IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Vista la domanda dell'11 marzo 2008 presentata dall'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd P.O. BOX 262, 77100 Ashdod (Israele), rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Bergamo Via Falcone 13, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato TERENS 240 EC contenente la sostanza attiva clodinafop-propargyl e l'antidoto agronomico cloquintocet-mexyl; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e gli Istituti scientifici valutatori Istituto Superiore di Sanita', Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, Universita' degli Studi di Milano - MURCOR e Universita' degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del 23 giugno 2006 di inclusione della sostanza attiva Clodinafop-propargyl, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 gennaio 2017 in attuazione della direttiva 2006/39/EC della Commissione del 12 aprile 2006; Vista la valutazione dell'Universita' degli studi di Pisa in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio in data 7 aprile 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 16 aprile 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in GOLEM; Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario denominato GOLEM fino al 31 gennaio 2017 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva Clodinafop-propargyl; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.
Decreta:
L'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd P.O. BOX 262, 77100 Ashdod (Israele), rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo Via Falcone n. 13, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GOLEM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Clodinafop-propargyl nell'Allegato I. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250 e litri 1. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Agan Chemical Manufacturers Ltd P.O. BOX 262, 77100 Ashdod (Israele); Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14245. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2011
Il direttore generale: Borrello |