Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2011
Assegnazione di risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. (Decreto n. 60739).


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;
Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;
Visti i sottoelencati accordi governativi, raggiunti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con i quali sono state attribuite, alle Regioni di seguito citate, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 300 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni medesime, secondo il seguente schema:




Regioni Data accordo Risorse finanziarie
governativo attribuite (milioni)
Lazio 07.04.2011 Euro 75 Lombardia 07.04.2011 Euro 75 Piemonte 07.04.2011 Euro 60 Toscana 07.04.2011 Euro 60 Veneto 19.04.2011 Euro 90

Totale Euro 300



Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;

Decreta:

Art. 1

Sono assegnati € 300 milioni alle Regioni di seguito elencate, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni medesime, secondo la seguente ripartizione:




Regioni Risorse finanziarie attribuite
(milioni di euro)
Lazio Euro 75 Lombardia Euro 75 Piemonte Euro 60 Toscana Euro 60 Veneto Euro 90

Totale Euro 300


 
Art. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 300.000.000 (trecentomilioni/00), gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 3

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:
a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate dal 01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.
 
Art. 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nelle Regioni medesime, d'intesa con le parti sociali.
 
Art. 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le Regioni medesime sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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