Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2011
Modalita' attuative del decreto 15 luglio 2011 inerente la determinazione dei criteri e delle modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la Pesca, di seguito Regolamento di base e, in particolare, l'art. 24, primo paragrafo lettera v) di seguito denominato regolamento di base;
Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la Pesca;
Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, approvato da ultimo con decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
Visto il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2011 recante arresto temporaneo obbligatorio delle unita' autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2011;
Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 2011, registrato alla Corte dei conti in data 2 agosto, registro n. 5, foglio 348, ed in particolare il comma 7, dell'art. 1 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalita' di attuazione dello stesso;
Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 7 del citato decreto ministeriale 15 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1
Presentazione dell'istanza

1. L'Armatore che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 14 luglio 2011, deve, previa autorizzazione del proprietario dell'unita', trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, apposita istanza, entro e non oltre il termine ultimo del periodo obbligatorio di fermo (fara' fede il timbro postale di invio), redatta secondo lo schema riportato in allegato (All. 1 o All. 1-bis) al presente decreto.
 
Art. 2
Requisiti essenziali

1. L'istanza di cui al precedente articolo deve contenere l'autorizzazione rilasciata dal proprietario dell'unita' da pesca all'armatore per la presentazione della stessa, nonche' la dichiarazione che l'unita' e' regolarmente armata ed equipaggiata e, inoltre, per le unita' iscritte da piu' di due anni, l'operativita' per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto.
 
Art. 3
Attestazione del periodo di arresto

1. Entro 15 giorni dal termine del periodo di arresto temporaneo, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unita', un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato (All. 2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale del 14 luglio 2011, l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, nonche' i controlli effettuati per l'accertamento dello stesso.
2. L'Autorita' marittima certifica, inoltre, che l'unita' ha i requisiti di cui al precedente art. 2 ed allega alla predetta attestazione copia dei documenti di bordo di cui all'Allegato 2.
3. Nella predetta attestazione e' indicata l'eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5, dell'art. 2, del decreto ministeriale del 14 luglio 2011 e l'attivita' di controllo svolta.
 
Art. 4
Ulteriori adempimenti

1. L'unita', posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa all'aiuto di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2011.
2. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale del 14 luglio 2011, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione all'ufficio di iscrizione e all'Autorita' marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante ovvero l'apposizione dei sigilli sugli attrezzi presenti a bordo.
3. L'opzione di cui al precedente comma comporta la mancata ammissione all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 15 luglio 2011.
 
Art. 5
Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto si applica anche alle unita' iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Sicilia che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale del 14 luglio 2011.
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: Abate
 
Allegato 1
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Allegato 1 BIS
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
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