Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. 107
Testo del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2011), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 130 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Proroga (( delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. )) Misure urgenti antipirateria.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di (( euro 10.800.000 )) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo NATO - Russia Council per l'Afghanistan.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. (( Nell'ambito di tali misure si provvede, altresi', alla realizzazione di una « Casa della societa' civile » a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. ))
5. A valere sulla autorizzazione di spesa di (( euro 10.800.000 ))di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unita' tecnica locale, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.



Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 13 della legge 26 febbraio
1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicata nel
supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 1987, e' il seguente:
"Art. 13. Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo - 1. Le unita' tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti
tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale
assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) ed e), che
risponde, al capo della rappresentanza diplomatica
competente per territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei
compiti ad esse affidati.".
- La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2011), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010. La tabella
C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria.
- Il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30 (Disposizioni urgenti per la
proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del
Servizio europeo per l'azione esterna e per
l'Amministrazione della Difesa), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, e' il seguente:
"4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede
all'organizzazione di una conferenza regionale della
societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
rete di organizzazioni non governative «Afgana».".



 
Art. 2

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro (( 8.600.000 )) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' la spesa di (( euro 350.000 )) per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di (( euro 8.600.000 ))il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo (( di applicazione delle disposizioni di cui al )) presente decreto.
2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 204/2011, del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal (( regolamento (UE) n. 572/2011, del Consiglio, del 16 giugno 2011 )),e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011 (( e ad Istanbul il 15 luglio 2011 )), circa l'individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilita' finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonche' per l'apertura di linee di credito per le finalita' suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorita' di Governo.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 2.295.224 per gli interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo (( di applicazione delle disposizioni di cui al )) presente decreto.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime(UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO Russia Council.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
(( 7-bis. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attivita' rivolte alle formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). ))
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.983 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
10. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore (( al periodo di applicazione delle disposizioni di cui al )) presente decreto.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCEistituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area (( dell'Iniziativa Centro europea. ))
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica, al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.



Riferimenti normativi
- Per i riferimenti alla citata legge n. 49 del 1987,
si veda nelle note all'art. 1.
- Per i riferimenti alla citata legge n. 220 del 2010,
si veda nelle note all'art. 1.
- La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo
per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
- La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
51 del 2 marzo 1992.
- Il testo degli articoli 171, 181, comma 1, e 186 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale
n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente:
"Art. 171. Indennita' di servizio all'estero - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati
statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione
europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi
e dei servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di
agenzie specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189.";
"Art. 181. Spese di viaggio per congedo o ferie. - 1.
Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed
a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate
ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio
per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il
relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8
mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente.";
"Art. 186. Viaggi di servizio. - Il personale che per
ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato
temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o
allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo
massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio,
l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere
attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con
decreto motivato del Ministro. L'indennita' personale e'
ridotta della meta' per un periodo successivo che non puo'
superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine.
Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la
meta' del trattamento di missione previsto per il
territorio nazionale.
Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o
in altri Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in
godimento, spetta:
1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta
servizio, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo,
un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita'
mensile di servizio all'estero a seconda che trattisi
rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di
funzionari direttivi o di altro personale;
2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri
Paesi, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un
sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita' base
mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di
rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di
altro personale. A tale indennita' si applica:
a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il
posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la
missione;
b) in mancanza di posto di organico corrispondente,
il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con
esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per
il capo di rappresentanza diplomatica;
c) in mancanza anche di coefficiente per la
carriera corrispondente, il coefficiente previsto per il
restante personale della sede con esclusione, se
differente, di quello stabilito per il capo di
rappresentanza diplomatica;
d) qualora vi siano piu' coefficienti di
maggiorazione oltre quello fissato per il capo di
rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga
in localita' dove non esistano uffici diplomatici o
consolari e in ogni altro caso non determinabile a norma
del presente comma, il coefficiente di maggiorazione
stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentita la Commissione di cui all'art. 172.
Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente
articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di
cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate
dell'indennita' supplementare prevista dall'ultimo comma
dell'art. 195, anche le spese per la spedizione del
bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg.
I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.
Se per esigenze di servizio il capo di una
rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba,
a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge,
spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal
presente articolo per il dipendente.".
- La legge 18 dicembre 1982, n. 948 (Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
degli affari esteri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982.



 
Art. 3
Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle (( autorizzazioni )) di spesa di cui agli articoli 1 comma 1, e 2, (( comma 1, )) del presente decreto.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle (( autorizzazioni )) di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
7. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.
8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, nonche' delle disponibilita' degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo.
10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9, possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011.
11. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' quelle di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, nell'ambito delle risorse ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.
12. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.
13. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
14. (( (Soppresso) )).
15. (( (Soppresso) )).
16. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: «il capo dell'ufficio consolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio consolare».
17. Il termine di scadenza del Commissariato generale del Governo per l'Esposizione universale di Shangai e' prorogato al 31 ottobre 2011. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011.
18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.



Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 13 e 16 della citata legge n.
49 del 1987 e' il seguente:
"Art. 13. Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo - 1. Le unita' tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da
esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da
personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con
contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12, che
risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei
fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza
diplomatica competente per territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei
compiti ad esse affidati."

"Art. 16 Personale addetto alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo- 1. Il personale addetto alla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e'
costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'articolo 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).".
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al
personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di
missione all'estero), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177
(Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26
febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3
giugno 1988, e' il seguente:
"2. Alle unita' tecniche di cooperazione puo' essere
attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede
la rappresentanza diplomatica presso la quale sono
istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali
altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate
dell'unita' tecnica. Le unita' tecniche competenti per piu'
di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla
competente rappresentanza diplomatica.".
- Il testo degli articoli 6, commi 7 e 14, e 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
2010, e' il seguente:
"7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco."
"14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.".
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto
previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi',
quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis
e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
- Il testo dell'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 e' il seguente:
"6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.".
- Il testo dell'articolo 1, comma 56, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, e' il
seguente:
"56. Le somme riguardanti indennita', compensi,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005.".
- Il testo dell'articolo 61, commi 2 e 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008, e' il seguente:
"2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite
dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti».".
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2009.".
- Il testo degli articoli 7 e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001,
e' il seguente:
"Art. 7. Gestione delle risorse umane - 1. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144.";
"Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile -
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione
di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui
alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina con
riferimento alla individuazione dei contingenti di
personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto.".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 30 del 2010 e' il seguente:
"Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan. - 1.
Per le iniziative di cooperazione in favore
dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000
ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191(legge
finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al
sostegno dell'esercito nazionale afgano.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad
una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire
sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla popolazione. Per
l'organizzazione della missione si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa
alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuate nel corso dei colloqui internazionali e in
particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le
attivita' operative della missione sono finalizzate alla
realizzazione di iniziative concordate con il Governo
pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con
particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede
all'organizzazione di una conferenza regionale della
societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
rete di organizzazioni non governative «Afgana».
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.";
"Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. - 1.
Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro
22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), nonche' la spesa di euro
1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo
2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito
del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri,
con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un
massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in
altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti
necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del
presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la
partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO
destinato al rafforzamento della gestione autonoma della
sicurezza in Kosovo.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per
assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE).
4. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 e, dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di
10 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la
tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei
territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato
in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita' di
cui al presente comma, e' corrisposta l'indennita' di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, di cui 10 milioni di
euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
5. Per la realizzazione degli interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno
2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per
assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per
l'invio in missione di personale di ruolo presso le
Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai
predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', senza
assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la
partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le
missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE.
Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita',
detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione
internazionale di riferimento e senza assegno di
rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata
ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque
superare il trattamento attribuito per la stessa missione
all'organo di vertice del predetto contingente.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per
l'invio in missione di un funzionario diplomatico con
l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.
Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari
all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri
derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla
diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per
l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario
puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in
loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque
inferiore alla scadenza del presente decreto.".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n.126 (Proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010, e' il seguente:
"Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan. - 1.
Per le iniziative di cooperazione in favore
dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro
18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo
fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito
nazionale afgano.
2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
comunicazione nell'ambito delle NATO's Strategic
Communications in Afghanistan, e' autorizzata, a decorrere
dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di
euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della
convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI -
Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai
International. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una
relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento
dei progetti previsti dalla predetta Convenzione.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad
una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire
sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla popolazione. Per
l'organizzazione della missione si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa
alle iniziative di cooperazione.
4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuati nel corso dei colloqui internazionali e in
particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le
attivita' operative della missione sono finalizzate alla
realizzazione di iniziative concordate con il Governo
pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con
particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede alla
realizzazione di una «Casa della societa' civile» a Kabul,
quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra
l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli
esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
30.
6. Il Ministero degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.";
"Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. - 1.
Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro
9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi
previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre
aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il
Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo'
destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per
iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le
quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel
periodo di vigenza del presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la
partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO
destinati alla formazione della polizia federale irachena e
alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per
l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale
delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per
assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per
gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e
la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e
di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi
italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al
personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione
delle attivita' di cui al presente comma, e' corrisposta
l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per
cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
6. Per la realizzazione degli interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione
degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2010 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, nonche'
la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad
eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista
dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per
assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC
(ex PESD).
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per
l'invio in missione di personale di ruolo presso le
Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai
predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', senza
assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. In deroga all'articolo 181, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, al personale in servizio presso le sedi in
Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni sei mesi il
parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in
Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto
e' acquisito dopo quattro mesi, ancorche' i viaggi siano
stati effettuati precedentemente.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la
partecipazione di personale del Ministero degli affari
esteri alle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, compresi le missioni PESD e gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti
funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale
di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari
all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano
in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque
superare il trattamento attribuito per la stessa missione
all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i viaggi di
servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del
personale del Ministero degli affari esteri in servizio
presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei
Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI),
finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale
nell'area, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la
partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di
una Fondazione di diritto privato, alle attivita' del
Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.
10-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del
Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli
enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28
dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, e'
assegnato in favore dello stesso un contributo
straordinario di 250.000 euro per l'anno 2010. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2011, n. 9 (Proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle forze armate e di polizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010, e' il
seguente:
"Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan - 1. Per
iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione
degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13
dicembre 2010, n. 220, e di euro 1.500.000 per la
partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO
destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad
una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire
sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla popolazione. Per
l'organizzazione della missione si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa
alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuate nel corso dei colloqui internazionali e in
particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le
attivita' operative della missione sono finalizzate alla
realizzazione di iniziative concordate con i Governi
pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con
particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si
provvede alla realizzazione di una «Casa della societa'
civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di
rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di
sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30.
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di
gestione delle crisi, per le esigenze operative e di
funzionamento della componente civile del Provincial
Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 24.244.".
"Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione - 1. Per
iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano,
Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro
10.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi
previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre
aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro
10.500.000 di cui al primo periodo il Ministro degli affari
esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino
ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di
cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano
urgenti necessita' di intervento, nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011. E' altresi'
autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla
realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le
mutilazioni genitali femminili.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la
partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO
destinati all'addestramento della polizia federale irachena
e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella
vita civile del personale militare serbo in esubero e alla
distruzione di munizioni obsolete in Albania.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per
l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale
delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 617.951 per
assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.827.451 per gli
interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e
Yemen, per il contributo all'Unione per il Mediterraneo e
la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e
di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi
italiani in territori interessati da eventi bellici o ad
alto rischio. Ai predetti interventi non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il
finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, destinato al rafforzamento delle misure di
sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti
italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche
all'estero. Al fine di garantire anche la sicurezza
informatica della rete diplomatico-consolare, al personale
inviato in missione nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30
giugno 2011 per gli interventi tecnici a tutela della
funzionalita' dei sistemi informatici e degli apparati di
comunicazione spetta l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante
dal secondo periodo del presente comma, pari a euro 30.000
per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
7. Per la realizzazione degli interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 2.750.000 ad integrazione
degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.583.328 per
assicurare la partecipazione italiana alle iniziative
PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni
internazionali.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 454.050 per
l'invio in missione di personale di ruolo presso le sedi in
Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al predetto personale e'
corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza,
pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro
61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per
congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi
in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico.
Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni, spetta ogni 6 mesi ed e'
acquisito dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano stati
effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la
spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un
funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la
presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e'
corrisposta un'indennita' pari all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli
oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato
alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq.
Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto
funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da
reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di
durata comunque inferiore alla scadenza del presente
decreto.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 318.700 per la
partecipazione di personale del Ministero degli affari
esteri alle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto
personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale
di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari
all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano
in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque
superare il trattamento attribuito per la stessa missione
all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di
servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del
personale del Ministero degli affari esteri in servizio
presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per
garantire il contributo italiano al rafforzamento della
cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione
italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel
sud-est europeo, cosi' ripartita: euro 300.000 per
assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione
Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per
assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario
InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo.
11-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del
Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli
enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28
dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche e
integrazioni, e' assegnato a favore dello stesso un
contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2,
del citato decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 1°
agosto 2003, n. 219, e' il seguente:
"1. Per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1°
luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si
applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6
febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in
missione del personale, all'affidamento degli incarichi e
alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonche'
all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di
cui al medesimo articolo."
"5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria."
"2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato,
per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad
avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo
decreto legislativo.".
- Il testo dell'articolo 60, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008, e' il seguente:
"15. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso
il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione delle spese per
stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
responsabilita' contabile.".
- Il testo dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega
al Governo in materia di normativa antimafia), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, e' il
seguente:
"Art. 3 . Tracciabilita' dei flussi finanziari. - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.".
- Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici
consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 21. Passaporti
1. L'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il
passaporto e ne estende la validita'.
2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o
sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne
ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti
dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare,
mediante apposito decreto, puo' circoscrivere a determinati
Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne
la validita' temporale per un periodo non superiore a sei
mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in
attesa dei necessari accertamenti.
3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato
l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.".
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 23
aprile 2002, n. 78 (Aumento del contributo ordinario
all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in
Menaggio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
30 aprile 2002, e' il seguente:
"1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso
all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in
Menaggio, ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161,
viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002 e a 309.874
euro a decorrere dall'anno 2003.".
- Il testo dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1997,
n. 170 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle
Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei
Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla
desertificazione, in particolare in Africa, con allegati,
fatta a Parigi il 14 ottobre 1994), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20
giugno 1997, e' il seguente:
"Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 726 milioni annue a
decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



 
Art. 4
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.704.836 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 92.021.055 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 33.234.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 150.248 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 7.308.028 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 603.986 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.345 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 128.507 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 104.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 134.228 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 158.749 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 353.164 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 20.873.434 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.240.689 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 10.483.835 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 508.319 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 64.255.200 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l'embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 3.382.400 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 867.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 63.730 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 270.851 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.600.179 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 342.220 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 227.628 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units(JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories(EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission(EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
31. Per il completamento delle attivita' di attuazione del memorandumdi intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le unita' navali denominate CP902 «Diciotti» e CP903 «Dattilo» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Per la finalita' di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alla parte destinata alle esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-bis, e' incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000, a copertura degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle unita' navali di cui al primo periodo alla societa' aggiudicataria della procedura concorsuale avviata con bando pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 97 del 20 maggio 2010.
(( 31-bis. Al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro delle esigenze del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituita dalla tabella D di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. ))



Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 16 e da 19 a
29, del citato decreto-legge n. 228 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e'
il seguente:
"Art. 4. Missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia. - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 380.770.000
per la proroga della partecipazione di personale militare
alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 106.240.346 per la
proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 35.770.354 per la
proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),
Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 147.799 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.935.084 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 594.139 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 60.346 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui
all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 126.459 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in
Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in
Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 206.026 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica
del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010,
n. 126.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 132.039 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo
4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010,
n. 126.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 653.993 per la
prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 694.810 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,
denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12,
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 25.112.656 per la
proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata
Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della
pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 4.107.115 per la
proroga della partecipazione di personale militare
impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e
addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di
cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
15. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 12.169.041 per la proroga
dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi
Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le
missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4,
comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010,
n. 126.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 681.198 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione militare dell'Unione europea denominata EUTM
Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n. 126.
17. (omissis).
18. (omissis).
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 3.497.465 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 853.940 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 64.040 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione in Palestina, denominata European Union
Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n. 126.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 269.002 per la
proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
(EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n. 126.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 8.297.164 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione in Libia, di cui
all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo
italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di
cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la
Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per
fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e
della tratta degli esseri umani.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.471.724 e di
euro 368.141 per la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni
in Afghanistan, denominate International Security
Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 411.201 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 309.077 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze
denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs)
costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di
cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 260.991 per la
proroga della partecipazione di sei magistrati collocati
fuori ruolo, personale del Corpo della polizia
penitenziaria e personale amministrativo del Ministero
della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 19.254 per la
partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla
missione in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di
cui all'articolo 4, comma 30, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 96.971 per la
partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla
missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union
Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 31, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.".

- Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2007, e' il seguente:
"2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.".
- Il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre 2009, e' il seguente:
"Art. 3-bis. Attuazione della decisione quadro
2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e
recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 - 1. Nelle more
della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI
del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il
riciclaggio di denaro, l'individuazione, il
rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca
degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 e'
autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di
dotazione infrastrutturale di cui all' articolo 1, comma
93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Al fine di garantire la piena attuazione della
normativa comunitaria in materia di monitoraggio del
traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico
recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante
modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonche' allo scopo di
assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in
materia di controllo e vigilanza sull'attivita' di pesca
attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della
capacita' dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo
a mare, dall'anno 2009 e' autorizzato l'avvio di un
programma pluriennale per l'implementazione degli
interventi di cui all' articolo 2, comma 99, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo e' istituito un Fondo presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari
al 50 per cento per ciascuna delle finalita' di cui ai
medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive
risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate
alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa
di cui all' articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche' le risorse per contributi dall'anno
2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009,
della predetta autorizzazione di spesa, che si intende
corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli
eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di
cui al presente comma.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
- Il decreto legge 31 luglio 1954, n. 533 (Disciplina
relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal
personale dell'Amministrazione dello Stato), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 31 luglio 1954, e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1954, n. 869. La tabella D stabilisce i tributi speciali
per servizi resi dal Ministero della marina mercantile
(Personale delle Capitanerie di porto).



 
(( Art. 4 bis
Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale
interessati da limitazioni imposte da attivita' operative ex
Risoluzione ONU n. 1973

1. La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10 milioni, e' destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attivita' operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operativita' degli scali aeroportuali civili.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 2, comma 616, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, e' il
seguente:
"616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni
legislative.".
- Il testo dell'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il
seguente:
"11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.".



 
Art. 5
Ulteriori misure di contrasto alla pirateria

1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attivita' internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la liberta' di navigazione del naviglio commerciale nazionale, puo' stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization(IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che puo' avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.
2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformita' alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennita' previste per i militari imbarcati sulle unita' della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, (( intendendosi )) sostituita alla necessita' delle operazioni militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui al comma 1.
3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(( 4. Nell'ambito delle attivita' internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del « Maritime Safety Committee » (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), e' consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse.
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
5-bis. Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione e' rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalita' attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantita' di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma. ))


6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.
(( 6-bis. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;».
6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 1135 e 1136 del Codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 1135. Pirateria - Il comandante o l'ufficiale di
nave nazionale o straniera, che commette atti di
depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o
del carico, ovvero a scopo di depredazione commette
violenza in danno di persona imbarcata su una nave
nazionale o straniera, e' punito con la reclusione da dieci
a venti anni.
Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena e'
diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli
estranei la pena e' ridotta fino alla meta'.".

"Art. 1136. Nave sospetta di pirateria - Il comandante
o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita
abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle
carte di bordo, e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni.
Si applica il secondo comma dell'articolo precedente.".
- Il testo dell'articolo 12 del codice di procedura
penale e' il seguente:
"Art. 12. Casi di connessione - 1. Si ha connessione di
procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso
da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi
con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od
omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
commessi per eseguire o per occultare gli altri.".
- Il testo dell'articolo 5, comma da 1 a 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 (Proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
2008, e' il seguente:
"1. Al personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se
commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e
accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui
all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi
dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi
5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono
essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.".
- Il testo dei commi 1-sexies e 1-septies dell'articolo
4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197
(Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre
2009, e' il seguente:
"1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.".
- Il testo degli articoli 28, 133 e 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 26 giugno 1931, e' il seguente:
"Art. 28. Oltre i casi preveduti dal codice penale,
sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la
raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del
Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di
munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti
destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze
armate nazionali o straniere. Con la licenza di
fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali
connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e
l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
La validita' della licenza e' di due anni.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro."
"Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi
e i privati possono destinare guardie particolari alla
vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od
immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse."
"Art. 134. Senza licenza del Prefetto e' vietato ad
enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche'
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.".
- Il testo dell'articolo 6 del decreto del Ministro
dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante
disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni
ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi,
delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi
mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle
linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e'
richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e' il seguente:
"Art. 6. Addestramento del personale - 1. I soggetti
autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza
sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere
all'addestramento del personale addetto ai controlli di
sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente
adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici
corsi teorico-pratici, anche per il tramite di
organizzazioni esterne. La durata di tali corsi e'
commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla
sicurezza sara' adibito.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di
addestramento del personale, differenziati a seconda delle
mansioni alle quali il personale sara' adibito. Detti
programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:
a) normativa nazionale ed internazionale in materia
di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e
ferroviari;
b) principi in materia di legislazione di pubblica
sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle
armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' sul ruolo e le
funzioni della polizia di frontiera.
3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione
dell'impiego, si rivolgono:
a) al personale con mansioni di direttore tecnico;
b) al personale addetto ai servizi di controllo e di
sicurezza;
c) al personale addetto a compiti esclusivamente
tecnici.
4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli
addetti ai controlli di sicurezza e' effettuato, previa
richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita
commissione nominata dal prefetto competente per
territorio, presieduta da un funzionario di pubblica
sicurezza designato dal questore e composta da:
a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di
controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS,
EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di
decompressione, metal-detector fissi e portatili;
b) un componente esperto di una lingua straniera;
c) un componente designato dal dirigente o comandante
dello scalo ferroviario o marittimo;
d) un componente del competente ufficio di
specialita' della Polizia di Stato;
e) un componente designato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di
specifico interesse.
5. Le prove d'esame consistono:
a) in un colloquio sulle materie del programma di
formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;
b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento
del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre
tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che
ciascun dipendente sara' chiamato a svolgere.".
- Il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 111. Competenze particolari della Marina militare
- 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare,
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e
delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite
esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto
alla pirateria, anche con le modalita' di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto
del traffico dei migranti via mare, nelle acque
internazionali, ai sensi dell' articolo 12, comma 9-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che
nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati
membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia
istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre
2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza
marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell' articolo 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole
minori.".



 
Art. 6
Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, (( del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. ))
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 23 e 26;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3, e al personale impiegato in qualita' di istruttore nella missione militare di cui all'articolo 4, comma 19.
3. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.
(( 4-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni.
4-ter. I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine, all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo».
4-quater. In relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, e' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede:
a) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
b) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi;
c) quanto ad euro 31.392.043, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilita' nella gestione del bilancio. Tale importo puo' essere ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse ONU affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalita' di cui al presente comma.
4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge
3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il
seguente:
"1. Con decorrenza dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo
dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli
stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine
missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta,
al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo,
in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni
a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione
di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure
di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) nella misura del 98 per cento al personale che
partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force
Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2,
EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle
missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le
Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita'
di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale che partecipa
alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione
dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military
Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
Tirana;
e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera
incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all' articolo 2, comma 11, non si applica l' articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'
articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all' articolo 2, primo
comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in
servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti
in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se
volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19,
primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l' articolo 51, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto
dall' articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei
limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.".
- Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
"6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al
personale del Corpo della guardia di finanza impiegato
nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi
interni banditi dal medesimo Corpo.".
- Il testo dell'articolo 5, comma 2-bis, del citato
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 30, e' il
seguente:
"2-bis. Al contributo corrisposto direttamente
dall'Unione europea al personale che partecipa alla
missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 23, del
presente decreto, non si applica l'articolo 1, comma 1238,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".

- Il testo dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
(Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente:
"3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2,
da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi
dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi
1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito,
con le stesse modalita' previste dal presente articolo,
anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al
70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore
e gradi corrispondenti.".
- Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 8
agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale militare), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell' 11 agosto 1990, e' il
seguente:
"3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.".
- Il testo dell'articolo 1791, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente:
"1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e'
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella
misura percentuale del 60 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i
volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma
annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e
aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata
quadriennale.".
- Il testo dell'articolo 11, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613
(Riordinamento della Croce rossa italiana - art. 70 della
legge n. 833 del 1978), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 ottobre
1980, e' il seguente:
"L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della
C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati
dallo Stato.".
- Il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del
26 marzo 2001, e' il seguente:
"2. I componenti delle commissioni di avanzamento
devono appartenere ai ruoli del servizio permanente
effettivo e non essere a disposizione di altre
amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di
ordinamento e che implichino la dipendenza, anche
funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato.".

- Il testo dell'articolo 2, comma 100, della citata
legge n. 244 del 2007, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9
marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano
prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla
data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi
militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli
Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio
nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi
militari degli organismi medesimi adottati entro il 31
dicembre 2006, e' istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una
dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere
disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto
fondo".
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 29 dicembre 2010, e' il seguente:
"1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza
dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.".
- Il testo dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio
2009, e' il seguente:
"1. Al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti e indifferibili, con particolare
riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi
organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito
un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per
l'anno 2009, di 400 milioni di euro.".
- Il testo dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b),
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
2010, e' il seguente:
"2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi
tributari nei termini di durata ragionevole dei processi,
previsti ai sensi della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
della predetta Convenzione, le controversie tributarie
pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel
primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per
le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria
dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite
con le seguenti modalita':
a) omissis
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla
Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento
di un importo pari al 5 per cento del valore della
controversia determinato ai sensi dell' articolo 16, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale
pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89. A tal fine, il contribuente puo' presentare
apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con attestazione
del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente
lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di
cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione
integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa
luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma, accertate annualmente con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al
fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere
destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni
internazionali di pace. L'avvenuto pagamento estingue il
giudizio a seguito di attestazione degli uffici
dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarita'
della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai
sensi del presente decreto".

- Il testo dell'articolo 8, comma 11, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' il
seguente:
"11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.".
- Il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.".

- Il testo dell'articolo 10, comma 14, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' il
seguente:
"14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza
dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e
2014 e' consentita la possibilita' di adottare variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle
spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun
Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della
variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di
spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da
non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite
dalle relative norme sostanziali e comunque non puo' essere
superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie
complessivamente stanziate. La variazione e' disposta con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente, previo parere favorevole
delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano
interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi
dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al
Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, i decreti possono essere
adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio
qualora il Parlamento non approvi la corrispondente
variazione in sede di esame del disegno di legge di
assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui
al presente comma hanno effetto esclusivamente per
l'esercizio in corso.".



 
Art. 7
Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.



Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2009, e' il seguente:
"Art. 5. Disposizioni in materia penale - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se
commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e
accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui
all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi
dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi
5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono
essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali. In
attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e),
della citata Azione comune e la detenzione a bordo del
vettore militare delle persone che hanno commesso o che
sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il
tempo strettamente necessario al trasferimento previsto
dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse
misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla
pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare
possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono
stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica." .
- Il testo dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies,
del citato decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e' il
seguente:
"1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.".



 
Art. 8
Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.
(( 2-bis. Al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al complessivo quadro delle esigenze del Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, l'articolo 307, comma 10, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente. A tal fine il parere di congruita' richiesto alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera b), del citato codice, rispetto ai beni per i quali sono gia' stati pubblicati i relativi decreti di individuazione ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottato entro il 31 ottobre 2011. ))



Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e' il
seguente:
"1. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in presenza di
situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, il
Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.".
- Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della citata
legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
"1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.".
- Il testo vigente dell'articolo 307, comma 10, lettera
b), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e'
pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
8 maggio 2010, n. 106.



 
(( Art. 9

Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni
internazionali

1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e disicurezza, il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,assicura la riduzione di almeno 1.000 unita' di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unita' impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unita'.
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare. ))
 
Art. 10
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, (( esclusi l'articolo 3, comma 18, )) l'articolo 4, comma 31, (( e l'articolo 6, comma 4-quater, )) pari complessivamente (( a euro 744.358.397 )) per l'anno 2011, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 725.064.192 euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
b-(( bis) )) quanto a 8.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili come definite dall'articolo 21 ,comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero degli affari esteri, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilita' nella gestione del bilancio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31, pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede con quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nella misura di euro 134.000.000 a favore del Ministero della difesa, al cui personale si applicano le disposizioni di cui agli (( articoli 6 e 7, )) e di euro 8.000.000 a favore del Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' il
seguente:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
- Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della citata
legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
"1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.".
Per il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b),
della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note
all'art. 6.
Per il testo dell'articolo 10, comma 14, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si veda
nelle note all'art. 6.
- Il testo dell'articolo 61, comma 1, della citata
legge n. 289 del 2002, e' il seguente:
"1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo
per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito
territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30
giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse
disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con
finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui
all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400
milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.".
- Il testo dell'articolo 18, comma 1, del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' il
seguente:
"1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.".
- Il testo dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17
marzo 1992, e' il seguente:
"5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del
comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli
altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza
nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse
del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia
utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e
obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le
maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come
carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal
fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del
presente comma si applica anche per la copertura degli
oneri derivanti dal differimento dei termini per i
versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma
5-ter.".



 
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato A
(Articolo 4, comma 31-bis)


---------------------------------------------------------------------- "Tabella D - Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (Personale delle
Capitanerie di porto) ----------------------------------------------------------------------
OGGETTO TARIFFE ANNOTAZIONI
(EURO) ---------------------------------------------------------------------- 1. Ammissione a pratica Riduzione del 50 per cento per
di navi e iscrizione le navi inferiori alle 250
di navi, unita' da pesca 62,00 tonnellate di stazza lorda;
e da diporto compresi aumento del 100 per cento per
i passaggi di proprieta'. le navi di qualsiasi stazza
adibite al trasporto di prodotti
petroliferi e di merci perico-
lose alla rinfusa; esclusione
delle navi di linea che effet-
tuano piu' di una corsa giorna-
liera e di quelle da pesca, il
cui importo e' ridotto ad euro
5,17. ---------------------------------------------------------------------- 2. Visite di sicurezza, di Riduzione del 50 per cento per
idoneita' e tecnico- le navi inferiori alle 250
sanitarie (comprese le tonnellate di stazza lorda;
unita' da diporto). 51,65 aumento del 100 per cento per
le navi di qualsiasi stazza
adibite al trasporto di prodotti
petroliferi e di merci
pericolose alla rinfusa. ---------------------------------------------------------------------- 3. Inchieste per sinistri
marittimi, svolte ad
istanza degli interessati. 129,12 ---------------------------------------------------------------------- 4. Scritturazione di atti Il compenso spetta per ogni
contrattuali originali 0,26 pagina"
e di copie e di estratti
degli atti stessi. ----------------------------------------------------------------------


 
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