Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 luglio 2011
Trasmissione telematica delle ricette del servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori e la ricetta elettronica (Progetto Tessera Sanitaria). Avvio a regime del Sistema presso le Regioni Toscana, Puglia, Sardegna e la provincia autonoma di Trento.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la ricetta elettronica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative modalita' di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del SSN al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica;
Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, tra l'altro, sono state introdotte ulteriori modalita' tecniche da rendere disponibili ai medici per la trasmissione telematica delle ricette e la ricetta elettronica, attraverso il Sistema tessera sanitaria;
Visto l'art. 1 del decreto 2 febbraio 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2009, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, il quale prevede che:
l'avvio sperimentale delle attivita' realizzative in ambito regionale delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, e' definito attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;
in relazione ai predetti accordi, con decreto del Ministero dell'economia e' comunicata la fine della sperimentazione e entrata a regime delle procedure in ogni singola regione;
Visti gli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, siglati il 27 maggio 2009, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;
Visto il decreto 14 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, attuativo del citato decreto 2 febbraio 2009, il quale prevede:
la data di avvio a regime del sistema regionale della regione Lombardia, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del SSN da parte dei medici prescrittori regionali;
ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, che l'inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore convenzionato si verifica nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalla data di avvio a regime, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale;
Visto il decreto 21 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2011, attuativo del citato decreto 2 febbraio 2009, il quale prevede la data di avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia autonoma di Bolzano;
Vista la nota n. 57967 del 6 maggio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la provincia autonoma di Trento, il Ministero della salute e la Sogei di quanto segue:
la data di entrata a regime dal 1° ottobre 2011 del sistema informativo della provincia autonoma di Trento, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;
ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;
Vista la nota n. 57937 del 19 maggio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la regione Sardegna, il Ministero della salute e la Sogei di quanto segue:
la data di entrata a regime dal 31 dicembre 2011 del sistema informativo della regione Sardegna, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;
ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;
Vista la nota n. 57987 del 5 maggio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la regione Toscana, il Ministero della salute e la Sogei di quanto segue:
la data di entrata a regime dal 31 dicembre 2011 del sistema informativo della regione Toscana, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;
ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;
Vista la nota n. 55763 del 2 maggio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la regione Puglia, il Ministero della salute e la Sogei di quanto segue:
la data di entrata a regime dal 31 gennaio 2012 del sistema informativo della regione Puglia, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;
ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1
Chiusura sperimentazione e avvio a regime

1. Con riferimento all'attuazione in ambito regionale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, concernenti la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del SSN da parte dei medici prescrittori, e' definito il seguente programma di avvio a regime:
a) provincia autonoma di Trento, dal 1° ottobre 2011;
b) regioni Toscana e Sardegna, dal 31 dicembre 2011;
c) regione Puglia, dal 31 gennaio 2012.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, siglati il 27 maggio 2009, richiamati nelle premesse, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, in fase di prima applicazione, nelle regioni di cui al comma 1, tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date di cui al comma 1, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale, tenuto anche conto dei sistemi informativi regionali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.
3. Con successivi decreti e' stabilita l'estensione alle altre regioni del programma di avvio a regime di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2011

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