Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 2 agosto 2011
Chiarimenti sulle «Modalita' di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici».



Assessorati alla Sanita' delle
Regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano
Loro Sedi
Assobiomedica - Viale Pasteur, 10 -
00144 Roma
Consobiomed - Piazza G. Marconi, 23 -
41037 Mirandola (MO)
FOFI - Via Palestro, 75 - 00185 Roma
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S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81-20159
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F.I.F.O. - Via Properzio, 5- 00161
Roma
Al Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute di Roma - P.le G.
Marconi 25 - 00144 Roma
e p.c. Ufficio di Gabinetto
Sua Sede

Premessa
La presente circolare riguarda le modalita' di presentazione della documentazione in oggetto ed e' finalizzata a fornire una guida univoca sulla documentazione da presentare operando come raccordo tra quanto previsto dal decreto legislativo n. 37 del 25 gennaio 2010 di recepimento della direttiva 2007/47/CE, che ha modificato il decreto legislativo 46/97 per i dispositivi medici e il decreto legislativo 507/92 per i dispositivi medici impiantabili attivi, e quanto previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 2005 recante «Modalita' di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici».
1. Art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2005 «Ambito di applicazione»
1.1 Si ribadisce, in conformita' a quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i. e dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 507/92, e s.m.i., che le disposizioni dei suddetti decreti non si applicano alle indagini cliniche svolte con dispositivi recanti la marcatura CE utilizzati secondo l'indicazione d'uso prevista dalla procedura di valutazione della conformita' e non modificati nella loro struttura. Per la conduzione di tali indagini, e' richiesto il parere favorevole del Comitato etico competente ed e' prevista la comunicazione dell'avvio dell'indagine stessa al Ministero della salute con le modalita' indicate sul sito web del Ministero della salute alla sezione Dispositivi medici - Sperimentazioni cliniche - Indagini cliniche postmarket.
1.2 Si ribadisce che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i. le indagini cliniche dei dispositivi medici impiantabili attivi e, come previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i., le indagini cliniche di dispositivi medici appartenenti alla classe III, di dispositivi impiantabili e di quelli invasivi a lungo termine appartenenti alle classi IIa e IIb possono iniziare, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della notifica validamente presentata, nel caso in cui il Comitato etico competente abbia rilasciato un parere favorevole, a meno che il Ministero della salute abbia comunicato entro tale termine una decisione contraria per ragioni di sanita' pubblica o di ordine pubblico.
Le indagini cliniche di dispositivi medici appartenenti alla classe I e alle classi IIa e IIb diversi da quelli di cui al presente punto, possono essere avviate prima della scadenza di sessanta giorni dalla data di presentazione della notifica completa al Ministero della salute, purche' il comitato etico competente abbia rilasciato un parere favorevole al programma di tale indagine.
2. Art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 2005 «Contenuti della notifica»
2.1 La notifica di indagine clinica pre-market di dispositivi medici viene presentata come da modello disponibile sul sito web del Ministero della salute alla sezione Dispositivi medici - Sperimentazioni cliniche - Indagini cliniche con dispositivi non marcati CE.
2.2 La notifica di indagine clinica pre-market, indicante in oggetto il codice «IC-PREM», viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della salute, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, Ufficio VI (Sperimentazione clinica dispositivi medici), viale G. Ribotta, 5 00144 Roma o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it o tramite posta elettronica non certificata con firma elettronica digitale all'indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it.
Al fine di ottimizzare i tempi di valutazione della documentazione, si richiede, nel caso di invio della notifica con raccomandata con avviso di ricevimento, che i documenti e le dichiarazioni allegate alla notifica vengano forniti in copia su tre CD-ROM, oltreche' su supporto cartaceo corredati da dichiarazione di autenticita' della documentazione cartacea e di quella su supporto elettronico.
2.3 Al riguardo si precisa che l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 2 agosto 2005, deve essere interpretato nel senso che la notifica non e' validamente presentata se non e' corredata delle dichiarazioni e dei documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 della presente circolare oltreche' della ricevuta del versamento della tariffa di Euro 1859,25 prevista dal decreto ministeriale 26 gennaio 2005 e s.m.i., effettuato sul c/c o tramite bonifico bancario con le modalita' indicate sul sito web del Ministero della salute alla sezione Dispositivi medici-Sperimentazioni cliniche-Indagini cliniche con dispositivi non marcati CE-Tariffe;
La causale del versamento/bonifico deve contenere i seguenti elementi:
riferimento all'art.5, comma 12, legge n. 407/90;
richiesta di autorizzazione indagine clinica con dispositivo medico - titolo dello studio;
Ministero della salute.
Si precisa, inoltre, che il periodo di sessanta giorni di cui all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i. ed all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i., decorre a partire dalla data di ricevimento della notifica validamente presentata dal legale rappresentante del fabbricante o mandatario, nell'ipotesi di fabbricante extracomunitario, di seguito indicato quale istante la notifica
A tal proposito, l'Ufficio Sperimentazione clinica della D.G.F.D.M., al ricevimento della notifica di indagine clinica, inviera' all'istante la notifica una nota relativa all'esito del check di completezza della documentazione sia tecnica che amministrativa.
Il termine dei 60 giorni viene interrotto in caso di mancanza di documentazione e inizia a decorrere nuovamente al ricevimento della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio entro i termini indicati.
2.4 In caso di notifica validamente presentata, qualora, nel corso della valutazione tecnico-scientifica, si renda necessario richiedere chiarimenti, il termine dei 60 giorni puo' essere sospeso una sola volta e riprende a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto dall'Ufficio.
Il mancato ricevimento dei chiarimenti, entro i termini stabiliti dall'Ufficio, verra' considerata come rinuncia, da parte dell'istante, alla procedura della relativa indagine clinica.
2.5 Qualora i chiarimenti richiesti non siano considerati esaustivi, l'Ufficio si pronuncia con un orientamento al diniego ed invita il fabbricante a presentare le proprie controdeduzioni entro i termini stabiliti.
Il mancato ricevimento delle controdeduzioni, entro i termini stabiliti dall'Ufficio, verra' considerata come rinuncia, da parte dell'istante, alla procedura della relativa indagine clinica.
Qualora le controdeduzioni non siano considerate esaurienti, l'Ufficio si pronuncia con un diniego alla indagine clinica.
Per i dispositivi impiantabili attivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i., in caso di decisione contraria il Ministero della salute consulta il Consiglio Superiore di Sanita'.
L'istante puo' presentare ricorso avverso al diniego al Direttore Generale della D.G.F.D.M. entro il termine di trenta giorni o al T.A.R. competente entro il termine di sessanta giorni.
2.6 La qualita' di legale rappresentante del fabbricante o del mandatario, nell'ipotesi di fabbricanti non comunitari, potra' essere dimostrata mediante, alternativamente:
a) certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale;
b) copia del certificato della ditta istante della competente camera di commercio industria artigianato e agricoltura corredato di traduzione italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale;
c) dichiarazione sostitutiva di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 e s.m.i. rilasciata dal soggetto sottoscrittore della notifica, purche' residente o cittadino UE e corredata da copia di valido documento di identita'
3. Art. 3 del D. M. 2 agosto 2005 «Dichiarazione del fabbricante»
La dichiarazione del fabbricante deve essere redatta secondo il modello disponibile sul sito web del Ministero della salute alla sezione Dispositivi medici-Sperimentazioni cliniche - Indagini cliniche con dispositivi non marcati CE.
4. Art. 4 del D. M. 2 agosto 2005 «Allegati alla notifica»
4.1 Si precisa che per le indagini cliniche di dispositivi medici di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 46/97 e s.m.i., ossia quelli appartenenti alla classe III, dispositivi impiantabili e quelli invasivi a lungo termine appartenenti alle classi IIa e IIb alla notifica devono essere allegati, oltre alla dichiarazione del fabbricante e al modello riassuntivo di cui all'allegato al decreto ministeriale 2 agosto 2005, i seguenti documenti:
a) Clinical Investigator's Brochure con la specificazione delle norme seguite per la sua redazione (linee guida ICH/GCP, norma UNI EN- ISO 14155:2011 e s.m.i., o altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale, da citare nel documento);
b) documentazione relativa all'analisi dei rischi e l'elenco delle norme applicate, nonche' la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali deve essere allegato alla notifica di indagine clinica;
c) istruzioni sull'uso del dispositivo redatte in lingua italiana e comprendenti, se del caso, le informazioni indicate al punto 13.6 dell'allegato I al decreto legislativo 46/97 e s.m.i., o al punto 15 dell'allegato 1 del decreto legislativo 507/92 e s.m.i. inclusa l'indicazione "destinato esclusivamente ad indagine clinica";
d) protocollo clinico datato e firmato dall'istante e dallo sperimentatore principale, in caso di indagine monocentrica, o dallo sperimentatore coordinatore in caso di indagine multicentrica, e redatto secondo le linee guida ICH/GCP, norma UNI EN-ISO 14155:2011 e s.m.i., o altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale, da citare nel rapporto.
4.2 Si precisa, inoltre, che per le indagini cliniche di dispositivi medici di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i., ossia quelli appartenenti alla classe I e alle classi IIa e IIb diversi da quelli di cui al punto 4.1, alla notifica devono essere allegati, oltre alla dichiarazione del fabbricante e al modello riassuntivo, i documenti di cui alle lettere c e d del punto 4.1 e una dichiarazione del fabbricante relativa alla valutazione dei rischi e alle misure intraprese per minimizzare gli stessi.
4.3 Per le indagini cliniche di dispositivi medici impiantabili attivi, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 507/92 e s.m.i. i documenti da allegare alla notifica di indagine clinica sono quelli indicati al punto 4.1.
4.4 In caso di assenza dei documenti richiesti per la notifica di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3. l'Ufficio Sperimentazione clinica provvede a richiederli.
La richiesta di cui sopra implica l'interruzione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i. ed all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i..
4.5 Si precisa, inoltre, che per i dispositivi medici, in conformita' a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i. la documentazione da tenere a disposizione del Ministero della salute e' quella di cui al punto 3.2 dell'allegato VIII al medesimo decreto.
4.6 Per i dispositivi medici impiantabili attivi, in conformita' a quanto previsto dall'art.7, comma 1, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i. la documentazione da tenere a disposizione del Ministero della salute quella di cui al punto 3.2 dell'allegato 6 del medesimo decreto.
4.7 Al riguardo si precisa che il parere del comitato etico, di cui al punto 2.2 dell'all. VIII del decreto 47/97 e s.m.i. e di cui al punto 2.2 dell'all. 6 del decreto 507/92 e s.m.i., puo' essere richiesto al Comitato etico competente precedentemente o contemporaneamente alla presentazione della notifica della indagine clinica al Ministero della salute. L'istante la notifica, il suo mandatario, invia al Ministero della salute - D.G.F.D.M. - Ufficio Sperimentazione clinica una dichiarazione di avvenuta richiesta di parere al Comitato etico che dovra' essere inviato, in copia, non appena disponibile.
4.8 Nel caso in cui il Ministero della salute non abbia ravvisato motivi ostativi all'indagine clinica, l'istante comunica, mediante posta PEC o posta ordinaria all'Ufficio Sperimentazione clinica della D.G.F.D.M. la data di avvio dell'indagine clinica in Italia (arruolamento del 1° paziente) e la data di conclusione dell'indagine stessa, che non puo' comunque iniziare senza il parere favorevole del comitato etico.
5. Art. 5 del D. M. 2 agosto 2005 «Emendamenti al protocollo clinico»
5.1 Si precisa che l'ufficio Sperimentazione clinica, al ricevimento della richiesta di emendamento di una indagine clinica, corredata del parere favorevole del comitato etico competente, invia all'istante una nota relativa all'esito del check di completezza della documentazione sia tecnica che amministrativa, qualora vengano ravvisate carenze istruttorie.
5.2 L'Ufficio Sperimentazione clinica comunica all'istante, orientativamente nei successivi trenta giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione di emendamento, l'esito della valutazione sulla richiesta di emendamento presentata, fatta salva la sospensione del termine medesimo per il tempo che intercorre tra l'eventuale richiesta di integrazioni di documenti mancanti e la completa acquisizione delle stesse entro i termini indicati dall'Ufficio Sperimentazione clinica.
Si invitano gli Assessorati alla Sanita' delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a provvedere alla massima diffusione della presente circolare alle strutture sanitarie e ai relativi comitati etici.
Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: Marletta
 
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