Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 luglio 2011 |
Proroga delle misure di riduzione dell'obbligo di scorta di prodotti petroliferi per le societa' italiane. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7; Visto il decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 14 aprile 1997, e sue successive modificazioni, con il quale e' stata istituita la Struttura permanente per l'emergenza energetica; Visto il Manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2011, recante riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito della procedura d'emergenza avviata dall'Agenzia internazionale per l'energia (di seguito AIE) in data 23 giugno 2011 motivata dalla carenza di greggio conseguente ai fatti verificatisi in Libia, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Considerato che l'AIE nella comunicazione del 20 luglio 2011, nel valutare gli effetti dell'azione coordinata, iniziata il 1° luglio 2011, di risposta all'emergenza provocata dalla crisi libica, ha deciso di continuare tale azione al fine di lasciare a disposizione del mercato la riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi sin qui conseguita, prevedendo che la ricostituzione debba avvenire con la necessaria flessibilita', tenuto conto della stagionalita' della domanda: Ritenuto necessario mantenere la misura di riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2011 fino alle nuove determinazione dell'AIE;
Decreta:
Art. 1 Proroga delle misure di riduzione delle scorte petrolifere di riserva
1. La riduzione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, disposta con il decreto ministeriale 28 giugno 2011 per un periodo di trenta giorni a partire dalle ore 0,00 del 1° luglio 2011, per un ammontare complessivo pari a circa t. 340.000 di prodotti petroliferi finiti, a decorrere dalle ore 0,00 del 31 luglio 2011 e' mantenuta fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2. 2. Con successivo decreto ministeriale saranno indicate le eventuali modifiche del programma di riduzione, i tempi e le modalita' di ricostituzione delle scorte, che avverranno con una programmazione minima di 90 giorni e in accordo alle decisioni che verranno adottate dall'AIE. |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
Il presente decreto sara' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e notificato alle Associazioni i settore per la successiva comunicazione alle imprese aderenti, nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2011
Il Ministro: Romani |
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