IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1925, n. 1054, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e successive modificazioni; Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 11 gennaio 2010, proposto dall'Associazione sportiva dilettantistica Smit Roma Centro avverso la determinazione dirigenziale dell'ufficio extradipartimentale politiche per la promozione e lo sviluppo dello sport del comune di Roma n. 18 del 15 gennaio 2009; Udito il parere n. 2113/2011 reso, nell'adunanza del 20 aprile 2011, dalla sezione I del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport;
Decreta:
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui alle premesse, e' respinto. Dato a Roma, addi' 12 luglio 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri |