Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 luglio 2011 |
Autorizzazione provvisoria all'organismo «L.B.C. Srl», in Striano a svolgere attivita' di valutazione della conformita' alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 1, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attivita' di valutazione della conformita' alla direttiva 2009/48/CE per gli organismi che presentano domanda entro il 12 novembre 2011 e previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo; Vista l'istanza del 7 giugno 2010, con la quale la societa' «L.B.C. S.r.l.» ha chiesto di essere autorizzata ad effettuare la valutazione di conformita' dei giocattoli ai sensi della direttiva 88/378/CEE; Acquisite le integrazioni documentali in data 6 luglio 2011, protocollo n. 128441, relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva 2009/48/CE; Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE;
Decreta:
Art. 1
1. L'organismo notificato «L.B.C. S.r.l.», con sede in via Sarno n. 59/i - 80040 Striano (Napoli), e' autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE. 2. La valutazione e' effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della decisione n.768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 3. L'autorizzazione ha validita' provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo e' tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento «Accredia», ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva. |
| Art. 2
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' notificato alla Commissione europea. Roma, 15 luglio 2011
Il direttore generale: Vecchio |
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