IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»; Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; Visto il proprio decreto 11 marzo 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 marzo 2011, n. 66, di declaratoria del carattere di eccezionalita' delle piogge alluvionali dall'8 novembre al 10 novembre 2010 nella provincia di Salerno, per effetto dei danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola; Vista la nota 25 maggio 2011 con la quale la regione Campania chiede di estendere ai comuni di Laviano, Contursi Terme, Colliano, Roscigno, Postiglione, Ottati; Castelcivita, Aquara, Sant'Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Sicignano degli Alburni, Monteforte Cilento, Sacco, Piaggine, Laurino, Stio, Sassano, Sanza, Montesano sulla Marcellana, San Pietro al Tanagro e Monte San Giacomo della provincia di Salerno i territori delimitati con il richiamato decreto dell'11 marzo 2011, per i danni alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
Decreta:
Le provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, sono estese ai territori agricoli dei comuni di Laviano, Contursi Terme, Colliano, Roscigno, Postiglione, Ottati, Castelcivita, Aquara, Sant'Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Sicignano degli Alburni, Monteforte Cilento, Sacco, Piaggine, Laurino, Stio, Sassano, Sanza, Montesano sulla Marcellana, San Pietro al Tanagro e Monte San Giacomo della provincia di Salerno, gia' delimitati con decreto ministeriale 11 marzo 2011 richiamato nelle premesse, per i danni causati dalle piogge alluvionali dall'8 novembre al 10 novembre 2010 alle strutture aziendali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2011
Il Ministro: Romano |