Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2011, n. 134 |
Regolamento per la disciplina delle modalita' di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 19, 28-bis e 32; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la formazione all'estero che il dirigente, assunto a seguito del concorso bandito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' tenuto a svolgere anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale. 2. La formazione all'estero e' disciplinata dal presente regolamento come pratica tecnico-professionale finalizzata ad accrescere la conoscenza comparata del settore pubblico e ad acquisire metodologie organizzative e criteri di amministrazione e governo delle risorse pubbliche idonei a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni. 3. Non sono tenuti a compiere la formazione di cui al presente regolamento i dirigenti che sono stati ammessi al concorso di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto appartenenti all'organico dell'Unione europea secondo i requisiti di accesso indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 del citato articolo 28-bis, nonche' i dirigenti assunti in esito ai concorsi pubblici a tempo determinato di cui al comma 2 del citato articolo 28-bis.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. - Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 (Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 28-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalita', alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni. 3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni. 4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso. 5. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione. 6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalita' di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32. 7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalita' acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13. 8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
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| Art. 2
Obiettivi della formazione
1. La formazione all'estero si fonda sull'esperienza comparata e mira a: a) far acquisire ai dirigenti competenze e strumenti tipici delle scienze manageriali; b) fornire ai dirigenti gli strumenti e le tecniche proprie del processo decisionale riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione degli uffici pubblici, agli indicatori di qualita', alla gestione delle risorse umane, ai criteri di finanziamento e agli elementi di bilancio e controllo; c) incrementare il livello delle competenze dei dirigenti per assicurarne il miglior contributo alla performance generale dell'organizzazione statale; d) sviluppare la capacita' di interagire con amministrazioni e organismi internazionali. 2. La formazione si svolge essenzialmente su metodologie funzionali alla razionale impostazione dei processi, in correlazione alla efficacia, efficienza, trasparenza ed economicita' dell'azione amministrativa. |
| Art. 3
Programmazione della formazione all'estero
1. Le amministrazioni che bandiscono il concorso di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 curano la programmazione della formazione all'estero dei dirigenti nell'ambito del piano annuale della formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in modo da assicurarne lo svolgimento nel periodo immediatamente successivo all'assunzione e precedente al conferimento dell'incarico dirigenziale. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, le esigenze formative dei dirigenti che saranno assunti in esito alle procedure, tenendo conto dei posti messi a concorso.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 28-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art.7-bis (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle universita' e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
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| Art. 4
Individuazione delle amministrazioni estere presso le quali effettuare la formazione
1. La formazione si svolge presso gli uffici amministrativi degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione, degli altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' degli organismi dell'Unione europea, delle organizzazioni e degli enti internazionali cui l'Italia aderisce. 2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, e sentiti il Ministero degli affari esteri e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con le amministrazioni estere per lo svolgimento della formazione di cui al presente regolamento, prevedendo forme di controllo sull'effettivo svolgimento del predetto periodo di formazione. 3. Le amministrazioni che bandiscono il concorso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bando concordano con la Scuola superiore della pubblica amministrazione l'utilizzo di accordi o convenzioni di cui al comma 2 ovvero, in ragione di esigenze formative specifiche, la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni estere per disciplinare le modalita' di svolgimento della formazione. 4. Per la formazione all'estero dei dirigenti le amministrazioni, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, possono altresi' avvalersi degli accordi di reciprocita' stipulati ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 5. Le amministrazioni che hanno bandito il concorso individuano, nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto del numero e della tipologia dei posti banditi, le amministrazioni estere presso cui far svolgere ai dirigenti assunti l'attivita' di formazione e ne danno apposita pubblicita' sul proprio sito istituzionale, prima dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso. 6. L'amministrazione estera di destinazione e' scelta dal vincitore al momento dell'assunzione tra quelle preventivamente individuate ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 (Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69): «Art. 3 (Compiti). - 1. Per adempiere alla missione di cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie attivita' nell'ambito delle seguenti competenze principali: a) attivita' di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente; b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15; c) attivita' di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali; d) attivita' di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonche' con il settore privato; e) attivita' di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri Paesi in un quadro di cooperazione internazionale; f) attivita' di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attivita' di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la societa', anche in collaborazione con universita' e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e societa' private; g) attivita' di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private; h) attivita' di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing; i) attivita' di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione a tale fine delegato, della qualita' delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attivita' di monitoraggio; l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attivita' di competenza della Scuola; m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in funzione del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2. 2. La Scuola puo' promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. 3. La Scuola rilascia titoli post laurea di alta professionalita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 32 (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero). - 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. 2. Il trattamento economico potra' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale. 3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.».
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| Art. 5
Modalita' di compimento della formazione
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, d'intesa con le amministrazioni che hanno bandito il concorso e con le amministrazioni estere presso le quali la formazione deve essere svolta, predispone apposito progetto formativo, tenuto conto della tipologia e delle peculiarita' dell'incarico che deve essere conferito al dirigente. Nel progetto sono indicati gli obiettivi formativi da conseguire durante il periodo di formazione ed i criteri di valutazione del dirigente. 2. La formazione si svolge a tempo pieno per un periodo di sei mesi, preferibilmente continuativi presso una o piu' amministrazioni estere secondo i contenuti del progetto formativo. 3. Il periodo di formazione puo' essere rinviato o sospeso quando ricorrono legittime cause di sospensione della prestazione lavorativa. In ogni caso, la formazione deve essere completata entro tre anni dalla conclusione del concorso. 4. La formazione si svolge mediante una attivita' pratica di stage e con la partecipazione del dirigente ad eventuali convegni e seminari. 5. Il dirigente organizza la propria attivita' e assicura la presenza in servizio nel rispetto delle esigenze della struttura presso la quale svolge la formazione. |
| Art. 6
Valutazione del livello di professionalita'
1. Al termine del periodo di formazione, l'amministrazione estera, sentita l'amministrazione che ha bandito il concorso, effettua la valutazione del livello di professionalita' acquisito dal dirigente in ragione dei contenuti del progetto formativo e dei criteri individuati nello stesso progetto. In caso di formazione svolta presso piu' amministrazioni, ciascuna cura la valutazione per il periodo di riferimento. 2. Ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 7, la valutazione positiva del dirigente equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione definitiva nel ruolo dei dirigenti di I fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per coloro che non hanno gia' superato il periodo di prova in qualita' di dirigente di II fascia nella stessa o in altre amministrazioni.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 28-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. 2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».
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| Art. 7
Trattamento economico spettante ed oneri finanziari per il periodo di formazione all'estero
1. Anteriormente al conferimento dell'incarico e durante il periodo di formazione all'estero, al dirigente sono corrisposti il trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione parte fissa previsti per i dirigenti di prima fascia, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo la normativa vigente. 2. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel caso di accordi di reciprocita', il trattamento economico di cui al comma 1 puo' essere posto direttamente a carico dell'amministrazione di destinazione, in tutto o in parte, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 giugno 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 115
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 4.
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