essere assegnati, per l'esecuzione della pena, anche i soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente. Gli interventi di cura e riabilitazione sono attuati in stretto collegamento con le articolazioni organizzative dei servizi psichiatrici del territorio. In base agli stessi principi, si ritiene necessaria l'attivazione o il potenziamento di Comunita' terapeutiche e centri clinici specializzati per la diagnosi, la cura e il trattamento dei disturbi psicopatologici in eta' evolutiva rivolti ai minorenni sottoposti a provvedimento penale, con disturbi psicopatologici, di alcool dipendenza o di tossicodipendenza o portatori di doppia diagnosi. Monitoraggio e valutazione. Al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi a tutela della salute dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia delle misure di sicurezza, viene realizzato in ogni Regione e Provincia autonoma un Osservatorio permanente sulla sanita' penitenziaria, con rappresentanti della Regione, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, competenti territorialmente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Contestualmente, ai fini del coordinamento nazionale, viene realizzato presso la conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie Locali, un Tavolo di consultazione, costituito da rappresentanti dei dicasteri della Salute e della Giustizia, delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali, con l'obiettivo di garantire l'uniformita' degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nell'intero territorio nazionale. Parimenti, allo scopo di assicurare la necessaria coerenza tra le misure connesse alla sicurezza e le misure connesse alla tutela della salute, e' opportuno prevedere una struttura di riferimento presso il Ministero della Giustizia, sia nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sia in quello del Dipartimento della Giustizia Minorile.». «Allegato C: Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia. Premessa. Nell'ambito degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione in favore dei detenuti affetti da disturbi mentali, un programma specifico deve essere attivato per gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e le Case di Cura e Custodia (CCC), strutture di internamento che ospitano soggetti con patologie psichiatriche, tutti autori di reato, ma con posizioni giuridiche eterogenee. Le azioni principali devono essere considerate in tale programma riguardano da un lato l'organizzazione degli interventi terapeutico riabilitativi, dall'altro la previsione di specifiche indicazioni affinche' il passaggio di competenza delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale si modelli su un assetto organizzativo in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza. Per tale scopo e' necessaria una costante collaborazione fra operatori sanitari, operatori dell'Amministrazione della Giustizia e la magistratura. E' da sottolineare che il successo del programma specifico per gli OPG e' strettamente connesso con la realizzazione di tutte le misure e azioni indicate per la tutela della salute mentale negli istituti di pena, con particolare riferimento all'attivazione, all'interno degli istituti, di sezioni organizzate o reparti, destinati agli imputati e condannati, con infermita' psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'ordine di ricovero in O.P.G. o in case di cura o custodia; presso le stesse sezioni potrebbero essere assegnati, per l'esecuzione della pena, anche i soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente. In coerenza con il dettato costituzionale, la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, all'art. 2, punto 8, lettera g) pone come obiettivo «la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificita' delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero e il reinserimento sociale dei disturbati psichici». L'ambito territoriale costituisce, dunque, la sede privilegiata per affrontare problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali per il fatto che nel territorio e' possibile creare un efficace sinergismo tra i diversi servizi sanitari, tra questi e i servizi sociali, tra le Istituzioni e la comunita' per il fine fondamentale del recupero sociale delle persone. Il principio del reinserimento sociale, sancito nell'art. 27 della Costituzione, per coloro che, autori di reato, sono stati prosciolti per infermita' mentale e ricoverati in OPG puo' e deve essere garantito attraverso la cura, che ne e' fondamentale presupposto, e l'azione integrata dei servizi sociosanitari territoriali. Peraltro il principio di territorialita' e' parte integrante dello stesso ordinamento penitenziario che all'art. 42 stabilisce che «nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie». Per tutte queste ragioni, il principio di territorialita' costituisce il fondamento che motiva il decentramento degli OPG e rende possibile la differenziazione nella esecuzione della misura di sicurezza, come del resto hanno sanzionato le sentenze della Corte costituzionale che non legano l'applicazione della misura di sicurezza fin modo univoco ed esclusivo all'OPG. Le azioni. In una prima fase, a passaggio di competenze avvenuto, la responsabilita' della gestione sanitaria degli OPG e' assunta interamente dalle Regioni in cui gli stessi hanno sede. Nello specifico, per lo stabilimento di Castiglione delle Stiviere subentra la Regione Lombardia, per quello di Reggio Emilia subentra l'Emilia-Romagna, per quello di Montelupo Fiorentino la Toscana, per quello di Napoli e quello di Aversa subentra la Campania e per quello di Barcellona Pozzo di Gotto la Sicilia. Contestualmente i Dipartimenti di salute mentale nel cui territorio di competenza insistono gli OPG, in collaborazione con l'equipe responsabile della cura e del trattamento dei ricoverati dell'istituto, provvedono alla stesura di un programma operativo che prevede: dimettere gli internati che hanno concluso la misura della sicurezza, con soluzioni concordate con le Regioni interessate, che devono prevedere forme di inclusione sociale adeguata, coinvolgendo gli Enti locali di provenienza, le Aziende sanitarie interessate e i servizi sociali e sanitari delle realta' di origine o di destinazione dei ricoverati da dimettere; riportare nelle carceri di provenienza i ricoverati in OPG per disturbi psichici sopravvenuti durante l'esecuzione della pena. Questa azione e' resa possibile solo dopo l'attivazione delle sezioni di cura e riabilitazione, all'interno delle carceri; assicurare che le osservazioni per l'accertamento delle infermita' psichiche di cui all'art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 siano espletate negli istituti ordinari. Questi primi provvedimenti avranno come conseguenza un primo e opportuno sfoltimento del carico di internamento degli attuali OPG, il che rende possibile una migliore gestione personalizzata, un piu' idoneo rapporto tra operatori e internati e una maggiore possibilita' di programmare le ulteriori fasi successive. In una seconda fase, a distanza di un anno, si prevede una prima distribuzione degli attuali internati in modo che ogni OPG, senza modificarne in modo sostanziale la capienza e la consistenza, si configuri come la sede per ricoveri di internati delle Regioni limitrofe o comunque viciniori, in modo da stabilire immediatamente rapporti di collaborazione preliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli internati alle realta' geografiche di provenienza. In via orientativa: all'OPG di Castiglione delle Stiviere, saranno assegnati internati provenienti dal Piemonte, dalla Val d'Aosta, dalla Liguria, oltre che naturalmente dalla Lombardia; considerando che tale struttura e' l'unica con una sezione femminile, ad essa verranno assegnate le internate provenienti da tutte le regioni; all'OPG di Reggio Emilia, gli internati delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli V. Giulia e Marche, oltre che dall'Emilia Romagna; all'OPG di Montelupo Fiorentino, gli internati della Toscana, dell'Umbria, del Lazio e della Sardegna; all'OPG di Aversa e all'OPG di Napoli, gli internati della Campania, dell'Abruzzo, del Molise, della Basilicata e della Puglia; all'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, gli internati della Sicilia e della Calabria. Tra la Regione titolare della competenza gestionale dell'OPG e le regioni limitrofe e/o viciniore devono essere predisposti programmi di cura, di riabilitazione e di recupero sociale di ciascuno degli internati prevedendo rapporti tra i diversi servizi sociali e sanitari utili e necessari per realizzare il programma di ulteriore decentramento nelle Regioni di provenienza. La terza fase, a distanza di due anni, prevede la restituzione ad ogni Regione italiana della quota di internati in OPG di provenienza dai propri territori e dell'assunzione della responsabilita' per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi all'interno della struttura, anche in preparazione alla dimissione e all'inserimento nel contesto sociale di appartenenza, dando cosi' piena attuazione al disposto dell'art. 115, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000. Le soluzioni possibili, compatibilmente con le risorse finanziarie, vanno dalle strutture OPG con livelli diversificati di vigilanza, a strutture di accoglienza e all'affido ai servizi psichiatrici e sociali territoriali, sempre e comunque sotto la responsabilita' assistenziale del Dipartimento di salute mentale della Azienda sanitaria dove la struttura o il servizio e' ubicato. Tramite specifico Accordo in sede di Conferenza permanente fra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, vengono definite la tipologia assistenziale e le forme della sicurezza, gli standard di organizzazione e i rapporti di collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte. Nelle fasi transitorie, le persone affette da disturbi psichici cui a partire dal '1° gennaio 2008 e' stata applicata la misura di sicurezza saranno destinate alle sedi trattamentali piu' prossime alla residenza, tenendo conto della fase attuativa del Progetto di regionalizzazione degli OPG e delle forme alternative in essere per la esecuzione della misura di sicurezza. Indicazioni sui modelli organizzativi. Nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari l'indicazione e' di istituire, nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale, idonea struttura avente autonomia organizzativa. La struttura, coordinata con gli altri servizi sanitari della Azienda sanitaria e con i servizi sociali, deve avere funzioni di raccordo nei confronti delle Aziende sanitarie (regionali ed extraregionali) di provenienza dei singoli internati ospitati presso gli OPG, al fine di concordare ed attuare piani individualizzati di trattamento per il reinserimento dei pazienti nel territorio entro i tempi previsti dalla misura di sicurezza comminata e favorire la continuita' terapeutica. In ogni Regione dove e' ubicato un OPG deve essere realizzato uno specifico Accordo tra l'Amministrazione penitenziaria e la Regione, con il quale sono definite le rispettive competenze nella gestione della struttura, individuando le funzioni proprie del Responsabile dei servizi di cura e riabilitazione e le funzioni di competenza dell'Amministrazione penitenziaria. L'accordo andra' rivisto a cadenza annuale. In detto accordo, sono stabiliti gli ambiti delle funzioni di sicurezza in base alle esigenze dei singoli OPG, sono definite le modalita' di intervento in casi di necessita' ed urgenza, con la raccomandazione di istituire presidi di sicurezza e vigilanza, preferibilmente, perimetrali o esterni ai reparti. E' comunque raccomandato l'avvio di apposite convenzioni tra amministrazione Penitenziaria e le Regioni al fine di consentire la regionalizzazione delle misure di sicurezza per infermi di mente. Monitoraggio e valutazione. Il programma di superamento graduale degli OPG impegna, dunque, tanto l'Ordinamento penitenziario che il sistema sanitario sia per le scelte di campo che esso richiede che per la sua applicazione nella quotidianita' degli atti amministrativi da assumere. Questo richiede di determinare le forme della reciproca responsabilita' e della sinergica collaborazione a livello nazionale, regionale e locale, facendo tesoro delle esperienze positive di collaborazione realizzate tra il Ministero della Giustizia e il Servizio sanitario nazionale su specifici problemi e su diverse realta' regionali e locali. Per tale scopo, deve essere attivato uno specifico gruppo di lavoro, sia all'interno di ogni Osservatorio regionale, sia, a livello nazionale, all'interno del Tavolo di consultazione permanente presso la Conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie Locali, previsto nelle Linee guida per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale per il monitoraggio del passaggio di competenze della sanita' penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale. Gli interventi previsti dovranno essere posti in essere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali trasferite.».
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| Art. 4
Trasferimento dei rapporti di lavoro
1. Il personale medico, infermieristico e tecnico di ruolo che esercita funzioni sanitarie nel territorio della Regione con contratti di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' trasferito alle Aziende sanitarie locali con effetto dalla medesima data. Il personale viene inquadrato - nel Servizio sanitario locale e con atti dell'Amministrazione regionale - nelle categorie e nei profili individuati da apposite tabelle redatte, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa dell'Amministrazione statale competente e dell'Amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e della relativa tabella di cui all'allegato B. Tali tabelle definiscono il trattamento giuridico ed economico sulla base di criteri di equiparazione che tengano conto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, nonche' dell'anzianita' di servizio e dei titoli posseduti; sono, altresi', considerati ai fini dell'inquadramento i titoli posseduti, qualora corrispondenti alle funzioni svolte da non meno di 3 anni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I contratti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie locali della regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza; i rapporti con scadenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati dalla medesima data di dodici mesi. 3. In fase di prima applicazione al fine di garantire la continuita' dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie locali nel cui territori sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo convenzioni conformi allo schema tipo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 4. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo e' annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il numero delle unita' da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto e' indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo, nell'allegata Tabella A. 5. Con apposite convenzioni da stipulare entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio e il Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e il direttore del Centro per la giustizia minorile, in conformita' allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008: «Allegato B:
Parte di provvedimento in formato grafico
». - Il testo del comma 1, dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente: «1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.». - La legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1970, n. 270. - La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212; il testo dell'art. 80 della medesima legge e' il seguente: «Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72. L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro. Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato. Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800 unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai. Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite da regolamento di esecuzione.». - Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 272 del 1989. «Art. 8 (Servizi dei centri per la giustizia minorile). - 1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono: a) gli uffici di servizio sociale per minorenni; b) gli istituti penali per minorenni; c) i centri di prima accoglienza; d) le comunita'; e) gli istituti di semiliberta' con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative. 2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.».
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| Art. 5 Trasferimento di attrezzature, arredi e beni strumentali e concessione in uso dei beni immobili
1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attivita' sanitarie di cui all'articolo 2, di proprieta' del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la regione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna. Tali beni entrano a far parte del patrimonio delle Aziende sanitarie locali - ove sono ubicati gli Istituti penitenziari e i Servizi minorili di riferimento - di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sono sottoposti al regime giuridico previsto dal predetto articolo 5. 2. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la regione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009. 3. Gli inventari di cui al comma 2 includono anche i locali gia' utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi sanitari per le attivita' connesse alle patologie da dipendenza.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. Il testo dell'art. 5 del medesimo decreto e' il seguente: «Art. 5 (Patrimonio e contabilita'). - 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e' costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtu' di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'. 2. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilita' del patrimonio secondo il regime della proprieta' privata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'art. 828, secondo comma, del codice civile. 3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo a imposte e tasse. 4. Gli atti di donazione a favore delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. 5. Qualora non vi abbiano gia' provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi' come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo: a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo; c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilita'; f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. 6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la contabilita' finanziaria e' soppressa».
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| Art. 6
Trasferimento risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali, per il tramite della regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 6: - Si riporta il comma 1, dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008: «Art. 6 (Trasferimento risorse finanziarie). - 1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferrenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al lordo dell'accantonamento operato ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e tenuto conto per l'anno 2008 di quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.».
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| Art. 7
Rapporti di collaborazione
1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da dipendenza, sono disciplinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
| Art. 8
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fazio, Ministro della salute
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Palma
Note all'art. 8: - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 si veda nelle note alle premesse.
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Parte di provvedimento in formato grafico
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