Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 luglio 2011
Estensione a tutto il 2011 delle misure anticrisi in materia di valutazione di titoli e di calcolo della solvibilita' corretta dei gruppi assicurativi di cui all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art.15, comma 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale, considerata l'eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, e' stato consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove possibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
Visto l'art. 15, comma 15-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale, considerata l'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, e' stato consentito alle imprese di cui all'art. 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilita' corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, di poter tenere conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea;
Visto che entrambi i citati commi 13 e 15-bis, prevedono che tali misure, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, possono essere reiterate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la nota n. 32-1-000071 del 13 giugno 2011, con la quale l'ISVAP, richiesto di fornire il proprio parere, ha rappresentato l'opportunita' di estendere a tutto l'esercizio 2011 l'applicazione delle misure anticrisi di cui al citato art. 15, commi 15-bis e 15-ter, ritenendo altresi' opportuno che, per ragioni di organicita' della disciplina vigente sul settore assicurativo nazionale nonche' per la complementarita' tra strumenti che compongono l'insieme di misure cosiddette anticrisi che impattano sullo stesso settore, venga estesa all'esercizio 2011 anche la facolta' prevista ai commi 13, 14 e 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Ritenuto opportuno estendere tali misure anche a tutto l' esercizio 2011, considerato il permanere di una situazione di volatilita' dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari;

Decreta:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 13, 14, 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per tutto l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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