Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. 107 |
Testo del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2011), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 130 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Proroga (( delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. )) Misure urgenti antipirateria.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Iniziative in favore dell'Afghanistan
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di (( euro 10.800.000 )) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo NATO - Russia Council per l'Afghanistan. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. 3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario ed educativo; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. (( Nell'ambito di tali misure si provvede, altresi', alla realizzazione di una « Casa della societa' civile » a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. )) 5. A valere sulla autorizzazione di spesa di (( euro 10.800.000 ))di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unita' tecnica locale, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul. 6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987, e' il seguente: "Art. 13. Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo - 1. Le unita' tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione. 2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato. 3. I compiti delle unita' tecniche consistono: a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento; b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali; c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto; d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese. 4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) ed e), che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio. 5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.". - La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria. - Il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, e' il seguente: "4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».".
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| Art. 2
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro (( 8.600.000 )) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' la spesa di (( euro 350.000 )) per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di (( euro 8.600.000 ))il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo (( di applicazione delle disposizioni di cui al )) presente decreto. 2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 204/2011, del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal (( regolamento (UE) n. 572/2011, del Consiglio, del 16 giugno 2011 )),e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011 (( e ad Istanbul il 15 luglio 2011 )), circa l'individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilita' finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonche' per l'apertura di linee di credito per le finalita' suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorita' di Governo. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 2.295.224 per gli interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo (( di applicazione delle disposizioni di cui al )) presente decreto. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime(UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO Russia Council. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. (( 7-bis. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attivita' rivolte alle formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). )) 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.983 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali. 10. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore (( al periodo di applicazione delle disposizioni di cui al )) presente decreto. 12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan. 13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCEistituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area (( dell'Iniziativa Centro europea. )) 14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica, al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
Riferimenti normativi - Per i riferimenti alla citata legge n. 49 del 1987, si veda nelle note all'art. 1. - Per i riferimenti alla citata legge n. 220 del 2010, si veda nelle note all'art. 1. - La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001. - La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992. - Il testo degli articoli 171, 181, comma 1, e 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente: "Art. 171. Indennita' di servizio all'estero - 1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. 3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, sulla base: a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale; b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero; c) del corso dei cambi. 4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). 5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale. 6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi, l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi dell'articolo 189."; "Art. 181. Spese di viaggio per congedo o ferie. - 1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente."; "Art. 186. Viaggi di servizio. - Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio, l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con decreto motivato del Ministro. L'indennita' personale e' ridotta della meta' per un periodo successivo che non puo' superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la meta' del trattamento di missione previsto per il territorio nazionale. Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in godimento, spetta: 1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta servizio, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita' mensile di servizio all'estero a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale; 2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri Paesi, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita' base mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale. A tale indennita' si applica: a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la missione; b) in mancanza di posto di organico corrispondente, il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica; c) in mancanza anche di coefficiente per la carriera corrispondente, il coefficiente previsto per il restante personale della sede con esclusione, se differente, di quello stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica; d) qualora vi siano piu' coefficienti di maggiorazione oltre quello fissato per il capo di rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga in localita' dove non esistano uffici diplomatici o consolari e in ogni altro caso non determinabile a norma del presente comma, il coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'art. 172. Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate dell'indennita' supplementare prevista dall'ultimo comma dell'art. 195, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg. I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero. Se per esigenze di servizio il capo di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba, a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge, spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal presente articolo per il dipendente.". - La legge 18 dicembre 1982, n. 948 (Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982.
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| Art. 3 Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2. 2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali. 3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle (( autorizzazioni )) di spesa di cui agli articoli 1 comma 1, e 2, (( comma 1, )) del presente decreto. 5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. 6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle (( autorizzazioni )) di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto. 7. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. 8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, nonche' delle disponibilita' degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. 10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9, possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011. 11. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' quelle di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, nell'ambito delle risorse ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione. 12. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni. 13. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite: a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di Governo; b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi; c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi. 14. (( (Soppresso) )). 15. (( (Soppresso) )). 16. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: «il capo dell'ufficio consolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio consolare». 17. Il termine di scadenza del Commissariato generale del Governo per l'Esposizione universale di Shangai e' prorogato al 31 ottobre 2011. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011. 18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
Riferimenti normativi - Il testo degli articoli 13 e 16 della citata legge n. 49 del 1987 e' il seguente: "Art. 13. Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo - 1. Le unita' tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione. 2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato. 3. I compiti delle unita' tecniche consistono: a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento; b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali; c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto; d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese. 4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio. 5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati." "Art. 16 Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo- 1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' costituito da: a) personale del Ministero degli affari esteri; b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unita'; c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12; d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando; e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unita', assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).". - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. - Il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 (Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1988, e' il seguente: "2. Alle unita' tecniche di cooperazione puo' essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell'unita' tecnica. Le unita' tecniche competenti per piu' di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica.". - Il testo degli articoli 6, commi 7 e 14, e 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente: "7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco." "14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.". "28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.". - Il testo dell'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 e' il seguente: "6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. 7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.". - Il testo dell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, e' il seguente: "56. Le somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.". - Il testo dell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e' il seguente: "2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»; b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».". 3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.". - Il testo degli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, e' il seguente: "Art. 7. Gestione delle risorse umane - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144."; "Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.". - Il testo degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010 e' il seguente: "Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan. - 1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191(legge finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. 3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana». 5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari."; "Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. - 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 4. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 e, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. 5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.". - Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010, e' il seguente: "Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan. - 1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano. 2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO's Strategic Communications in Afghanistan, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dalla predetta Convenzione. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. 4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario ed educativo; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede alla realizzazione di una «Casa della societa' civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 6. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari."; "Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. - 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, nonche' la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD). 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni sei mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto e' acquisito dopo quattro mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, compresi le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan. 10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attivita' del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona. 10-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, e' assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.". - Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010, e' il seguente: "Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan - 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di euro 1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. 3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con i Governi pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario ed educativo; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede alla realizzazione di una «Casa della societa' civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. 6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 24.244.". "Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione - 1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'addestramento della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.827.451 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per il contributo all'Unione per il Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio. Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Al fine di garantire anche la sicurezza informatica della rete diplomatico-consolare, al personale inviato in missione nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli interventi tecnici a tutela della funzionalita' dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione spetta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. 7. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 2.750.000 ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.583.328 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 454.050 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto. 10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 318.700 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan. 11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel sud-est europeo, cosi' ripartita: euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. 11-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche e integrazioni, e' assegnato a favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2, del citato decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 1° agosto 2003, n. 219, e' il seguente: "1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo." "5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria." "2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.". - Il testo dell'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e' il seguente: "15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.". - Il testo dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, e' il seguente: "Art. 3 . Tracciabilita' dei flussi finanziari. - 1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu' dipendenti. 4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. 5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. 6. 7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.". - Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 21. Passaporti 1. L'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validita'. 2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, puo' circoscrivere a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti. 3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.". - Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78 (Aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in Menaggio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002, e' il seguente: "1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in Menaggio, ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161, viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002 e a 309.874 euro a decorrere dall'anno 2003.". - Il testo dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1997, e' il seguente: "Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 726 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
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| Art. 4 Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.704.836 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 92.021.055 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 33.234.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 150.248 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 7.308.028 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 603.986 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.345 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 128.507 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 104.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 134.228 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 158.749 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 353.164 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 20.873.434 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.240.689 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 10.483.835 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 508.319 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 64.255.200 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto. 18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan. 19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l'embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 3.382.400 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 867.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 63.730 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 270.851 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.600.179 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 342.220 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 227.628 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units(JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories(EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission(EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 31. Per il completamento delle attivita' di attuazione del memorandumdi intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le unita' navali denominate CP902 «Diciotti» e CP903 «Dattilo» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Per la finalita' di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alla parte destinata alle esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-bis, e' incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000, a copertura degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle unita' navali di cui al primo periodo alla societa' aggiudicataria della procedura concorsuale avviata con bando pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 97 del 20 maggio 2010. (( 31-bis. Al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro delle esigenze del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituita dalla tabella D di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. ))
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 16 e da 19 a 29, del citato decreto-legge n. 228 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e' il seguente: "Art. 4. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 380.770.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 106.240.346 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 35.770.354 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 147.799 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.935.084 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 594.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 60.346 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 126.459 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 206.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 132.039 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 653.993 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 694.810 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 25.112.656 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 4.107.115 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 15. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.169.041 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 681.198 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 17. (omissis). 18. (omissis). 19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 3.497.465 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 853.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 64.040 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 269.002 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 8.297.164 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. 24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.471.724 e di euro 368.141 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 411.201 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 309.077 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 30, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.". - Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007, e' il seguente: "2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.". - Il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009, e' il seguente: "Art. 3-bis. Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 - 1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 e' autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all' articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonche' allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull'attivita' di pesca attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della capacita' dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 e' autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui all' articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita' di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Il decreto legge 31 luglio 1954, n. 533 (Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 31 luglio 1954, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869. La tabella D stabilisce i tributi speciali per servizi resi dal Ministero della marina mercantile (Personale delle Capitanerie di porto).
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| (( Art. 4 bis Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attivita' operative ex Risoluzione ONU n. 1973
1. La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10 milioni, e' destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attivita' operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operativita' degli scali aeroportuali civili. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento al comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, e' il seguente: "616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative.". - Il testo dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il seguente: "11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.".
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| Art. 5 Ulteriori misure di contrasto alla pirateria
1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attivita' internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la liberta' di navigazione del naviglio commerciale nazionale, puo' stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization(IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che puo' avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio. 2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformita' alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennita' previste per i militari imbarcati sulle unita' della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, (( intendendosi )) sostituita alla necessita' delle operazioni militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui al comma 1. 3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (( 4. Nell'ambito delle attivita' internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del « Maritime Safety Committee » (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), e' consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse. 5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 5-bis. Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione e' rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4. 5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalita' attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantita' di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma. )) 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4. (( 6-bis. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;». 6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi - Il testo degli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e' il seguente: "Art. 1135. Pirateria - Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni. Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena e' diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena e' ridotta fino alla meta'.". "Art. 1136. Nave sospetta di pirateria - Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Si applica il secondo comma dell'articolo precedente.". - Il testo dell'articolo 12 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 12. Casi di connessione - 1. Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.". - Il testo dell'articolo 5, comma da 1 a 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, e' il seguente: "1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al Tribunale di Roma. 4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e' attribuita al tribunale di Roma. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. 6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.". - Il testo dei commi 1-sexies e 1-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2009, e' il seguente: "1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.". - Il testo degli articoli 28, 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, e' il seguente: "Art. 28. Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validita' della licenza e' di due anni. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro." "Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse." "Art. 134. Senza licenza del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.". - Il testo dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e' il seguente: "Art. 6. Addestramento del personale - 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi e' commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sara' adibito. 2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sara' adibito. Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti: a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari; b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera. 3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono: a) al personale con mansioni di direttore tecnico; b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza; c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici. 4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza e' effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da: a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili; b) un componente esperto di una lingua straniera; c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo; d) un componente del competente ufficio di specialita' della Polizia di Stato; e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse. 5. Le prove d'esame consistono: a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera; b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sara' chiamato a svolgere.". - Il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 111. Competenze particolari della Marina militare - 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente: a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107; b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell' articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata; c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell' articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.".
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| Art. 6 Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, (( del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. )) 2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta: a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 23 e 26; b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16; c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3, e al personale impiegato in qualita' di istruttore nella missione militare di cui all'articolo 4, comma 19. 3. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. 4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali. (( 4-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni. 4-ter. I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine, all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo». 4-quater. In relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, e' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede: a) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; b) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi; c) quanto ad euro 31.392.043, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilita' nella gestione del bilancio. Tale importo puo' essere ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse ONU affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalita' di cui al presente comma. 4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente: "1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) nella misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah; b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita' di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat; c) nella misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina; d) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana; e) nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all' articolo 2, comma 11, non si applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all' articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l' articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto dall' articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.". - Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: "6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.". - Il testo dell'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 30, e' il seguente: "2-bis. Al contributo corrisposto direttamente dall'Unione europea al personale che partecipa alla missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 23, del presente decreto, non si applica l'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.". - Il testo dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente: "3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito, con le stesse modalita' previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.". - Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell' 11 agosto 1990, e' il seguente: "3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che abbiano carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.". - Il testo dell'articolo 1791, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente: "1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.". - Il testo dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della Croce rossa italiana - art. 70 della legge n. 833 del 1978), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 ottobre 1980, e' il seguente: "L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato.". - Il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001, e' il seguente: "2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere a disposizione di altre amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato.". - Il testo dell'articolo 2, comma 100, della citata legge n. 244 del 2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo". - Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010, e' il seguente: "1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.". - Il testo dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, e' il seguente: "1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.". - Il testo dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010, e' il seguente: "2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalita': a) omissis b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell' articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente puo' presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarita' della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto". - Il testo dell'articolo 8, comma 11, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' il seguente: "11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.". - Il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: "5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.". - Il testo dell'articolo 10, comma 14, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' il seguente: "14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' consentita la possibilita' di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non puo' essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. La variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.".
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| Art. 7 Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, e' il seguente: "Art. 5. Disposizioni in materia penale - 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al Tribunale di Roma. 4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e' attribuita al tribunale di Roma. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. 6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria. 6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica." . - Il testo dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del citato decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e' il seguente: "1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.".
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| Art. 8 Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1. (( 2-bis. Al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al complessivo quadro delle esigenze del Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, l'articolo 307, comma 10, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente. A tal fine il parere di congruita' richiesto alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera b), del citato codice, rispetto ai beni per i quali sono gia' stati pubblicati i relativi decreti di individuazione ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottato entro il 31 ottobre 2011. ))
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e' il seguente: "1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono: a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi; b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. 2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.". - Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente: "1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.". - Il testo vigente dell'articolo 307, comma 10, lettera b), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
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| (( Art. 9
Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali
1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e disicurezza, il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,assicura la riduzione di almeno 1.000 unita' di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unita' impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unita'. 2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare. )) |
| Art. 10 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, (( esclusi l'articolo 3, comma 18, )) l'articolo 4, comma 31, (( e l'articolo 6, comma 4-quater, )) pari complessivamente (( a euro 744.358.397 )) per l'anno 2011, si provvede rispettivamente: a) quanto a 725.064.192 euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni; b-(( bis) )) quanto a 8.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili come definite dall'articolo 21 ,comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero degli affari esteri, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilita' nella gestione del bilancio. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31, pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede con quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nella misura di euro 134.000.000 a favore del Ministero della difesa, al cui personale si applicano le disposizioni di cui agli (( articoli 6 e 7, )) e di euro 8.000.000 a favore del Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' il seguente: "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1". - Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente: "1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.". Per il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 6. Per il testo dell'articolo 10, comma 14, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si veda nelle note all'art. 6. - Il testo dell'articolo 61, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002, e' il seguente: "1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.". - Il testo dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' il seguente: "1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.". - Il testo dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, e' il seguente: "5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.".
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| Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
| Allegato A (Articolo 4, comma 31-bis)
---------------------------------------------------------------------- "Tabella D - Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto) ---------------------------------------------------------------------- OGGETTO TARIFFE ANNOTAZIONI (EURO) ---------------------------------------------------------------------- 1. Ammissione a pratica Riduzione del 50 per cento per di navi e iscrizione le navi inferiori alle 250 di navi, unita' da pesca 62,00 tonnellate di stazza lorda; e da diporto compresi aumento del 100 per cento per i passaggi di proprieta'. le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci perico- lose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effet- tuano piu' di una corsa giorna- liera e di quelle da pesca, il cui importo e' ridotto ad euro 5,17. ---------------------------------------------------------------------- 2. Visite di sicurezza, di Riduzione del 50 per cento per idoneita' e tecnico- le navi inferiori alle 250 sanitarie (comprese le tonnellate di stazza lorda; unita' da diporto). 51,65 aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa. ---------------------------------------------------------------------- 3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati. 129,12 ---------------------------------------------------------------------- 4. Scritturazione di atti Il compenso spetta per ogni contrattuali originali 0,26 pagina" e di copie e di estratti degli atti stessi. ----------------------------------------------------------------------
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