Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2011 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO |
DECRETO 27 luglio 2011 |
Disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto l'art. 1, comma 2, lettera h-quater, del decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (TUB), che definisce le partecipa-zioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; Visto l'art. 19, del TUB che prevede obblighi di autorizzazione preventiva per l'acquisizione di partecipazioni in una banca e per le variazioni delle stesse che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o raggiungono o superano le soglie indicate nei commi 1 e 2 del citato articolo; Visto l'art. 19, comma 5, del TUB, che prevede che la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione, in base ai criteri indicati nel comma in questione; Visto l'art. 19, comma 9, del TUB, che prevede che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni attuative del medesimo articolo, e in particolare disciplini le modalita' e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; Visto l'art. 20 del TUB, in base al quale la Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche, determinandone presupposti, modalita' e termini; Visto l'art. 22, comma 1-bis, del TUB, in base al quale, ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del titolo II del TUB, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'art. 19 del TUB; Visto l'art. 110 del TUB, come riformulato dal d.lgs. 141 del 13 a-gosto 2010, che prevede che agli intermediari finanziari si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 del TUB; Visto l'art. 114-quater del TUB che prevede che agli istituti di mo-neta elettronica (IMEL) si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposi-zioni contenute negli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 del TUB; Visto l'art. 114-undecies del TUB che prevede che agli istituti di pagamento si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 del TUB; Vista la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incre-menti di partecipazioni nel settore finanziario; Tenuto conto del considerando 6 della direttiva 2007/44/CE, che prevede che gli Stati membri possano imporre una soglia supplementare al di sotto del 10 per cento il cui raggiungimento determina l'insorgere degli obblighi di co-municazione; Tenuto conto del considerando 8 della direttiva 2007/44/CE, che prevede che il criterio relativo alla "reputazione del candidato acquirente" presup-pone la verifica dell'esistenza di eventuali dubbi sull'integrita' e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza; Tenuto conto della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; Tenuto conto delle linee guida applicative emanate dai Comitati europei di 3° livello CEBS, CESR e CEIOPS (Guidelines for the prudential asses-sment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC); Su proposta della Banca d'Italia; Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-quater, del TUB, in banche, societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari o finanziari, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (di seguito definiti "impresa vigilata"), in conformita' delle norme loro applicabili e delle previsioni statutarie; si applica altresi' alle acquisizioni del controllo in virtu' di contratti o clausole sta-tutarie di cui all'art. 19, comma 8-bis, del TUB. |
| Art. 2
Partecipazioni
1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia: l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in un'impresa vigilata che, tenendo conto di quelle gia' possedute, attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento; le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale rag-giunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento. 2. Il calcolo dei diritti di voto con riferimento alle azioni e' effettuato ponendo: al nume-ratore, la somma delle azioni con diritto di voto da acquisire e quelle con diritto di voto gia' detenute; al denominatore tutte le azioni con diritto di voto emesse dall'impresa vigilata. Sono considerate con diritto di voto tutte le azioni che attribuiscono il diritto di voto anche se limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Non rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti sca-glionamenti. 3. Se l'impresa vigilata ha emesso azioni con diritto di voto appartenenti a diverse cate-gorie, con diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di una condizione, l'autorizzazione e' richiesta quando a seguito dell'acquisizione o della varia-zione viene raggiunta o superata la prima tra le soglie calcolate ai sensi del comma 2 e dei commi 4, 5 e 6. 4. In presenza di azioni con diritto di voto appartenenti a diverse categorie, il calcolo e' effettuato con riferimento alle azioni ordinarie: al numeratore sono poste le azioni ordinarie da acquisire e quelle gia' possedute; al denominatore, tutte le azioni ordinarie emesse dall'impresa vigilata. 5. In presenza di azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti di rilievo per la gestione sociale, il calcolo e' effettuato con riferimento a ciascun argomento: al numera-tore sono poste le azioni con diritto di voto da acquisire e quelle gia' possedute che votano sullo stesso argomento; al denominatore, tutte le azioni con diritto di voto che votano sullo stesso argomento emesse dall'impresa vigilata. La Banca d'Italia individua gli argomenti rilevanti per il calcolo previsto dal presente comma. 6. In presenza di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione non ancora avverata, il calcolo della partecipazione per le azioni con diritto di voto e' effet-tuato ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che attribuiscono diritti di voto non condizionati. 7. Le modalita' di calcolo di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche alle partecipazioni rappresentate da quote. 8. Le modalita' di calcolo di cui ai precedenti commi non si applicano alle partecipazioni rappresentate da strumenti finanziari che attribuiscono i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; questi ultimi rilevano se il loro possesso configura un'ipotesi di influenza notevole ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. |
| Art. 3
Controllo
1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia le acquisizioni e va-riazioni di partecipazioni dalle quali discenda il controllo su un'impresa vigilata ai sensi dell'art. 23 del TUB. 2. E' soggetta ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia, a prescindere dal pos-sesso di partecipazioni, l'acquisizione del controllo derivante da un contratto con l'impresa vigilata o da una clausola del suo statuto ai sensi del medesimo art. 23 del TUB. 3. Nelle societa' con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani, sono soggette ad autorizzazione anche l'acquisto e la variazione di partecipazioni che comportino l'obbligo di offerta pubblica d'acquisto ai sensi degli articoli 105 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. |
| Art. 4
Influenza notevole
1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia le acquisizioni di partecipazioni, anche indirette, dalle quali discenda la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sull'impresa vigilata. 2. La Banca d'Italia individua i casi in cui l'autorizzazione e' richiesta, tenendo conto che per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle poli-tiche finanziarie e operative dell'impresa partecipata, senza averne il controllo, anche se la partecipazione attribuisce una percentuale di diritti di voto inferiore a quella presa in con-siderazione ai fini degli obblighi autorizzativi di cui all'art. 2. A questi fini la Banca d'Italia considera, tra l'altro, come indici di influenza notevole la circostanza che, a seguito dell'acquisto o della variazione della partecipazione, il potenziale acquirente: a) possa essere rappresentato nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa vigilata; b) disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni assembleari di natura strate-gica dell'impresa vigilata. |
| Art. 5
Acquisti di concerto
1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia l'acquisizione e la variazione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali parte-cipazioni, cumulativamente considerate e unitamente a quelle gia' possedute, raggiungono o superano le soglie di cui all'art. 2 ovvero attribuiscono il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sull'impresa vigilata. 2. L'acquisto e' considerato di concerto anche quando gli accordi siano stipulati entro l'anno successivo all'acquisizione o alla variazione della partecipazione. |
| Art. 6
Altri casi di raggiungimento o superamento delle soglie
1. L'autorizzazione e' richiesta anche quando le soglie indicate agli articoli 2, 3 e 4 sono raggiunte o superate involontariamente, a seguito di eventi che modificano l'incidenza ov-vero la distribuzione dei diritti di voto. La Banca d'Italia individua il momento in cui l'autorizzazione deve essere richiesta. |
| Art. 7
Obblighi di comunicazione
1. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui le partecipazioni in un'impresa vigilata rilevano per gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20 del TUB; a tal fine la Banca d'Italia puo' anche stabilire, in via generale o per tipologia di intermediari, una soglia partecipativa inferiore a quella prevista per gli obblighi autorizzativi tenendo anche conto del grado di dispersione del possesso azionario. 2. Fatti salvi gli obblighi autorizzativi di cui all'art. 5, alla Banca d'Italia sono co-municati gli accordi, in qualsiasi forma conclusi, compresi quelli aventi forma di associa-zione, che regolano o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in un'impresa vigilata. Se dall'accordo discende il controllo sull'impresa vigilata, la comuni-cazione e' corredata anche delle informazioni necessarie a valutare i partecipanti secondo i criteri di cui all'art. 11. 3. La Banca d'Italia disciplina i termini e le modalita' di adempimento degli obblighi comunicativi e individua i soggetti obbligati. |
| Art. 8
Criteri di computo ed esenzioni
1. La Banca d'Italia stabilisce, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2007/44/CE, i criteri di aggregazione dei diritti di voto e le relative eccezioni, in particolare prevedendo: a) i casi in cui i diritti di voto che una societa' di gestione del risparmio o un intermediario detengono in un'impresa vigilata, nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione col-lettiva del risparmio o di gestione di portafogli, sono computati separatamente dai diritti di voto detenuti nella medesima banca dal soggetto che controlla la societa' di gestione del ri-sparmio o l'intermediario; b) le condizioni al ricorrere delle quali i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negozia-zione di una banca non sono computati nel calcolo delle partecipazioni; c) i casi di esenzione dagli obblighi autorizzativi. |
| Art. 9
Scissione tra proprieta' e diritti di voto
1. Nei casi di scissione tra proprieta' delle partecipazioni ed esercizio dei diritti ad essi connessi, e' tenuto a richiedere l'autorizzazione sia il proprietario, sia il soggetto che esercita, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, i diritti connessi e chi lo controlla. 2. La Banca d'Italia individua i casi di scissione in conformita' delle previsioni della di-rettiva 2007/44/CE. |
| Art. 10
Pubblicita'
1. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni relative alla pubblicita' del regime auto-rizzativo al quale sono assoggettate le partecipazioni; a questi fini, puo' essere prevista l'indicazione nello statuto, sul titolo e nei relativi registri. |
| Art. 11
Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina del procedimento
1. Per il rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia - tenendo anche conto delle linee guida e degli standard emanati a livello europeo - verifica che ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa vigilata, valutando la qualita' del poten-ziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione, in base ai seguenti cri-teri: a) reputazione del potenziale acquirente, ivi compresi il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 25 del TUB, la correttezza e la competenza professionale dell'acquirente, tenendo anche conto dell'esperienza pregressa maturata nella gestione di partecipazioni ovvero nel settore finanziario; b) il possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; c) la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; d) la capacita' della banca di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attivita'; e) l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'efficace e-sercizio della vigilanza. 2. L'autorizzazione non puo' comunque essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 3. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini del procedimento di autorizzazione, nonche' le informazioni che devono essere fornite dai soggetti richiedenti l'autorizzazione. |
| Art. 12
Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni
1. L'autorizzazione e' revocata qualora vengano meno o si modifichino i presupposti e le condizioni atti a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa vigilata. 2. Tra i motivi di revoca rientrano anche: comportamenti volti ad eludere la normativa; la violazione degli impegni eventualmente assunti nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione; la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero. 3. La Banca d'Italia puo' disporre la sospensione dell'autorizzazione quando venga ac-certata l'insussistenza temporanea di uno o piu' dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione stessa. |
| Art. 13
Proporzionalita'
1. Nella redazione delle disposizioni di attuazione delle norme di cui ai precedenti capi la Banca d'Italia applica il principio di proporzionalita' tenendo conto della tipologia di im-presa vigilata interessata e del carattere specifico dell'attivita' svolta, differenziando ove necessario tra banca, societa' finanziaria capogruppo, intermediario finanziario, istituto di pagamento o istituto di moneta elettronica. Il principio di proporzionalita' e' inoltre applicato per tener conto dell'eventuale circostanza che il potenziale acquirente sia un'impresa gia' vigilata. 2. Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2007/44/CE e dalle linee e degli standard e-manati a livello europeo, i criteri di valutazione di cui all'art. 11 - ad eccezione dei re-quisiti di onorabilita' che devono essere posseduti qualunque sia l'entita' della partecipazione per la quale e' richiesta l'autorizzazione - sono applicati dalla Banca d'Italia secondo il principio di proporzionalita', tenendo conto anche dell'influenza sulla gestione che il sog-getto e' in grado di esercitare per effetto della partecipazione. 3. La Banca d'Italia applica il principio di proporzionalita' anche nella determinazione delle informazioni che devono essere fornite dai soggetti richiedenti l'autorizzazione. |
| Art. 14
Semplificazione dei procedimenti
1. Al fine di assicurare economicita' e efficienza dell'azione amministrativa, la Banca d'Italia detta disposizioni per coordinare il procedimento di autorizzazione previsto dagli articoli precedenti con altri procedimenti eventualmente connessi con l'operazione oggetto di autorizzazione. Agli stessi fini la Banca d'Italia puo' escludere dall'obbligo di autorizzazione: a) i soggetti che controllano - anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - un'impresa vigilata, nei casi in cui questa intenda acquistare o aumentare la partecipazione in un'altra impresa vigilata. Restano fermi gli obblighi auto-rizzativi cui e' sottoposta l'impresa vigilata che intende procedere all'acquisto o all'aumento della partecipazione; b) il trasferimento, tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o finanziario, di una partecipazione in un'impresa vigilata. |
| Art. 15
Attuazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente decreto. Fino alla loro entrata in vigore, continuano ad applicarsi le disposizioni e i provvedimenti della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 3. Agli intermediari finanziari le disposizioni di attuazione del presente decreto si appli-cano a partire dalla data in cui gli stessi sono tenuti al rispetto delle disposizioni emanate ai sensi del Titolo V del TUB, come sostituito dal d.lgs. 141 del 13 agosto 2010. 4. La delibera del 19 luglio 2005 recante disciplina delle partecipazioni di controllo in ban-che e in altri intermediari e' abrogata. Roma, 27 luglio 2011
Il Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio Tremonti |
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