Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 luglio 2011
Determinazione dei criteri e delle modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v);
Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e il relativo decreto di attuazione;
Viste le basi scientifiche dei piani di gestione per le unita' autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e gia' esaminati dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;
Visto l'art. 35, commi 1-3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria con il quale l'onere della misura, valutato fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro, e' imputato, quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e, quanto a 9 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2011 che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante per l'annualita' 2011;
Ritenuto opportuno, in relazione ai propri fini istituzionali, promuovere l'immagine del pescatore quale guardiano del mare anche attraverso il cofinanziamento di iniziative finalizzate alla tutela dell'ecosistema marino;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 14 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1
Aiuto alle imprese di pesca

1. Per le imprese di pesca che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto del 14 luglio 2011 e' erogato un aiuto con le modalita' indicate nel presente articolo.
2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro, si provvede:
a. quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006;
b. quanto a 9 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' nazionali del Fondo rotativo di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Gli aiuti di cui al comma 2 lettera a. sono concessi in applicazione dell'art. 24, paragrafo I, lettera v) del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.
4. Gli aiuti erogati con le disponibilita' di cui al comma 2 lettera b. del presente articolo sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuato nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 14 luglio 2011.
6. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che abbiano sbarcato personale imbarcato nei dieci giorni precedenti l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore.
7. Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del presente decreto.
8. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 14 luglio 2011, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca.
 
Art. 2
Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 14 luglio 2011, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca.
 
Art. 3
Iniziative a tutela dell'ecosistema marino

1. Per la realizzazione delle iniziative a tutela dell'ecosistema marino di cui all'art. 6 del decreto del 14 luglio 2011 sono individuate, con provvedimento del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, le risorse finanziarie nei limiti delle disponibilita' assegnate alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2011

Il Ministro: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 348
 
Allegato


Tabella 1 per la determinazione dell?aiuto
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Categoria di navi | Importo giornaliero per nave
per stazza (GT) | (euro) escluso sabato e festivi ---------------------|-----------------------------------
| Valori * GT | + ---------------------|-------------------|--------------- 0<10 | 5,2 | 20 ---------------------|-------------------|--------------- 10<25 | 4,3 | 30 ---------------------|-------------------|--------------- 25<50 | 3,2 | 55 ---------------------|-------------------|--------------- 50<100 | 2,5 | 90 ---------------------|-------------------|--------------- 100<250 | 2 | 140 ---------------------|-------------------|--------------- 250<500 | 1,5 | 265 ---------------------|-------------------|--------------- 500<1.500 | 1,1 | 465 ---------------------|-------------------|--------------- 1.500<2.500 | 0,9 | 765 ---------------------|-------------------|--------------- 2.500 e oltre | 0,67 | 1.340 ---------------------------------------------------------


 
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