Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 luglio 2011 |
Autorizzazione provvisoria all'organismo ECO Certificazioni S.p.A., in Faenza a svolgere attivita' di valutazione della conformita' alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attivita' di valutazione della conformita' alla direttiva 2009/48/CE previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo per gli organismi gia' titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313; Vista l'istanza del 12 gennaio 2011, con la quale l'organismo ECO Certificazioni S.p.A., gia' notificato per la direttiva 88/378/CEE, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' dei giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE; Acquisite le integrazioni documentali al protocollo n. 131575, dell'11 luglio 2011, relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti gia' accertati in sede di rilascio della precedente autorizzazione; Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE;
Decreta:
Art. 1
1. L'organismo notificato ECO Certificazioni S.p.A. con sede in via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (Ravenna), e' autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE. 2. La valutazione e' effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 3. L'autorizzazione ha validita' provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo e' tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento - Accredia - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva. |
| Art. 2
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' notificato alla commissione europea. Roma, 15 luglio 2011
Il direttore generale: Vecchio |
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