Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 25 luglio 2011 |
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiabendazolo, sulla base del dossier A10345A di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i relativi regolamenti (UE) della Commissione n.540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva tiabendazolo; Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 novembre 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tiabendazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva tiabendazolo fino al 31 dicembre 2015; Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto; Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo A10345A conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TECTO 20 S, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.; Viste, inoltre, le richieste presentate dall'Impresa titolare della registrazione stessa, al fine di ottenere variazioni amministrative relative agli stabilimenti di produzione per i prodotti fitosanitari di cui trattasi e indicati nell'allegato al presente decreto; Considerato che l'Impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per la sostanza attiva tiabendazolo; Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A10345A, ottenuta dall' Universita' degli Studi di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego; Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiabendazolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo A10345A conforme all'All. III; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiabendazolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. Sono altresi' autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. L'impresa titolare delle autorizzazioni e' tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2011
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva tiabendazolo ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A10345A di All. III fino al 31 dicembre 2015 ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2001di recepimento della direttiva di inclusione 2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010. Parte di provvedimento in formato grafico
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