Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 12 luglio 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale la sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito in Peru', ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina e' confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto il decreto dirigenziale n. 01/1047 del 12 febbraio 2001 con il quale e' stato riconosciuto il titolo di «Licenciada en Obstetricia», ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis del sopraccitato D.P.R. n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004; Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina si sia iscritta all'albo professionale; Vista la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina in data 23 maggio 2011; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito nell'anno 1996 presso l'«Universidad Cattolica de Santa Maria» di Arequipa Lima (Peru') dalla sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina, nata a Arequipa (Peru') il giorno 11 luglio 1957, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica. 2. La sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2011
Il direttore generale: Leonardi |
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