Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria», riferita all'olio extra vergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997.
Il sig. Piacentini Costantino, residente a Terni in Via Garibaldi, 88, in qualita' di soggetto delegato da 242 produttori, ha avanzato la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dell'Olio extravergine DOP «Umbria» poiche' il soggetto avente titolo a presentare la richiesta, il Consorzio di tutela, non risulta attualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Considerato che il Decreto Ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dalla Regione Umbria e' risultato che la richiesta presentata dal sig. Piacentini Costantino soddisfi tale condizione.
Ritenuto che le modifiche proposte, riguardanti l'ampliamento dell'areale di produzione della menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» DOP Umbria estendendola a tutto il territorio del comune di Nocera Umbra, la possibilita' di praticare l'oleificazione delle olive prodotte nelle singole menzioni geografiche nell'intera areale di produzione, la correzione di errori materiali e l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria, non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Regione Umbria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Umbria» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della DOP «Umbria»
Art. 1.
(denominazione)

La denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Colli Assisi Spoleto», «Colli Martani», «Colli Amerini», «Colli del Trasimeno» e «Colli Orvietani», e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
(varieta' di olivo)

1. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 60%; Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 30%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%.
2. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 20%; S. Felice, Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all'80%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%.
3. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Rajo, Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all'85%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%.
4. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Moraiolo e Dolce Agogia in misura non inferiore al 15%; Frantoio e Leccino congiuntamente in misura non inferiore al 65%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%.
5. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Frantoio in misura non superiore al 30%; Leccino in misura non superiore al 60%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%.

Art. 3.
(zona di produzione)

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» comprende i territori amministrativi, dei seguenti comuni della regione Umbria: Nocera Umbra, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Valfabbrica, Assisi, Spello, Valtopina, Foligno, Trevi, Sellano, Campello sul Clitunno, Spoleto (la parte ad est della SS n. 3 Flaminia), Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Preci, Norcia, Cascia, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, Montefranco, Arrone, Polino, Ferentillo, Terni, Stroncone.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Acquasparta, Spoleto (la parte ad ovest della SS n. 3 Flaminia), Massa Martana, Todi, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta, Torgiano, Bastia Umbra.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Calvi, Otricoli, Narni, Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, San Gemini, Montecastrilli, Avigliano.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Perugia, Piegaro, Paciano, Panicale, Castiglione del Lago, Magione, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Lisciano Niccone, Umbertide. Citta' di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Corciano, Citerna, San Giustino, Montone, Pietralunga.
5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Monteleone d'Orvieto, Fabro, Montegabbione, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, Marsciano, Citta' della Pieve.

Art. 4.
(caratteristiche di coltivazione)

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalita' definite dai disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Umbria.
2. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 1 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosita' media annua pari a mm. 981 e una temperatura media annua compresa tra 13,4 ± 6 °C, i cui terreni siano derivati dalla disgregazione meccanica di calcari sopracretacei con formazione del tipo denominato «renano» in cui prevale lo scheletro mescolato a terra rossa o terra bruna, o formati da terre brune azonali derivanti dalla alterazione di calcari marnosi, di buona struttura e fertilita'.
3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosita' media annua pari a mm. 892 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 14 ± 5,4 °C., i cui terreni siano costituiti da una serie di conglomerati, sabbie ed argille, con prevalenza dei costituenti silicei, generalmente dotati di calcare e prevalentemente sciolti.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosita' media annua pari a mm. 927 e una temperatura media annua compresa tra 14,4 ± 5,6 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e siano di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con presenza alle falde dei rilievi rocciosi del Miocene di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto di scheletro.
5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosita' media annua pari a mm. 873 e una temperatura media annua compresa tra 12,9 ± 5,7 °C, i cui terreni siano di colore bruno, ad alto contenuto in silice e con la presenza alternata di calcari marnosi, provenienti dal disfacimento dei grossi banchi di arenaria, oligocenica, di buona struttura e tendenzialmente sciolti, o posti in collina e derivanti dai depositi del Villafranchiano in cui la sabbia e' mescolata a marne calcaree con la formazione di terreni di medio impasto.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosita' media annua pari a mm. 850 e una temperatura media annua compresa tra 14,1 ± 5,5 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e sono di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con alle falde dei rilievi rocciosi del Miocene presenza di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto di scheletro.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata a partire dall'invaiatura dei frutti ed entro il 31 dicembre di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» non puo' superare Kg. 5.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 21%.
9. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» non puo' superare Kg. 5.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 19%.
10. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» non puo' superare Kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 17%.
11. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» non puo' superare Kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 17%.
12. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» non puo' superare Kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 17%.
13. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Art. 5.
(modalita' di oleificazione)

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione d'origine protetta di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio amministrativo della regione Umbria coincidente con i comuni di cui all'art. 3. I frantoi che effettuano l'oleificazione di piu' menzioni geografiche sono tenuti a stoccare e conservare debitamente tracciate e separate le produzioni derivanti da ciascuna menzione geografica.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 6.
(caratteristiche al consumo)

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
mediana dei difetti = 0
mediana del fruttato ≥ 3
mediana dell'amaro ≥ 3
mediana del piccante ≥ 3
numero perossidi: ≤ 12,0
K 232: ≤ 2,00
K 270: ≤ 0,20
acido oleico: ≤ 82%
polifenoli totali: ≥ 150 ppm
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
mediana dei difetti = 0
mediana del fruttato ≥ 3
mediana dell'amaro ≥ 3
mediana del piccante ≥ 3
numero perossidi: ≤ 12,0
K 232: ≤ 2,00
K 270: ≤ 0,20
acido oleico: ≤ 82%
polifenoli totali: ≥ 125 ppm
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
mediana dei difetti = 0
mediana del fruttato ≥ 3
mediana dell'amaro ≥ 3
mediana del piccante ≥ 3
numero perossidi: ≤ 12,0
K 232: ≤ 2,00
K 270: ≤ 0,20
acido oleico: ≤ 82%
polifenoli totali: ≥ 100 ppm
4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo dorato;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
mediana dei difetti = 0
mediana del fruttato ≥ 3
mediana dell'amaro ≥ 3
mediana del piccante ≥ 3
numero perossidi: ≤ 12,0
K 232: ≤ 2,00
K 270: ≤ 0,20
acido oleico: ≤ 81%
polifenoli totali: ≥ 100 ppm
5. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
mediana dei difetti = 0
mediana del fruttato ≥ 3
mediana dell'amaro ≥ 3
mediana del piccante ≥ 3
numero perossidi: ≤ 12,0
K 232: ≤ 2,00
K 270: ≤ 0,20
acido oleico: ≤ 82%
polifenoli totali: ≥ 100 ppm
6. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 7.
(designazione e presentazione)

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della regione Umbria.
5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Umbria».
6. L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.
9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'anno di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.

Art. 8.
(controllo)

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare e' svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. La struttura di controllo prescelta per il controllo delle diverse fasi del processo produttivo della DOP «Umbria» e':
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r. l. - Indirizzo: Fraz. Pantalla - 06059 Todi (PG) Italia - Tel: +39 075 89571 - Fax: +39 075 8957257 - e-mail: certificazione@parco3a.org
 
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